Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di esecuzione forzata, l'invalidità di un atto preliminare o preparatorio all'atto esecutivo ( nella specie, provvedimento di nomina del consulente per la determinazione del valore del bene pignorato finalizzato alla decisione sull'istanza di riduzione del pignoramento) può essere dedotta con il rimedio previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., come motivo di opposizione contro l'atto esecutivo, e, quindi, solo dopo il compimento di questo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. DI NANNI L. Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IC, difensore di se stesso con studio in 88881 CIRÒ MARINA - VIA SOTTOPALAZZO s.n.c., domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DI CROTONE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VLE GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DE LUCA, difesa dall'avvocato GIUSEPPE APA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 66/99 del Tribunale di CROTONE, emessa il 06/02/99 e depositata l'08/02/99 (R.G. 269/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato DO NI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 6 marzo 1998, qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'eccezione di nullità del pignoramento immobiliare proposta dal debitore DO IL, la dichiarava inammissibile perché proposta oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. Riteneva, inoltre, che per provvedere sull'istanza di riduzione del pignoramento occorresse nominare un consulente tecnico per la stima dei beni pignorati e rinviava quindi per il conferimento dell'incarico. Avverso questa ordinanza il NO proponeva opposizione a norma dell'art. 617 c.p.c. lamentando che la nullità dell'atto di pignoramento era assoluta e, dunque, rilevabile ex officio dal giudice e opponibile in qualsiasi momento dal debitore esecutato. Nello stesso atto lamentava, inoltre, che il provvedimento di nomina del consulente tecnico per provvedere sull'istanza di riduzione del pignoramento non potesse essere adottato. Ciò sia in mancanza di una preesistente individuazione dei beni da stimare sia considerato che la nomina di un consulente è prevista nel processo esecutivo, nell'ultima parte dell'art. 568 c.p.c, solo per la stima dell'immobile pignorato ai fini della determinazione del prezzo di vendita, cosicché il provvedimento del giudice dell'esecuzione, pur se con diversa motivazione, aveva sostanzialmente provveduto sull'istanza di vendita.
Il Tribunale di NE dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione a norma dell'art. 617, rilevando che il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione, benché in forma di ordinanza avesse natura decisoria e dovesse essere impugnato con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. Avverso questa sentenza DO IL propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Banca Popolare di NE S.p.a. resiste con controricorso. La Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. intimata non ha svolto difese. Il IL e la Banca Popolare di NE hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c, deducendo che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 6 marzo 1998 era un semplice provvedimento ordinatorio, con il quale si disponeva la prosecuzione del procedimento esecutivo e si davano disposizioni in ordine allo stesso, mancante del carattere della decisorietà e della definitività. Erroneamente, dunque, la sentenza impugnata aveva pronunziato l'inammissibilità dell'opposizione poiché un procedimento ex art. 617 c.p.c. non era neppure iniziato ed era irrilevante la circostanza che il giudice dell'esecuzione l'avesse considerato come tale.
Il motivo è infondato.
Con l'ordinanza del 6 marzo 1998, il giudice ha qualificato l'eccezione di nullità del pignoramento quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e la ha quindi ritenuta inammissibile per essere stata tardivamente proposta.
Questa Corte ha più volte affermato che l'identificazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale dev'essere fatta in base al principio dell'apparenza, cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta per come è stata compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione prescelta secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente (v. per es. Cass. S.U. 17 febbraio 1992, n. 1914;
Cass. 6 luglio 2001, n. 9200). Da questa premessa si fa poi normalmente seguire la conclusione che qualora l'azione sia qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'impugnazione è il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. (Cass. 8 marzo 2001, n. 3400; Cass. 10 marzo 1998, n. 2638; Cass. 9 ottobre 1997, n. 9816; Cass. 3 giugno 1996, n. 5081). A questo principio si è attenuta la sentenza impugnata, che, dunque, è esente da censure per aver dichiarato inammissibile l'opposizione proposta. Il giudice dell'esecuzione, infatti, aveva qualificato l'opposizione proposta dal IL come opposizione agli atti esecutivi, cosicché nei confronti della stessa era proponibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e non un'ulteriore opposizione agli atti esecutivi.
È opportuno osservare che, a fronte della qualificazione ritenuta dal giudice dell'esecuzione, non rileva che il debitore non abbia formalizzato la propria eccezione di nullità avverso il pignoramento come opposizione agli atti esecutivi. Infatti, l'opposizione agli atti esecutivi può essere proposta, se l'esecuzione è già iniziata, anche oralmente con dichiarazione raccolta nel processo verbale di udienza dal giudice dell'esecuzione (Cass. 17 dicembre 1996, n. 11251; Cass. 15 ottobre 1998, n. 10187). Non rileva neppure che il provvedimento adotto per decidere l'opposizione agli atti esecutivi sia stato un'ordinanza, poiché questo provvedimento aveva natura di sentenza.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 111, primo comma cost. e dell'art. 112 c.p.c.. Essi avevano impugnato anche quella parte dell'ordinanza che, onde provvedere sull'istanza di riduzione del pignoramento, aveva disposto la nomina del CTU per la stima dei beni pignorati. Su questa contestazione il giudice aveva omessa qualsiasi pronunzia. Anche questo motivo è privo di fondamento.
In linea di principio tutti gli atti esecutivi sono impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., tranne che si tratti di provvedimenti aventi contenuto meramente preparatorio e non pregiudizievoli per la parte.
Questa Corte ha in più occasioni affermato che il processo esecutivo per espropriazione forzata non è costruito come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, ma come una successione di subprocedimenti, cioè serie autonome di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi (v. per es. Cass. S.U. 27 ottobre 1995, n. 11178). Si è poi ulteriormente precisato che, della serie di atti, l'ultimo, quello che chiude e completa la fase, è l'atto esecutivo vero e proprio, rispetto al quale gli atti precedenti hanno natura e funzione di atti preliminari o preparatori e che avuto riguardo a tale natura, l'opposizione agli atti esecutivi con la quale si faccia valere l'invalidità di un atto preliminare, può essere proposta soltanto contro l'atto conclusivo della fase (v. per es. Cass. 19 agosto 1971, n. 2566; Cass. 24 luglio 1971, n. 2459; Cass. 14 giugno 1972, n. 1887). Ciò premesso, il provvedimento di nomina del consulente per la determinazione del valore del bene pignorato al fine di poter provvedere in ordine all'istanza di riduzione del pignoramento è atto preparatorio non impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, restando impugnabile l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che accolga o rigetti l'istanza di riduzione. È ovvio poi che l'atto preparatorio consistente nella nomina di uno stimatore per la determinazione del valore dei beni pignorati onde provvedere sull'istanza di riduzione non determina in sè alcun pregiudizio per il debitore.
Ciò premesso, non rileva il vizio di omessa pronunzia denunziato dal ricorrente. L'omessa pronunzia infatti può essere prospettata unicamente con riguardo alla mancanza di una decisione in ordine ad una domanda che, ritualmente proposta, richiede una pronunzia di accoglimento o di rigetto (Cass. 13 luglio 2001, n. 9545; Cass. 29 marzo 1995, n. 3693). Se la domanda non poteva essere proposta - nel caso di specie: per non essere impugnabile l'atto con l'opposizione agli atti esecutivi, in quanto atto meramente preparatorio - il giudice non aveva il potere di pronunziare sul merito della stessa. Si è dunque fuori dall'ambito dell'omessa pronunzia ove il giudice non abbia pronunziato su una domanda in luogo di dichiararla inammissibile (Cass. 22 febbraio 1995, n. 1945). Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della Banca Popolare di NE S.p.a. seguono la soccombenza. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese nei confronti dell'intimata Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. che non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della Banca Popolare di NE S.p.a., che liquida in euro 89,00 per spese e in euro 900,00 (novecento/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003