Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1289
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Sentenza 29 gennaio 2003

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In tema di esecuzione forzata, l'invalidità di un atto preliminare o preparatorio all'atto esecutivo ( nella specie, provvedimento di nomina del consulente per la determinazione del valore del bene pignorato finalizzato alla decisione sull'istanza di riduzione del pignoramento) può essere dedotta con il rimedio previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., come motivo di opposizione contro l'atto esecutivo, e, quindi, solo dopo il compimento di questo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1289
    Data del deposito : 29 gennaio 2003

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