Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1998, n. 1241
CASS
Sentenza 27 febbraio 1998

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In tema di conflitto di competenza, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice di merito dichiara inammissibile la denuncia di conflitto, senza investire la Corte di Cassazione cui spetta in via esclusiva ogni decisione al riguardo. (Nella fattispecie, il G.U.P presso il Tribunale, avendo dichiarato la propria incompetenza in ordine alla posizione di un imputato, trattandosi di reato di competenza pretorile ed essendo venuta meno la ragione di connessione con i reati di competenza superiore contestati al coimputato - per aver questi chiesto ed ottenuto il rito abbreviato - aveva disposto la trasmissione dei relativi atti al P.M. presso la Pretura. Detto P.M., ritenendo che persistesse la competenza del G.U.P. presso il Tribunale, continuando ad operare la connessione, aveva denunciato conflitto al G.I.P. della Pretura; quest'ultimo, a sua volta, ritenendo che il G.U.P. del Tribunale avesse correttamente operato, essendo venuta meno la forza attrattiva determinata dalla connessione, aveva dichiarato inammissibile la denuncia di conflitto. Su ricorso del P.M., la Suprema Corte - ritenendo peraltro insussistente il conflitto, non essendo stato investito il G.I.P. con la richiesta del P.M. di archiviazione, ne' essendo stato emesso da quest'ultimo decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore - ha annullato senza rinvio l'impugnato provvedimento in quanto abnorme, in applicazione del principio di cui in massima, ordinando nel contempo la trasmissione degli atti al P.M. presso la Pretura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1998, n. 1241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1241
    Data del deposito : 27 febbraio 1998

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