Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6127 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
in nome612 7 /0 1 Aula D E L L A L E E G G 1 8 - 1 3 7 - N 5 . 2 2 1 T A 0 L R E I ' N S S L I E D T I I O A T D O R A REPUBBL " A A T S S E P , S G S N I O A O R E T D , I E S R G Po lo als ano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.7492/00 Dott. Vincenzo Trezza Putaturo Donati V. Consigliere Rel. " Mario " Cron. 13383 " Donato Figurelli " Alessandro De Renzis " Rep. " Saverio Toffoli " Ud. 2/2/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IO ZI,elett.dom. in Roma,via Barberin n.86 presso gli avv.Pietro Adragna e Nicola Adragna che lo rappresentano difendono, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S. GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA SOC.COOP. a.r.l.,in persona del presidente pro- tempore, elett.dom.in Roma,via Lungotevere dei Mellini n.39 presso e difeso dall'avv. Giuseppe 556l'avv.Rita della Lena, rappresentato Paleologo;
CONTRORICORRENTE де 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Termini Imerese in data 29 novembre 1999, n.553 (R.G.N.722/1998 ); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 2/2/2001,la Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Viscido;
udito l'avv.Nicola Adragna;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con nota del 7 agosto e successiva lettera di licenziamento per giustificato motivo del 18 settembre 1996, la Banca di Credito Cooperativo S.Giuseppe di Petralia Sottana Soc. Coop. a r.l. contestava una serie di addebiti a IB PO, assegnato alla sede di Petralia Sottana con la qualifica di funzionario di 3° responsabile dell'ufficio fidi. Nella prima si doleva nell'avere dovuto rilevare ancora una volta" come il lavoratore si fosse "sottratto.....agli obblighi nascenti dalle funzioni vicarie affidategli nella assenza del Direttore perché non aveva sottoscritto i fogli di presenza del personale in sede, né esaminato le richieste di permessi, anche in conto ferie,dal 22 luglio al 26 luglio 1996,né tanto meno aveva controllato il personale per l'allontanamento dal posto di lavoro avvenuto di norma alle 16,50,prima di tutti gli altri dipendenti. 2 R Nella seconda missiva la Banca, nel comunicare al PO l'avvenuta deliberazione da parte dell'organo competente del suo licenziamento per grave inadempimento degli obblighi facenti capo al rapporto di lavoro ed alla perdita di fiducia, in relazione della posizione ricoperta nell'organigramma aziendale, faceva seguito alle contestazioni già mosse, richiamando espressamente i provvedimenti disciplinari inflitti. In particolare, la datrice di lavoro rimarcava il sostanziale rifiuto del dipendente di assunzione, nella temporanea legittima di quest'ultimo con assenza del direttore, delle funzioni l'impossibilità di riunione del conseguente grave danno per amministrazione;
la volontà dallo stesso più volte consiglio di manifestata di svolgere non le mansioni affidategli,bensì quelle di preposto all'agenzia di Castelbuono, ossia un ruolo ben inferiore alla qualifica ricoperta;
la legittima previsione che neppure in futuro sarebbe stata data quella collaborazione diligente dovuta. Tanto premesso, IB PO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Termini Imerese, sezione distaccata di PO Generosa,la Banca di Credito Cooperativo S.Giuseppe e, deducendo l'infondatezza degli addebiti contestatigli dalla datrice anche sulla scorta dei precedenti provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio e dallo stipendio,inflitti il 3 maggio ed il 2 ottobre 1995 e il 17 luglio 1996 dei quali,il primo annullato dal collegio arbitrale costituito presso 1'ULPMO di Palermo, il secondo ridotto ad un giorno di sospensione sui cinque 3 R comminati,il terzo conseguente alla mera prospettazione degli illeciti - ne chiedeva la condanna, previa declaratoria di del licenziamentoillegittimità intimatogli,alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni subiti. Nella resistenza della convenuta,il Pretore, all'esito dell'escussione dei testi ammessi e del deposito di documenti,con sentenza del 19 agosto 1998, rigettava il ricorso e la decisione,su gravame del lavoratore, veniva confermata dal Tribunale locale, con sentenza del 29 novembre 1999. Osservava in particolare il Tribunale che:non vi era stata dell'art. 7 della legge n.300 del 1970, poiché la violazione Banca, dopo avere con nota del 7 agosto 1996 contestato gli addebiti al dipendente, nella successiva lettera di licenziamento si era limitata soltanto ad illustrare le ragioni dell'adozione della sanzione;
in base alle risultanze probatorie acquisite e con riguardo alle ammissioni del PO ed ai dati emersi dalle Fra loro missive che le parti avevano scambiato, era emersa la sussistenza sul piano storico dei fatti posti a fondamento del recesso;
anche per comportamenti realizzati le pregresse vicende disciplinari nell'arco di poco più di un anno dal lavoratore, che, dopo un periodo di lunga protrazione del rapporto, aveva manifestato di non volere più prestare ulteriormente attività nella sede di destinazione e di essere trasferito in altra agenzia con un qualifica minore, avevano confermato la gravità degli illeciti ascrittigli;
in ogni caso le specifiche condotte addebitate erano caratterizzate da un significativo grado di intrinseca gravità per R la violazione dei fondamentali obblighi che presiedono lo svolgimento del rapporto di lavoro ed avevano denotato l'intensità dell'elemento soggettivo delle mancanze commesse onde la proporzionalità della sanzione espulsiva comminata. un unicoIl PO ha proposto ricorso per cassazione con motivo cui ha resistito con controricorso la Banca. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e C.C., ,99 e 112 c.p.c., 3 della falsa applicazione degli artt.2119 legge n.604 del 1966 e 7 della legge n.300 del 1970 nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi n.5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, invece di dell'art.360 giudicare "iuxta alligata et probata", con una chiara rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,ha valutato la condotta del lavoratore non sulla base degli addebiti ascritti con la prima nota,bensì tenendo in maggiore conto gli illeciti che la datrice aveva contestato nella seconda lettera in violazione del principio della immutabilità della causa di recesso. Sempre secondo il ricorrente,in tale aspetto si profila lacunosa e contraddittoria la motivazione dell'impugnata sentenza per il riferimento sia alla vita lavorativa quando, al - contrario, l'apprezzamento da parte del C.d.A. del comportamento irreprensibile,corretto, diligente ed altamente professionale,era alla base dell'adottato provvedimento di promozione a funzionario 5 R di terza -,che a pregresse sanzioni disciplinari delle quali una - era stata dichiarata nulla dalla commissione arbitrale. Ma anche in relazione alla sussistenza degli illeciti ascritti, consistenti tra l'altro nel preteso rifiuto allo svolgimento della funzione di vicario del direttore nella sua precaria assenza nonché nella mancata collaborazione all'Ufficio di Presidenza per l'assenza a due sedute del C.d.A.,il giudice d'appello è incorso in errore, per non avere rilevato l'intrinseco contrasto con la reale verità delle circostanze addotte quali gravi omissioni. non era stataEd invero, la motivazione del recesso sufficientemente provata dalla datrice di lavoro nè erano state congruamente valutate le dichiarazioni rese in buona fede dal dipendente, che aveva giustificato il distacco presso l'agenzia di Castelbuono per motivi di salute. Così non era stato considerato il pregresso diligente funzione diassolvimento della vicario, la corresponsione nel del Direttore di una indennità erogata anche periodo di assenza per la sottoscrizione dei fogli di presenza e l'esercizio della funzione di controllo sul personale, la mancata produzione da parte della Banca di fogli non firmati. Né, in relazione al rifiuto del PO di assunzione delle del Direttore, nella sua temporaneafunzioni assenza, con conseguente mancata partecipazione alle sedute del C.d.A del 13 e del 17 giugno 1996, l'impugnata sentenza aveva motivato sui 6 R sopravvenuti motivi di salute che avevano ribadito la legittimità dell'aspettativa di distacco temporaneo. avevano integrato un notevole I fatti addebitati non nemmeno in relazione ai precedenti provvedimenti inadempimento disciplinari, dato che, in virtù del principio dl "ne bis in idem", la datrice di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro, in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni,non era più in grado di esercitare una seconda volta per quegli stessi fatti detto potere ormai consumato. In ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto valutare, ai fini del giudizio di legittimità del licenziamento, non soltanto l'esercizio O meno della funzione vicaria, bensì lo svolgimento pacifico di tutte le altre complesse mansioni svolte nell'ambito della qualifica ricoperta come responsabile dell'ufficio fidi. Il motivo va rigettato perché infondato. Il criterio posto dall'art.1455 c.c., secondo cui, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, l'importanza di quest'ultimo va valutata in relazione all'interesse dell'altra parte, può trovare applicazione nel caso di licenziamento per giustificato soggettivo, concernente, ai sensi dell'art.3 motivo della legge n.604 del 1966 un "notevole inadempimento degli contrattuali", mentre non è conferente nel caso diobblighi attuazione di un licenziamento in tronco, rispetto al quale occorre piuttosto valutare, da un più generale angolo visuale ed a prescindere dalla correlazione col contenuto di specifici obblighi 7 R contrattuali,se sussiste, nel comportamento sanzionato, quella particolare lesività della fiducia del datore di lavoro,che non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto (fra le tante, Cass., 21 marzo 1996,n.2453;e già Cass.,2 marzo 1995,n.2414;vedi anche Cass.,25 maggio 1995,n.5742;Cass.,4 marzo 1996, n.1667, sulla valutazione della giusta causa e sulla censurabilità in cassazione del relativo apprezzamento, se incongruamente motivato;
Cass.,20 luglio 1996,n.6523,sulla valenza come circostanze confermative della significatività di altri addebiti posto a base del licenziamento disciplinare ). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale, poiché nel processo formativo del giudizio sono distinguibili le seguenti fasi:una prima, ricognitiva degli addebiti ascritti;
una seconda, di risultanze probatorie acquisite sullaapprezzamento delle valutazione deglisussistenza di quegli illeciti;
l'ultima,di aspetti concreti afferenti al rapporto,alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni lavoratore nonché alla portata soggettiva dei fatti del stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e alla intensità dell'elemento soggettivo ai fini della verifica della gravità dell'inadempimento e della proporzionalità della sanzione espulsiva inflitta. In particolare, con riguardo alla fase ricognitiva e nel profilo della pretesa violazione dell'art.7 della legge n.300 del 1970,1'impugnata sentenza ha escluso che la Banca avesse proceduto ad immutare la causa posta a fondamento del recesso,quale 8 R enunciata all'atto della sua intimazione, rilevando che, rispetto alla prima nota del 22 luglio 1996, nella quale erano stati contestati gli addebiti,la seconda missiva del 26 luglio seguente, nella quale era stato intimato il licenziamento, aveva contenuto soltanto chiarimenti, conferme e mere specificazioni di quegli illeciti (in tal senso, Cass., 12 dicembre 1996, n.11114, sulla portata del principio di immutabilità del motivo). Quanto alla valutazione delle risultanze probatorie circa la sussistenza degli addebiti ascritti, nonostante la presenza di profili di novità della censura per la ragione che l'appellante sollevato -come si evince dall'esame della pronuncianon aveva - alcuna questione sotto il ben diverso profilo della (pg.13) corrispondenza tra i fatti contestati impugnati e la motivazione del licenziamento, è appena il caso di richiamare sul punto il corretto e congruo apprezzamento di tutti gli elementi di prova acquisiti anche alla luce delle specifiche ammissioni sulla realtà ontologica degli illeciti da parte dello stesso dipendente in occasione del fitto scambio di lettere intercorso. Erano, infatti, risultati provati la ripetuta sottrazione del lavoratore agli obblighi nascenti dalle funzioni vicarie del direttore, del tutto rientranti nella posizione di funzionario di terzo livello ricoperta nell'organigramma;il mancato esame dei fogli di presenza del personale in sede e delle richieste di permesso e intralcio al funzionamento degli organi sociali. Nel terzo aspetto, il Tribunale ha autonomamente e congruamente motivato sulla gravità dell'inadempimento, avendo R 9 rilevato che gli illeciti avevano concretato la grave violazione di specifici obblighi di collaborazione facenti capo al funzionario PO, con conseguente perdita da parte della banca dell'elemento fiduciario sottinteso allo svolgimento del rapporto, onde la proporzionalità della sanzione espulsiva inflittagli. Il giudizio espresso, che ha tenuto conto dei molteplici aspetti concreti della fattispecie in relazione alla polivalente lesione degli interessi tutelati, è motivato in modo corretto ed esente da errori nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in sede di legittimità. Né è decisiva la censura del ricorrente attinente al richiamo dei pregressi provvedimenti disciplinari, alcuni dei quali risultati emanati in assenza degli illeciti presupposti. dallaTali provvedimenti sono stati, infatti, richiamati datrice di lavoro in via meramente strumentale per loro funzione di conferma degli illeciti ascritti, sicchè il giudizio sulla gravità dell'inadempimento e sulla proporzionalità della massima sanzione comminata in quanto autonomamente espresso con esclusivo riferimento agli illeciti su indicati, emersi dalla istruttoria svolta, non può essere travolto dal parziale annullamento di alcuni di essi. Né tanto meno è fondata la doglianza di mancata valutazione delle giustificazioni addotte dal lavoratore, poiché al contrario l'impugnata sentenza ha motivato sulle circostanze di fatto e di tempo in cui si era verificato il rifiuto di svolgimento delle funzioni vicarie che aveva fatto seguito ad un periodo di lavoro 10 R svolto in modo apprezzabile dal PO ed era stato originato dal chiesto presso rifiuto da parte della banca del trasferimento agenzia di altra città più vicina ai familiari. Anzi, proprio la ricostruzione minuziosa della vicenda storica insieme alla svalutazione di ogni giustificazione sul punto ex adverso contrapposta aveva consentito al Tribunale di verificare nel profilo soggettivo la portata dell'inadempimento e la proporzionalità della massima sanzione adottata in relazione al comportamento pervicace del dipendente il quale si era ripetutamente sottratto alle direttive impartitegli dalla datrice ed aveva violato reiteratamente gli obblighi fondamentali del rapporto di lavoro subordinato opponendo mere ragioni soggettive. Il ricorso va perciò rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese 34.000. oltre lire quattromilioni per in lire onorari. Roma, 2 febbraio 2001 Main R d Brent Friend. Il Consigliere est. Il Presidente Vicence Treme C I o T N I Ɑ A I I V ID S IV T E S L T I N L I Selle L L O H D O ' D V Ɑ I I A V Ɑ S I 1 V I I IL CANCELLIERE W 1 N J - O S Depositato in Cancelleria 8 I D O - S IN ⱭI 4 I 8 S V K Oggi, 27 APR. 2001 J T I G . °N I S V 'V N U 9 O 'L I I IL CANCELLIERE V 8 T I S O N T O O S ' V G I 11