Sentenza 27 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di conflitto di competenza, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice di merito dichiara inammissibile la denuncia di conflitto, senza investire la Corte di Cassazione cui spetta in via esclusiva ogni decisione al riguardo. (Nella fattispecie, il G.U.P presso il Tribunale, avendo dichiarato la propria incompetenza in ordine alla posizione di un imputato, trattandosi di reato di competenza pretorile ed essendo venuta meno la ragione di connessione con i reati di competenza superiore contestati al coimputato - per aver questi chiesto ed ottenuto il rito abbreviato - aveva disposto la trasmissione dei relativi atti al P.M. presso la Pretura. Detto P.M., ritenendo che persistesse la competenza del G.U.P. presso il Tribunale, continuando ad operare la connessione, aveva denunciato conflitto al G.I.P. della Pretura; quest'ultimo, a sua volta, ritenendo che il G.U.P. del Tribunale avesse correttamente operato, essendo venuta meno la forza attrattiva determinata dalla connessione, aveva dichiarato inammissibile la denuncia di conflitto. Su ricorso del P.M., la Suprema Corte - ritenendo peraltro insussistente il conflitto, non essendo stato investito il G.I.P. con la richiesta del P.M. di archiviazione, ne' essendo stato emesso da quest'ultimo decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore - ha annullato senza rinvio l'impugnato provvedimento in quanto abnorme, in applicazione del principio di cui in massima, ordinando nel contempo la trasmissione degli atti al P.M. presso la Pretura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1998, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCUCCI BRUNO Presidente del 27/02/1998
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 1241
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 46488/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
1) IS CO n. 20/2/1974
2) PROCURA C/O PRETURA NUORO - CONFLITTO.
nel procedimento di:
1) IS CO n. il 20/02/1974
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMELLI TORQUATO Il G.U.P. del Tribunale di Nuoro, nell'udienza del 24/5/97, fissata a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. nel proc. pen. a carico di LU CA, imputato del commesso reato di favoreggiamento, avendo accolto la richiesta di rito abbreviato avanzata dal NU, ha separato la posizione del Pisanu, essendo venuta meno la ragione di connessione, ed essendo il reato di competenza pretorile, ha dichiarato la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti relativi al P.M. presso la Pretura Circondariale di Nuoro. Detto P.M., ritenendo che persistesse la competenza del G.U.P. del Tribunale, continuando ad operare la connessione, ha denunciato conflitto di competenza al G.I.P. della Pretura suddetta, il quale a sua volta, ritenendo che il G.U.P. del Tribunale avesse correttamente operato, essendo venuta meno la "vis attractiva" determinata dalla connessione, ha dichiarato inammissibile la denuncia di conflitto.
Avverso l'ordinanza, emessa dal G.I.P. in data 4/12/97, il P.M. ha proposto ricorso deducendo l'abnormità, per essersi arrogato detto G.I.P. il potere di dichiarare inammissibile la denuncia di conflitto, riservato alla Corte di Cassazione.
Il ricorso è ammissibile: è provvedimento abnorme il diniego d'investire la Corte di Cassazione della denuncia di elevazione di un conflitto. Va, dunque, annullata senza rinvio l'ordinanza citata. Peraltro, il conflitto è insussistente: non essendo stato investito il G.I.P. con la richiesta del P.M. di archiviazione, ne' essendo stato emesso da quest'ultimo decreto di citazione a giudizio davanti al PR (art. 554 c.p.p.), non ricorre l'ipotesi di cui all'art.28 co. 1 lett. b) c.p.p.
P.Q.M.
dichiara insussistente il conflitto e annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Ordina trasmettere gli atti al P.M. presso la Pretura di Nuoro. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 1998
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1998