Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione ove la procura sia stata rilasciata in favore di un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione, ancorché anche altro difensore abilitato sia stato indicato nell'intestazione del ricorso e abbia certificato la sottoscrizione del ricorrente e sottoscritto il ricorso stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 14657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14657 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. AR MARGHERITA CHIARINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN FO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE UMBERTO TUPINI 133, presso lo studio dell'avvocato BRAGAGLIA ROBERTO, difeso dagli avvocati FAIELLA GIUSEPPE, STEFANO SELLITI, con procura speciale del Dott. Notaio Giovanna Maranca Nocera Ingeriore, 7/2/2000, Repertorio n. 49372;
- ricorrente -
contro
ER AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato AR ANTONIETTA PERILLI, difesa dagli avvocati FRANCESCO CILENTO, PIETRO COPPOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 143/99 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, emessa il 23/01/1999, depositata il 26/01/99; RG. 900/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/02 dal Consigliere Dott. MA Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 4 marzo 1998 AN SO conveniva dinanzi al giudice di pace di Nocera Inferiore IV MA chiedendone la condanna al risarcimento dei danni - da quantificare dal C.T.U., ma non superiori alla somma di L. 2.000.000 - derivati ad un appartamento di proprietà INA-CASA, di cui era conduttore e possessore, dalle infiltrazioni provenute dall'appartamento sovrastante, della convenuta.
L'IV, costituitasi, eccepiva, in rito, la carenza di legittimazione attiva dell'attore perché assegnatario dell'appartamento pretesamente danneggiato, di proprietà dell'IACP, era DE ER;
nel merito il difetto di prova sulle spese asseritamente sostenute per le lamentate riparazioni. Il Giudice di Pace, con sentenza del 26 gennaio 1999, accoglieva le eccezioni della convenuta, per difetto di prova del diritto dell'attore alla detenzione o al legittimo possesso dell'immobile, presupposto della possibilità di agire, ai sensi dell'art. 1585, secondo comma cod. civ., contro un terzo per ottenere il risarcimento dei danni, consistenti in molestie di fatto, quali erano da ritenere le infiltrazioni di acqua provenienti da un appartamento sovrastante. Aggiungeva infatti, quanto alla legitimatio ad causam, che la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio era inidonea, in sede giurisdizionale fa provare i rapporti tra privati, e nel merito che l'attore non aveva provato neppure di aver effettuato le riparazioni a sue spese perché la fattura esibita non precisava in quale appartamento erano stati effettuati i lavori ivi descritti. Pertanto rigettava la domanda.
Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione AN SO per tre motivi, cui resiste la IV. Il AN ha altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce "violazione degli artt. 2043 c.c., 99 e 100 cpc (art. 360 n. 3 c.p.c.)" perché il detentore qualificato può esercitare l'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti del terzo. Nel merito, la convenuta aveva ammesso il danno causato e provato da foto, fattura, relazione tecnica di parte.
Con il secondo motivo deduce "Contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 132 n. 4 cpc (art. 360 n. 5 cpc)". Il giudice di pace, dopo aver sostenuto la mancanza di prova del titolo alla detenzione qualificata dell'immobile da parte del AN, ha tuttavia riconosciuto che il medesimo avrebbe avuto diritto al rimborso delle spese affrontate se le avesse adeguatamente provate, senza peraltro considerare che la fattura era intestata al ricorrente, presso la sua residenza.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "violazione delle norme processuali per il giudizio innanzi al giudice di pace (artt. 311 - 312 - 316 cpc)". Le prove sulla legittimazione attiva di esso ricorrente si sarebbero potute formare in giudizio se fossero state accolte le istanze istruttorie, e comunque ai sensi dell'art. 320 cpc, se il giudice non avesse deciso di risolvere subito la controversia, rinviando perciò la causa, dopo la prima udienza, per conclusioni e discussione.
Con il controricorso IV MA eccepisce preliminarmente il difetto di ius postulandi dell'avv. Stefano Sellitti nella qualità di difensore del ricorrente poiché questi ha conferito il mandato alle liti per il ricorso per Cassazione soltanto all'avv. Giuseppe Faiella, "presumibilmente" non patrocinante in Cassazione, sì che il predetto è sprovvisto di difesa.
Tale eccezione, giuridicamente pregiudiziale all'esame dei motivi del ricorso principale, è fondata.
Ed infatti dall'Albo speciale degli avvocati patrocinanti in Cassazione risulta che Giuseppe Faiella, avvocato del Foro di Nocera Inferiore fin dal 29 gennaio 1990, con domicilio legale in via E. Siciliano n. 2 a Nocera Inferiore, è iscritto al predetto albo speciale dal 26 novembre 1999, mentre il ricorso per Cassazione è stato notificato a IV MA il 9 aprile 1999 e dalla procura apposta a margine del medesimo, mediante formula stampigliata, risulta che AN SO l'ha conferita soltanto a detto difensore, in data 31 marzo 1999, a Nocera Inferiore. Nè possono costituire sicuri elementi idonei ad integrare una chiara volontà del AN di conferire la procura anche all'avv. Sellitti prima della notifica del ricorso la menzione di tale secondo difensore nell'intestazione di tale atto, ovvero la certificazione, anche da parte di quest'ultimo, dell'autenticità della firma del ricorrente (art. 83 terzo comma c.p.c.), o la sottoscrizione del ricorso anche da parte del predetto avv. Sellitti, poiché tali dati, non provenendo dalla parte, non consentono di superare con certezza il chiaro conferimento testuale della procura soltanto all'avv. Faiella, specificatamente individuato (Cass. 6132/1997, specie in motivazione;
Cass. 5238/1998). Quanto infine alla dichiarazione del AN di conferma della nomina dell'avv. Sellitti come suo difensore e comunque di rinnovo della procura al medesimo, sottoscritta con firma autenticata dal notaio in data 7 febbraio 2000 e depositata il 25 febbraio 2000, neppure questo atto è idoneo a superare le argomentazioni dianzi svolte perché, com'è desumibile dal terzo comma dell'art. 125 cod. proc. civ. la procura speciale al difensore non può essere successiva alla notifica del ricorso (Cass. 12245/1998; 4038/1999), e gli effetti di un atto processuale posti in essere da soggetto privo di rappresentanza non sono ratificabili (Cass. 7066/1995 e Cass. 12245/1998, cit., in motivazione).
Pertanto ai sensi dell'art. 33 RDL 27 novembre 1933 n. 1578; 82 terzo comma e 365 cod. proc. civ. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto dell'indispensabile requisito del conferimento della procura ad un difensore iscritto nell'albo speciale, e perciò il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro = e degli onorari, che liquida in Euro 400,00. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2002