Sentenza 19 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
E N IO Z A R . T IS G e E REPUBBLICA ITALIANA . R A G D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTESI03 9 9 03/02 T N E S Oggetto E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7991/98 - Presidente Dott. Antonio SAGGIO Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere 8275 Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere Cron. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud.19/12/2001 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BE IRENE, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso l'avvocato GRILLO LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CODEN GIORGIO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS SPA- AREA NORD;
- intimata avverso la sentenza n. 21/97 del Giudice conciliatore di PORDENONE, depositata il 20/05/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2580 udienza del 19/12/2001 dal Consigliere Dott. Walter 1 3 CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo Istante la Società Italiana per il Gas (di seguito Italgas), il Conciliatore di Pordenone ingiunse al "Bar degli Amici, in persona del suo legale rappresen- tante" il pagamento della somma di lire 559.160 oltre interessi e spese. Propose opposizione (citazione del 30.09.1992) Ire- . ne Di ER, quale titolare della licenza di eserci- Bar degli Amici “, per sentir re- zio del suddetto " vocare l'ingiunzione. A motivi dell'opposizione dedus- se a) la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso nei confronti di un soggetto innominato, atteso che ་ Bar degli Amici " costituiva una sempli- ce insegna dell'esercizio commerciale, avente, peral- tro, un titolare;
b) che essa Di ER era suben- trata al precedente gestore a decorrere dal 1991, vol- turando anche, sempre da tale data, il contratto di fornitura, sicché eventuali crediti dell'Italgas rela- tivi a periodi pregressi avrebbero dovuto esser fatti valere nei confronti del titolare dell'epoca cui i crediti stessi si riferivano. 2 Con sentenza emessa il 20.05.1997, in contraddit- torio della Soc. Italgas, il Conciliatore respinse l'opposizione. Avverso la sentenza l'opponente suddetta ha propo- sto ricorso per cassazione. La società intimata non ha svolto difesa alcuna. Motivi della decisione Il ricorso è articolato in tre motivi a mezzo dei quali la ricorrente denuncia: - la violazione e falsa applicazione degli 1° artt. 2563 o 2568 c.c., 163, 164, 638 c.p.c. nonché il difetto di motivazione. a censura della sentenza sul punto relativo alla dedotta "nullità" dell'ingiunzione in quanto emessa nei confronti del soggetto indetermi- nato "Bar degli Amici", "indicazione non idonea ad identificare il soggetto passivo dell'azione". 2° - violazione e falsa applicazione dei principi giuridici di cui all'art. 2650 C.C.; insufficienza e incongruità della motivazione;
3° - contraddittorietà della motivazione. Il secondo ed il terzo investono la sentenza im- pugnata, con riguardo anche alla inesistenza, illeggi- bilità e incongruità della motivazione, in relazione al giudizio di merito, ossia all'esistenza di condizioni per le quali la Di ER dovesse rispondere verso 3 # inerente la SOC. Italgas della posizione debitoria all'esercizio dell'azienda " " bar degli Amici cui la fornitura, fonte del credito fatto valere dalla società suddetta, ineriva. Il primo motivo è infondato. Con l'espressione, indubbiamente imprecisa, "la nullità può essere rilevata solo quando è del tutto sconosciuta l'identità della persona' - il Conciliatore ha inteso respingere il motivo di opposizione volto a contrastare il decreto ingiuntivo in quanto emesso nel confronti del "Bar degli Amici". La decisione corretta sotto il profilo del diritto. La dedotta nullità infatti non sussisteva, se è vero che la formula suddetta era accompagnata dalla dicitura, indicata dalla stessa ricorrente, "in perso- na del suo legale rappresentante" e che la Di ER, anche sulla base dei motivi di opposizione, si lasciò identificare come il titolare dell'esercizio commercia- le, avente la suddetta denominazione, cui la fornitura e la posizione debitoria si riferivano e al quale l'ingiunzione di pagamento era diretta. La nullità dell'ingiunzione è rimasta correttamente esclusa dal Conciliatore sulla base della norma di cui all'art. 164 c.p.c. in forza della stessa proposizione dell'opposizione, idonea quest'ultima, nel caso di spe- 4 cie e per le ragioni di cui sopra, non soltanto a sta- bilire il rapporto processuale ma anche ad introdurre la contestazione di merito relativa alla responsabili- tà debitoria della Di ER per quella causale di credito fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Con l'opposizione restò identificata, infatti, la Di ER sia quale destinataria dell'ingiunzione in qualità di titolare dell' azienda cui la fornitura si riferiva, sia quale pretesa debitrice. k. Il secondo motivo è fondato, dovendo rilevarsi nel- la sentenza ora impugnata l'ipotesi tipica della motivazione non idonea a rivelare la ratio decidendi, ossia della motivazione c.d. apparente, che si risol- ve nella violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ.. La motivazione della sentenza si compendia, infat- ti, in formulazioni tali - "se il debito verso un en- te pubblico (oppure un debito risultante comunque da documentazione) deve essere mantenuto, nei limiti del cedente, questi deve a sua cura e spese disdirlo in tempo" - da rendere non riconoscibile la determina- zione del giudice sia in relazione alla questione di fatto (se vero, come l'opponente aveva dedotto, che l'esposizione debitoria aveva riferimento a periodi anteriori all'inizio della sua gestione, come indicato dalla Di ER) sia in relazione al punto di dirit- 5 Ex to (se e a quali condizioni e sulla base di quale nor- ma di legge о fonte convenzionale la Di ER poteva risultare obbligata al pagamento delle forniture di gas cui il credito della Soc. Italgas si riferiva), sicché, in definitiva, il dispositivo di rigetto dell'opposizione non appare sorretto da motivazione al- cuna che valga a giustificarlo. In relazione a tale motivo, il ricorso merita, dun- que, di essere accolto sicché la sentenza, in rela- le zione al motivo stesso, dev'essere cassata. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso. Il giudice del rinvio, che resta designato nel Giu- dice di Pace di Pordenone, provvederà anche in ordine alla spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, acco- glie il secondo e dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo ac- colto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cas- sazione, al giudice di pace di Pordenone. Così deciso addì 19 dicembre 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Saggio Walter Celentano Parku t % sque 4! DEPOSITATA IN CANCELLERÍA 19 MAR. 2002 Oggl, IL CANCELLIERE Maria DI I wor IL CANCELLIERE Maria Di UZ NI Di E ISTRAZION REG DA ESENTE . e g