Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2001, n. 2984
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Sentenza 29 novembre 2001

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Nel procedimento penale a carico di minorenni, le ipotesi nelle quali deve procedersi a pena di nullità alla notifica di atti anche in favore delle persone esercenti la potestà di genitore sono indicate tassativamente all'art. 7 del d.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, con riguardo all'informazione di garanzia ed al decreto di fissazione di udienza, e dunque non determina invalidità alcuna l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Nel procedimento penale a carico di minorenni, per le ipotesi nelle quali deve procedersi alla notifica di atti anche in favore delle persone esercenti la potestà di genitore (indicate tassativamente all'art. 7 del d.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, con riguardo all'informazione di garanzia ed al decreto di fissazione di udienza), la notifica ad uno soltanto dei genitori dell'imputato è sufficiente ad escludere la sanzione di nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2001, n. 2984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2984
    Data del deposito : 29 novembre 2001

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