Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 1
La mancata eccezione dell'imputato e/o del suo difensore all'acquisizione disposta dal giudice di appello, a seguito di parziale rinnovazione dell'istruttoria conseguente a giudizio di primo grado svoltosi con le forme del rito abbreviato, di una relazione di servizio della polizia giudiziaria, già presentata al P.M. durante la fase delle indagini preliminari, preclude la possibilità di deduzione del vizio con ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2013, n. 28419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28419 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 518
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 47156/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ CE ON, n. a Hato Mayor (Rep. Dominicana) il 16/12/1970;
contro la sentenza della Corte di appello AG (sez. Sassari) del 02/05/2012;
- udita la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
- udito il difensore Avv. Occhipinti Rinaldo, che sì riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di AG (sezione di Sassari), con la decisione sopra indicata, ha confermato la sentenza pronunciata in data 11 luglio 2011, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Sassari, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato EZ CE ON alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa per il delitto di concorso con RA GO CA in detenzione e trasporto di gr. 386,74 di cocaina (con purezza media del 91, 6%) corrispondente a gr. 354,25 di principio attivo puro, da cui sono detraibili 2.361, 7 dosi medie singole di mg. 150 ciascuna.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo "nullità e/o annullabilità e/o inammissibilità e/o inutilizzabilità degli elementi di indagine integrativa", realizzata dalla Polizia giudiziaria successivamente alla sentenza che ha definito in primo grado il giudizio abbreviato incondizionato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non ha fondamento.
2. Nel giudizio abbreviato, il giudice ha il potere di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441 c.p.p., comma 5) e può disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p., comma 3). Anche se sollecitato dalla parte pubblica, tale potere rimane d'ufficio e va esercitato quando emerga un'assoluta esigenza probatoria, la cui valutazione è di competenza del giudice.
Osserva il Collegio che il vizio oggi dedotto non è stato eccepito in sede di appello, quando gli atti furono prodotti dal PM senza alcuna osservazione della difesa, che fu pertanto messa in grado di interloquire sugli elementi contenuti nella relazione della Polizia giudiziaria, illustrativa e integrativa degli atti di polizia giudiziaria presentati al giudice dal PM in primo grado. La mancata eccezione dell'imputato e del suo difensore all'acquisizione disposta dal giudice d'appello della relazione di indagine integrativa preclude la possibilità di deduzione nel ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2013