Sentenza 29 aprile 2002
Massime • 1
In tema di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalità di rilevamento o all'intensità dei rumori, da leggi speciali o regolamenti sono di natura pubblicistica e non regolano, quindi, direttamente i rapporti tra privati, per i quali vige la disciplina dell'art. 844 cod. civ., la quale, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse.
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Tra le norme volte a delineare il contenuto del diritto di proprietà, una di quelle che riceve maggiore applicazione a livello giurisprudenziale è l'art. 844 c.c., in materia di immissioni provenienti dal fondo del vicino. Il discrimine di liceità che la legge individua al proposito è quello della "normale tollerabilità" delle esalazioni, delle immissioni ovvero delle propagazioni derivanti dall'altrui proprietà immobiliare. La giurisprudenza, nell'applicare il su esposto criterio, ha sempre tenuto in debita considerazione l'eventuale prevalenza delle esigenze della produzione, arrivando fino a consentire la prosecuzione delle immissioni previa corresponsione di un indennizzo in favore …
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La Corte di Cassazione civile, sez. II, 26/02/2024, n.5074, ha affermato che "in materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2002, n. 6223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6223 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. IO VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI AV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 263, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BOZZI, difeso dall'avvocato GIANFRANCO MARZOCCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B VICO 31, presso lo studio dell'avvocato MARIA SARACINO, difeso dall'avvocato FERNANDO ANTONUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 787/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 17/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. IN LO proprietario, in Foggia, di un appartamento al terzo piano di uno stabile, chiedeva al Pretore di quella città gli opportuni provvedimenti per far cessare o ridurre entro i limiti di legge le immissioni sonore provenienti da un'autoclave installata dal vicino, CI Savino, sul balcone dell'appartamento sottostante a distanza inferiore a quella legale.
Il Pretore, all'esito degli accertamenti svolti dal CTU, ordinava in via d'urgenza a CI d i adottare sotto la sorveglianza del CTU ali accorgimenti da questi suggeriti.
Non avendo il CI provveduto nel termine fissato, il LO lo conveniva davanti al Tribunale per sentirlo condannare, in via definitiva, alla rimozione o allo spostamento dell'impianto e al risarcimento dei danni.
Con sentenza 19/4/94 il Tribunale ordinava al CI di eseguire le opere indicate dal CTU e di arretrare l'autoclave ad un metro dal solaio del piano sovrastante dell'attore nonché al risarcimento dei danni liquidati in lire 800.000.
La decisione veniva in parte riformata dalla Corte d'appello di Barì che, con sentenza rilevato che si verteva in tema di immissioni e non di distanze legali, disponeva che l'arretramento dell'autoclave dal solaio fosse portato a distanza sufficiente ad isolarlo acusticamente. Nel resto confermava la decisione del Pretore. Contro la sentenza il CI ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi.
Ha resistito al gravame l'intimato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Col primo motivo di ricorso si denuncia il mancato esame di un punto fondamentale della controversia e la mancata valutazione dei parametri di accettabilità del rumore avendo il aiudicante fatto riferimento, ai fini della determinazione del rumore di fondo, soltanto ad un unico accertamento eseguito in ora serale e con strumenti tecnici non affidabili, senza tenere conto della scarsa freguenza d'uso dell'autoclave, delle condizioni di vita abituali e del contesto giornaliero.
La censura va disattesa.
Le disposizioni che, in materia di immissioni sonore, vengono dettate da leggi o regolamenti sono di natura pubblicistica e non regolano, quindi, i rapporti tra privati, per i quali vige la disciplina dell'art. 844 c.c. Tale norma, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse (Cass. 1565/2000; 161/96).
Nel caso di specie il giudizio è stato osservante dei criteri della norma, puntuale rispetto alla situazione di fatto, ragionato e convincente, per cui non offre il fianco ai rilievi del ricorrente. Ed infatti, dopo avere osservato che la CTU era stata estremamente esauriente, anche nella critica e nella confutazione dei rilievi mossi dal CI e dai suoi consulenti, il giudicante ha ritenuto più che sufficiente l'unico rilevamento effettuato dal CTU (di sera, ad agosto, in ora certamente non notturna) atteso che il divario tra - i due valori (rumore di fondo e rumore residuo) era di 20 decibel e cioè così rilevante da non poter essere assolutamente riportato a norma neanche nel corso di rilievi in ore, giorni o mesi con più elevato rumore di fondo, e tenuto anche conto che, anche aumentando il rumore di fondo, il rumore complessivo sarebbe stato comunque più elevato dovendo comunque aggiungere al rumore di fondo il valore residuo, che restava immutato.
2^ - In relazione alla motivazione offerta dalla sentenza (che, come detto sub 1^, è immune da vizi logici e giuridici) appare inaccoglibile anche il secondo motivo di ricorso col quale, denunciando genericamente violazione di legge nonché omessa e contraddittoria motivazione, si censura la sentenza per avere recepito le richieste attoree senza dare contezza delle ragioni della decisione.
3^ - Privo di pregio "anche il terzo motivo, col quale si denuncia ancora violazione di legge per avere la sentenza disatteso uno dei criteri imposti dall'art. 844 c.c. e cioè quello della prudente valutazione delle condizioni di luogo, delle abitudini delle parti, e del sistema di vita condotto. In particolare, secondo il ricorrente, non sarebbe s 1Cato considerato che solo raramente tutti e quattro 4L componenti la famiglia del ricorrente si trovano riuniti in casa nel medesimo momento, di talché avrebbe dovuto farsi riferimento ad una situazione di minore utilizzazione dell'impianto. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, a sentenza ha considerato tale particolare circostanza, ma liberamente apprezzandola in relazione agli altri elementi accertati in causa, ha ritenuta ininfluente sul complessivo giudizio di intollerabilità delle immissioni, osservando che la minore utilizzazione dell'impianto non modificava l'intensità del rumore, che era sempre la stessa, ma solo la sua durata.
4^ - Inammissibile è, infine, il quarto motivo col quale si censura la statuizione sulle spese;
processuali che non avrebbe tenuto conto del parziale accoglimento delle richieste del ricorrente.
Non può, infatti, essere sindacato in sede di legittimità, - se non nel caso, che qui non ricorre, di violazione del fondamentale principio della soccombenza - l'esercizio del potere che è proprio del giudice di merito di ripartire tra le parti l'onere delle spese di causa.
Consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 40.60 di cui euro 1000 (mille) per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2002