Sentenza 4 dicembre 1998
Massime • 2
L'esercizio dell'azione civile nel processo penale è disciplinato dalla legge processuale e, per la rappresentanza, della parte civile, non è operato dalla normativa processuale penale alcun rinvio a quella civile ai fini della disciplina applicabile in relazione a tale materia. Ne consegue che, essendo la rappresentanza processuale della parte civile disciplinata dall'art. 100 primo comma cod. proc. pen, che prevede il "ministero di un difensore", questi ben può essere un avvocato esercente fuori del distretto, non iscritto, quindi, nell'albo degli Avvocati e Procuratori del distretto della Corte di Appello nell'ambito del quale si trova l'ufficio giudiziario presso il quale rappresenta la parte civile.
In materia di diffamazione, perché l'esimente del diritto di cronaca possa trovare riconoscimento - anche sotto il profilo della putatività - occorre che il divario tra fatti narrati e fatti accaduti sia riconducibile ad una percezione difettosa o erronea malgrado l'adempimento di ogni obbligo o onere nel controllo, nell'esame e nella verifica dei fatti medesimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/1998, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dei signori Udienza pubblica
Dott. Pasquale LACANNA Presidente del 4.12.1998
1. Dott. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni BADIA " N.2182
3. " Lucio TOTH " REGISTRO GENERALE
4. " Pasquale PERRONE " N.12661/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto avverso la sentenza 23.9.1997 della Corte di Appello di Napoli da:
1) CO MA, nato a [...] il [...],
2) DI EG IC, nato a [...] il [...];
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Badia;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galati con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
Udito per la P.C. l'avv. C.N. CHINNI DEL FORO DI Roma.
Fatto
A seguito di querela di DO EO, che si riteneva diffamato per il contenuto di due articoli pubblicati sul quotidiano "Il Golfo di Ischia e Procida" il 28 e il 29 maggio 1993 a firma, rispettivamente, di MA CO e di IC DI EG, i due giornalisti vennero tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Napoli per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti con il capo di imputazione in relazione ai due articoli innanzi menzionati (diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di fatti determinati, contestata, con il capo a, al CO, per l'articolo pubblicato il 28.5.1993, e, con il capo b, al Di EG per l'articolo del 29.5.1993; a quest'ultimo veniva anche addebitato, come direttore del giornale sul quale era stato pubblicato l'articolo del CO di cui al capo a) della rubrica, il reato di cui all'art.57 c.p. per l'omissione del controllo che il Di EG doveva espletare,
nella suindicata qualità, in relazione a tale articolo). Con sentenza 17.11.1995 il Tribunale di Napoli dichiarava i due imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e, oltre ad emettere le altre statuizioni necessarie in relazione all'ipotesi in esame, lì condannava alle pene ritenute di giustizia. Pronunciando sui gravami proposti dagli imputati e dal P.G., la Corte di Appello di Napoli, il 23.9.1997, in parziale riforma della sentenza di 1^ grado, con le concesse attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, condannava gli imputatì alla pena della sola multa, come da dispositivo. La Corte confermava, poi, nel resto, la sentenza di 1^ grado.
Con unico ricorso il CO e il Di EG hanno chiesto l'annullamento della sentenza di appello.
Diritto
Con il 1^ motivo di ricorso i ricorrenti denunziano la violazione di legge in relazione alla costituzione di parte civile del EO, avvenuta con il patrocinio dell'Avv. Chiuni, del Foro di Roma, non iscritto nell'albo degli Avvocati e Procuratori legali del distretto della Corte di Appello di Napoli, e quindi non abilitato alla rappresentanza della parte civile innanzi aglì uffici giudiziari di quest'ultima Corte.
Dal difetto di jus postulandi del difensore del EO discendeva la nullità assoluta, insanabile e radicale della costituzione di parte civile effettuata nel presente procedimento. Il suindicato motivo di ricorso è infondato.
Come hanno osservato i Giudici di appello, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è disciplinato dalla legge processuale penale e, in materia di rappresentanza processuale della parte civile, non è stato operato dalla normativa processuale penale alcun rinvio a quella civile al fini della, disciplina applicabile in relazione a tale materia.
La rappresentanza processuale della parte civile è, dunque, disciplinata dall'art.100 1^ co. c.p.p., che prevede al riguarda il ministero di un difensore" che ben può essere un avvocato esercente fuori del distretto, non iscritto, quindi, nell'albo degli Avvocati e Procuratori del distretto della Corte di Appello nell'ambito del quale si trova l'ufficio giudiziario presso il quale rappresenta la parte civile.
Con il 2^ motivo di ricorso i ricorrenti denunziano la mancanza e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di Napoli aveva omesso di considerare circostanze essenziali relative al comportamento del EO.
D'altra parte, la Carte, pur sussistendo alcune imprecisioni negli articoli pubblicati sul quotidiano e pur non avendo il EO partecipato al funerale della zia (contrariamente a quanto riportato nel titolo dell'articolo "Sputazzate al funerale"), poteva ritenere che la non veridicità della notizia non basta ad integrare il reato di diffamazione contestato, in mancanza di elementi attestanti che:
la falsa notizia è lesiva del buon nome e della reputazione della persona che si considera diffamata.
Anche questo motivo di ricorso è infondato.
Giova, innanzi tutto, rilevare che i Giudici di merito, con accertamento di fatto, sorretto da motivazione congrua e priva di errori logici e giuridici, hanno ritenuto che le notizie di contenuto diffamatorio riportate e commentate nei due articoli in esame non rispondono a verità e che il EO, sulla base di fatti non veri, "conditi con espressioni immaginifiche e colorite, di sicuro effetto," è stato indicato come soggetto spregiudicato, privo di principi morali, legato ad ambienti politici inquisiti. In conseguenza, i detti Giudici hanno ritenuto correttamente che non si potesse dubitare della responsabilità penale dei due imputati per i reati loro rispettivamente ascritti.
Osserva il Collegio che agli elementi considerati nelle sentenze di merito non poteva attribuirsi significato diverso da quello nelle stesse attribuito.
I ricorrenti non possono, d'altra parte, fondatamente invocare l'esimente del diritto di cronaca, presupponendo tale causa di giustificazione, innanzi tutto;
che la notizia pubblicata sia vera o almeno seriamente accertata e che siano rispettati i limiti della continenza, condizioni che nella specie non sussistano, alla stregua dell'accertamento di, merito compiuto dai Giudici. È appena il caso di rilevare che tale esimente non poteva essere riconosciuta neanche sotto il profilo della putatività, perché può farsi riferimento all'esimente putativa pure invocata nella specie, solo quando il divario tra fatti narrati e fatti accaduti sia riconducibile ad una percezione difettosa o erronea malgrado l'adempimento di ogni obbliga ad onere nel controllo e nell'esame dei fatti oggetto della narrazione.
Il ricorso proposto nella specie va, pertanto, rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessive L.1.540.000, di cui L.1500.000 per onorario.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che DO EO che liquida in complessive L.1.540.000, di cui L.1500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, all'udienza pubblica, il 4 dicembre 1998. Depositato in cancelleria il 25 febbraio 1999