Sentenza 29 novembre 2001
Massime • 2
Nel procedimento penale a carico di minorenni, le ipotesi nelle quali deve procedersi a pena di nullità alla notifica di atti anche in favore delle persone esercenti la potestà di genitore sono indicate tassativamente all'art. 7 del d.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, con riguardo all'informazione di garanzia ed al decreto di fissazione di udienza, e dunque non determina invalidità alcuna l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Nel procedimento penale a carico di minorenni, per le ipotesi nelle quali deve procedersi alla notifica di atti anche in favore delle persone esercenti la potestà di genitore (indicate tassativamente all'art. 7 del d.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, con riguardo all'informazione di garanzia ed al decreto di fissazione di udienza), la notifica ad uno soltanto dei genitori dell'imputato è sufficiente ad escludere la sanzione di nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2001, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 29/11/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 1355
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 19584/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Vincenzo Zappulla, di PP AR CA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 9.2.2001 della Corte d'appello di Catania, sezione minori;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del Dott. Anna AR De Sandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Catania, sezione per i minorenni, con sentenza 9.2.2001 confermava la sentenza 25.9.2000 del gup del Tribunale per i minorenni della stessa città di condanna di PP AR CA alla pena di mesi 4 di reclusione e lire 1.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, o. 5, d.p.r. 309/90. La PP, quasi diciassettenne, è imputata di avere detenuto in concorso con persona maggiore di età 11 dosi di hashish (pari a gr. 3,94) e 3 gr. di marijuana. La giovane era a bordo di un'autovettura condotta da PP ER che, alla vista dei carabinieri, si era dato alla fuga. Dopo un lungo inseguimento i due erano stati fermati e la ragazza accompagnata presso l'abitazione della madre, ove, prima di essere sottoposta a perquisizione, estraeva dagli abiti le sostanze stupefacenti prima indicate. L'imputata si era giustificata affermando di avere acquistato lo stupefacente per farne uso personale.
Ricorre la difesa dell'imputata:
a) per violazione dell'art. 416, in relazione all'art. 415 bis C.P.P., per incertezza assoluta del destinatario essendo stato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari notificato in due copie soltanto alla madre della PP, e non al padre;
b) per violazione dell'art. 137, in relazione all'art. 142 c.p.p., essendo stato il verbale dell'udienza davanti alla Corte d'appello firmato soltanto nell'ultima pagina anziché foglio per foglio;
c) per violazione dell'art. 7 d.p.r. 22.9.1998, n. 448 per non essere stato il decreto di citazione per l'appello notificato al padre della PP;
d) per mancanza di motivazione in ordine alla capacità di intendere e di volere della minore;
e) per violazione degli artt. 73 e 75 d.p.r. 309/90 relativamente alla denegata ipotesi della sussistenza della destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente;
f) per violazione dell'art. 27 d.p.r. 22.9.1998, n. 448, mancando la motivazione in ordine al diniego di proscioglimento per irrilevanza del fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è- inammissibile a norma dell'art.606, c. 3, c.p.p. in quanto non è stato dedotto in appello. In ogni caso il mancato avviso della conclusione delle indagini preliminari al padre della minore indagata non è causa di nullità, essendo tassativa la previsione di cui all'art. 7 d.p.r. 22.9.1988, n. 448, che limita i casi di nullità all'omesso avviso all'esercente la potestà dei genitori dell'informazione di garanzia e del decreto di fissazione di udienza (in questo senso Cass., sez. 3^, 26.9.2000, Torromino, RV 217851).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, sia perché l'eventuale omissione della firma "foglio per foglio" costituisce mera irregolarità, sia soprattutto perché nel caso di specie il verbale dell'udienza dibattimentale davanti alla Corte d'appello è costituito da un foglio unico, piegato in due parti e costituito quindi da quattro facciate: la firma in calce è dunque sufficiente per l'unico foglio.
3. L'omessa notifica del decreto di citazione (nel caso in questione per l'appello, essendo comunque stati presenti entrambi i genitori nel giudizio di primo grado) - dedotta nel terzo motivo di ricorso - non è causa di nullità.
Infatti è sufficiente l'avviso a uno solo dei genitori esercenti la potestà per garantire l'assistenza psicologica voluta dalla legge a tutela delle persone minori. Peraltro la madre era stata ritualmente avvisata ed era presente al dibattimento di appello. Comunque, in linea di principio, si deve ritenere sufficiente, al fine della tutela del minore sotto il profilo psicologico, l'avviso a uno solo dei genitori esercenti la potestà, posto che questa Suprema Corte ha ritenuto persino che l'omissione della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato minore non è causa di nullità quando sia avvenuta a mani della madre convivente quale consegnataria in luogo del figlio convivente (Cass., sez. 2^, 7.5.1984, Cambieri, RV 166568) e che la notifica dell'avviso alla genitrice è sufficiente spettando anche ad essa la potestà sul minore (Cass., sez. 2^, 28.10.1983, Leotta, RV 161927).
4. Il quarto motivo di ricorso è a sua volta inammissibile, in primo luogo perché si tratta di motivo non dedotto in appello e comunque la sentenza di primo grado esamina in modo esauriente il punto in contestazione.
5. Quanto al mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente - oggetto del quinto motivo di ricorso - l'impugnata sentenza esamina esaurientemente le circostanze di fatto, relative sia all'inseguimento notturno, sia alla consegna dello stupefacente da parte della minore imputata, così da fornire un quadro più che motivato in ordine alla responsabilità per il titolo di reato contestato, con esclusione non soltanto implicita della ipotesi di una detenzione di stupefacente ad uso esclusivamente personale.
5. Infine, per ciò che concerne il sesto motivo di ricorso, l'impugnata sentenza non ignora il dettato dell'art. 27 d.p.r. 22.9.1998, n. 448, ma esclude in maniera esplicita l'irrilevanza del fatto invocata dalla difesa, anche sulla scorta della decisione di primo grado.
Peraltro la doglianza è inammissibile in quanto la norma in questione circoscrive la possibilità della dichiarazione della irrilevanza del fatto alla fase delle indagini fino all'udienza preliminare, all'ipotesi di giudizio direttissimo e a quella di giudizio immediato.
La "ratio" della disposizione appare di tutta evidenza, ed è esplicitata dal comma 1 dell'art. 27 d.p.r. 448/1998, ove si afferma che il P.M. (comunque non la difesa) può chiedere al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne".
Ciò significa che l'ordinamento giuridico - che non conosce una "scriminante" di questa natura per i reati commessi da persone maggiori di età - ha voluto creare una condizione di favore del tutto particolare nei riguardi dei minorenni, per non esporli al rischio di una riprovevole pubblicità nell'ipotesi di commissione di reati il cui disvalore sociale è praticamente inesistente, non 25 avvertito psicologicamente dal minore e, se reso di pubblico dominio, costituisce pregiudizio non facilmente rimediabile per il minore sotto un profilo soggettivo, mentre determina nella pubblica stima una reputazione controproducente e del tutto inadeguata rispetto a fatti che non destano allarme sociale ne' sono sintomatici di una tendenza alla trasgressione sociale.
Il che risulta ormai irrimediabile quando si è proceduto al dibattimento che, se pur riservato come quello che impone le porte chiuse nei riguardi dei minori, non esclude riflessi sulla pubblica opinione per il fatto stesso di essere condotti in giudizio (e per i riflessi incontrollabili da parte degli organi di informazione). Peraltro questa Suprema Corte (sez. 4^, 9.12.1998, P.M. in proc. Cucca, RV 213548) non ha ravvisato la violazione dei precetti costituzionali (artt. 3, 25, 101) e ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione in ordine alla limitazione della applicabilità della scriminante all'udienza preliminare, al giudizio direttissimo e al giudizio immediato con esclusione della fase dibattimentale.
7. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, senza condanna alle spese in considerazione dell'età minore del ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2002