Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 970
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

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L'azione di rivalsa proponibile dall'INAIL ex art. 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la quale costituisce un autonomo diritto dell'ente derivante dal rapporto assicurativo, è diversa, per "petitum" e "causa petendi", dall'azione surrogatoria di cui all'art. 1916 cod. civ., con la quale l'assicuratore fa valere, in via derivativa, contro il terzo responsabile dell'evento il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, essendo tale azione esterna al rischio protetto dall'assicurazione e proponibile nel limite rappresentato dalla somma dovuta al terzo danneggiato.

Il principio secondo cui nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre commi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, la nullità, per illiceità dell'oggetto e della causa, del contratto tra committente e appaltatore o intermediario, e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull'appaltante (o interponente) e non anche sull'appaltatore (o interposto) gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di lavoro, senza che la concorrente responsabilità anche dell'appaltatore (o interposto) possa essere affermata in virtù dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dell'ente pubblico nella situazione di apparente titolarità del rapporto di lavoro, non opera con riferimento all'azione proposta dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dando questa luogo alla richiesta di una somma rivolta, in forza del rapporto assicurativo, a chi appariva come il solo datore di lavoro e che, in tale qualità, aveva corrisposto i contributi dovuti per il lavoratore infortunato, così volontariamente celando la intervenuta cessione e dando vita, con ogni conseguenza del caso, a una simulazione soggettiva "in fraudem legis" all'insaputa dell'ente stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 970
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 970
    Data del deposito : 21 gennaio 2004

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