Sentenza 22 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
026 06/02 AULA "B" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14795/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente Cron. 6763 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere Ud. 11 di- Dott. Attilio Celentano Consigliere cembre 2001 Dott. Guido Vidiri Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: società Poste Italiane S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma VIA PO 25/B Viale Europa n. 190 presso l'avv. Prof. Roberto Pessi che la rap- presenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CA CO, elettivamente domiciliata in Pescara, via Nico- fende giusta delega in attie d'uffiec presso la ancelleria della Corte la Fabrizi n. 72, presso l'avv. Tommaso Cieri che la rappresenta e di- Supreme di Comezone controricorrente 4917 avversO la sentenza n. 128/98, decisa il 25 giugno 1998 e pubbli- cata il 20 luglio 1998, resa dal Tribunale di Pescara nel procedi- mento n. 33/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. G. Gentile per delega dell'avv. Roberto Pessi;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 5 marzo 1996, CA CO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro il proprio datore di lavoro, Ente Poste Italiane, al fine di ottenere la condanna dello stesso a corrisponderle la ren- dita per infortunio occorso in data 19 dicembre 1992 quando, per uno sforzo dovuto all'apertura della serranda dell'Ufficio Postale di Villa Oliveto, riportava una lombo-sciatalgia con deficit fun- zionale del rachide. Con sentenza in data 28 novembre 1997 il Giudice adito accoglieva la domanda e condannava l'Ente Poste Italiane a corrispondere alla una rendita rapportata ad invalidità permanente CA dell' 11%. Interponeva appello l'Ente Poste Italiane e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 128/98, emessa in data 25 giugno 20 luglio 1998 dal Tribunale di Pescara. La decisione veniva così motivata. 2 Osservava il Collegio di merito che l'Ente Poste aveva abbandonato in sede di appello la tesi difensiva, già disattesa dal Pretore, ricollegabile allo svolgimento di compiti essere l'infortunio estranei all'incarico affidato alla lavoratrice e lamentava invece la mancata considerazione di altra sua tesi difensiva, ovvero la contestazione circa il nesso eziologico tra la malattia e le man- sioni svolte, pur se esso appellante aveva fatto presente fin dal- la prima difesa che la dipendente nel giorno, da lei indicato come quello in cui si era verificato l'infortunio, aveva regolarmente prestato servizio e solo due giorni dopo si era assentata dal la- voro e si era sottoposta a visita medica. Al riguardo osservava che dalla documentazione prodotta emergeva che parte convenuta mai aveva sollevato dubbi in ordine alla veri- dicità delle affermazioni della dipendente ed anzi, in esito alla visita medica esperita in contraddittorio con i sanitari dell'I.N.A.I.L., aveva indicato all'interessata la documentazione necessaria per la liquidazione del beneficio. Successivamente l'Ente aveva formulato riserve in ordine alla sus- sistenza di una causa violenta e alcuni giorni dopo in ordine alla non indennizzabilità mentre il dubbio circa il nesso eziologico, esplicitato quale unico motivo di gravame, era stato espresso "marginalmente" nell'atto introduttivo. Aderiva quindi alla valutazione del Pretore in ordine alla rico- struzione del fatto, mai contestata fino al 5 marzo 1996; aggiun- geva il rilievo che il ritardo di due giorni nell'invio del certi- 3 ficato medico ben poteva spiegarsi con la circostanza che la lavo- nell'Ufficio e l'evento si era verificato ilratrice era sola giorno di sabato. Propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane S.p.A., tale divenuta а seguito di privatizzazione del servizio postale, con un unico complesso motivo. CA CO resiste con controricorso. La Società ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione о falsa applicazione dell'art. 2697 cc nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vi- zio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controver- sia. Si Osserva che la mancata contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi dedotti dalla controparte a sostegno delle sue do- mande non può venire equiparata ad una confessione e ad un'ammissione di tali fatti fino ad esentare l'attore dall'onere probatorio. Si rileva che la funzione dell'I.N.A.I.L., nei riguardi dei dipen- denti postali, è solamente quella di effettuare gli accertamenti medici, mentre la verifica dei presupposti di fatto e di diritto cui si ricollega l'erogazione dell'indennizzo è riservata al dato- re di lavoro. Si lamenta che siano stati dati per pacifici fatti contestati e 4 n non provati sulla base della sola affermazione dell'interessata, mentre sono stati tratti elementi di convincimento da un comporta- mento nel corso della fase amministrativa, in realtà conforme alle disposizioni in materia e quindi inidoneo a valere come tacito ri- conoscimento. La censura non è fondata. Il Tribunale ha dato atto dell'abbandono da parte del datore di lavoro dell'originaria tesi difensiva, fondata sull'inesistenza di una valida causa lavorativa dell'infortunio, siccome conseguente allo svolgimento di mansioni estranee alla qualifica rivestita e proprie di altra categoria di dipendenti. Ha quindi preso in esame la doglianza prospettata in sede di ap- pello nel senso che il primo giudice aveva considerato "pacifico tra le parti che l'infortunio lavorativo si sia verificato con le modalità e nei tempi denunciati dalla sua dipendente" mentre già nella memoria costitutiva del giudizio di primo grado era stato posto in rilievo che la CA, nonostante il denunciato in- fortunio, aveva reso normalmente la propria prestazione lavorativa e si era sottoposta a visita medica solo due giorni dopo. Ha ancora riferito che l'Ente Poste ha contestato che la patologia denunciata possa ricollegarsi ad un rischio tipico della presta- zione lavorativa, essendo la possibile conseguenza di qualsiasi tipo di sforzo, compiuto anche al di fuori dell'ambiente di lavo- ro;
lo stesso Ente ha Osservato che nessuno ha assistito all'evento. 5 Л Enunciati tali rilievi di parte appellante il Collegio di merito ha ritenuto sussistere la prova dei fatti non già per una ficta confessio sibbene in esito ad una valutazione del comportamento del datore di lavoro, il quale inizialmente non ha sollevato dubbi di sorta ed anzi, espletati gli accertamenti medici, ha invitato la dipendente a produrre la documentazione necessaria per il paga- mento della rendita, ha liquidato lire 1.432.785 per competenze accessorie. Lo stesso Ente, in un momento successivo ha cercato di evitare 1'attribuzione della rendita negando dapprima la sussi- stenza di una causa violenta, di poi contestando l'indennizzabili- tà dell'infortunio e sollevando solo marginalmente in atto intro- duttivo il dubbio circa la verificazione dell'evento lesivo nei termini indicati dalla dipendente. Ancora il Tribunale ha ben posto in rilievo che il ritardo nella denuncia ben si spiega con la circostanza che l'evento lesivo si verificò nel giorno di sabato e fu denunciato il successivo lunedì mentre la lavoratrice, unica dipendente presso 1'Ufficio Postale di Villa Oliveto, non lasciò immediatamente il servizio. Trattasi di un giudizio di fatto fondato sulla valutazione di ele- menti indiziari desunti dal comportamento delle parti nonché dalle condizioni ambientali e temporali in cui l'evento ebbe a verifi- carsi. La ricorrente censura tale ricostruzione adducendo, oltre al ri- chiamo, per vero non pertinente, ai principi dettati da questo Su- premo Collegio in ordine all'esclusione del carattere di ricono- 6 un non meglio precisato scimento alla mera mancata contestazione, riferimento al dovere del Giudice di dar conto del procedimento logico-giuridico attraverso il quale giunge alle contestate con- clusioni e ancora allegando un preteso equivoco tra il procedimen- to amministrativo e il processo giurisdizionale. È agevole osservare che il giudice del merito è tenuto a dar conto delle ragioni per cui giunge ad una determinata conclusione, e ciò ha fatto il Tribunale valutando i già richiamati elementi indizia- ri, non anche ad enunciare il canone della logica deduttiva o in- duttiva di cui si è avvalso. Deve se mai la parte, che dissente da tale motivazione, indicare il canone che assume essere violato e l'errore argomentativo che inficerebbe la conclusione. E ancora non si vede la ragione per cui la distinzione tra il pro- cedimento amministrativo e quello giurisdizionale valga ad impedi- re una valutazione unitaria del comportamento tenuto ed in parti- colare della posizione assunta dalla parte nell'una e nell'altra sede, non risultando che il dovere di lealtà e linearità di con- (allows) dotta sia estraneo all'azione della pubblica amministrazione, cun incombe anzi un preciso dovere di imparzialità (art. 97 della Co- stituzione). Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Л Rigetta il ricorso. 7 Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, €1.36 liquidate in lire 22000 per oltre a Euro 1.500 (millecinquecento) per onorario. Roma, 11 dicembre 2001 IL PRESIDENTE Quare panelle IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alberto you FEB.2002 ELLIERE 2.2 C CAN 1 T S A L C L D E E R O D 8