Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2003, n. 15407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15407 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
E N O I Z E 6 A 8 R 2 R 9 1 A . T / S N N I 4 / - G 6 E 2 Diouflian N R . O EPUBBLICA ITALIANA R L L V A F E . A D D D B L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E , A T D T 1 5407/03 A N I J 1 E S S R 3 E N 1 E E E Oggetto S T . N A A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI- Primo Presidente f.f.- R.G.N. 6834/03 Cron.31348 - Presidente di sezione Dott. Massimo GENGHINI - Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Ud. 10/07/03 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere - - Consigliere Dott. Michele VARRONE - Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARICCHI ES, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell'avvocato ELIO SIGGIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ETTORE RANDAZZO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
2003 contro 682 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI -1- CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA;
intimati avverso la decisione n. 206/02 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 24/12/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 7 -2- Svolgimento del processo L'avv. Francesca Baricchi veniva sottoposta a procedimento disciplinare, per quello che ancora interessa, in relazione ai seguenti capi di imputazione: 1) Per violatoavere i doveri di lealtà e - correttezza per avere ripetutamente conferito col + sig. OS KE, già assistito dall'avv. Gianpaolo Verna, senza informare l'avv. Verna stesso che il OS l'aveva nominata codifensore. In Modena, nel marzo 2000 2) Per avere violato i doveri di lealtà, probità e correttezza e, in particolare, per avere in un primo tempo comunicato al proprio cliente sig. AN MA, che avrebbe richiesto un rinvio dell'udienza dibattimentale 15.11.2000, motivandolo con la concomitanza con altro impegno professionale, (processo penale, precedentemente fissato per la medesima data, avanti il Tribunale di Ancona), e : per avere poi, appreso che come peraltro era facilmente prevedibile l'istanza di rinvio non sarebbe stata accolta, rinunciato al mandato conferitole dal sig. AN MA, con telegramma 13.11.2000, cioè due giorni prima dell'udienza, senza fornire dunque preavviso adeguato alle 3 circostanze (art. 44, n. 1, codice deontologico), talché il AN compariva all'udienza sfornito di difensore di fiducia. In Modena dal 10.11.2000 al 15.11.2000 3) Per avere violato i doveri di lealtà probità e 15 correttezza avendo omesso di informare l'Avv. こ Patrizia Tassello, già nominata difensore di OU MI, che quest'ultimo l'aveva successivamente nominata codifensore;
avendo omesso altresì di informare l'avv. Tassello del fatto che aveva avuto cinque colloqui in carcere col comune cliente;
avendo infine omesso di informare il codifensore del contenuto di detti colloqui, in violazione dell'art. 26, n. 6, codice deontologico In Modena, sino al 14.10.2000. Con decisione emessa il 28 maggio 2001 il Consiglio dell'Ordine forense di Modena riteneva l'avv. Francesca Baricchi colpevole degli addebiti e le infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dalla professione forense per due mesi. L'avv. Francesca Baricchi proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che, con decisione emessa in data 13 luglio 2002, pur confermando la sussistenza degli addebiti, riteneva di applicare 4 la minore sanzione della censura, così motivando: A) La circostanza che l'Avv. Baricchi, nominata codifensore dal OS KE, non provvide ad avvertire l'avv. Verna, già nominato in precedenza, né della nomina stessa, né di avere avuto colloqui ち col comune cliente né, infine, del contenuto dei - colloqui stessi, è infatti documentalmente provata (certificazioni della casa Circondariale) e stessa (lettera dall'incolpata comunque ammessa 7.4.2000). Tale condotta costituisce di per sé violazione della norma dettata dall'art. 23 n. 6 c. d. f. Va poi ulteriormente rilevato che la violazione assume connotati di maggiore gravità ove si consideri che (come emerge dall'esposto e, con maggior chiarezza e dettaglio, dalle dichiarazioni rese dall'avv. Verna sentito come teste in seduta) in occasione dei colloqui col OS KE l'avv. Baricchi suggeri strategie istruttorie e processali del tutto diverse da quelle proposte dall'Avv. + Verna, in questo modo incrinando gravemente il rapporto fiduciario tra quest'ultimo ed il comune cliente. Tale situazione evidentemente non si sarebbe creata ove, in conformità al dettato deontologico, l'avv. Baricchi avesse 5 preventivamente concordato con l'avv. Verna la strategia difensiva quantomeno, 10 avesse informato (oltre che della nomina) delle proprie intenzioni e del contenuto dei colloqui. invero dagli atti che, con letteraB) Risulta l'avv. Baricchi aveva comunicato al 10.11.2000, assistito sig. AN MA che avrebbe proprio richiesto un rinvio dell'udienza 15.11.2000 poiché precedenti impegni (processo penale precedentemente fissato avanti il Tribunale di Ancona) le impedivano di partecipare all'udienza stessa e che già aveva presentato apposita а tale fine 玲 istanza. Evidentemente appreso che l'istanza (non allegata agli atti trasmessi dalla Corte d'Assiste, che comunque ad essa non fanno cenno, né a quelli prodotti O esibiti dall'incolpata ° dalla sua difesa, talché è legittimo dubitare che essa mai sia stata effettivamente depositata) sarebbe stata respinta, in data 13.11.00 l'Avv. Baricchi, con telegramma, comunicava al AN la propria rinuncia al mandato, dandone contestuale notizia, con atto depositato sempre il 13.11.00, alla Corte. Si evince con estrema chiarezza dal verbale di dibattimento che della rinuncia il AN ebbe 6 cosa del tutto notizia solo all'udienza, diricezione un comprensibile, posto che la telegramma in carcere ha tempi assai lunghi. Osserva il Consiglio che, in primo luogo, l'inaccoglibilità dell'istanza di rinvio era assolutamente prevedibile: l'impegno addotto era I precedente e quindi noto al momento dell'assunzione della difesa del AN, talché l'avv. Baricchi avrebbe dovuto, fino dall'origine, rifiutare l'incarico conferitole dal AN stesso. In secondo luogo, il tempo decorso tra l'invio del telegramma e l'udienza fu inferiore ai due giorni e, dunque, certamente insufficiente ed inadeguato a consentire al AN di munirsi di nuovo difensore di fiducia. L'inadeguatezza del preavviso appare ancor più evidente ove si consideri che l'istanza di rinvio era palesemente inaccoglibile e che la concomitanza di impegni era nota da tempo. A maggior ragione è da ritenere violata la norma deontologica, in terzo luogo, ove si consideri che il AN, di fatto, apprese della rinuncia solo all'udienza e che anche tale circostanza era prevedibile (chi, come l'Avv. Baricchi, assiste abitualmente detenuti ben conosce i meccanismi di diffusione della corrispondenza in carcere). 7 qualificarsi grave in La violazione deve poi del procedimento nel ragione della delicatezza quale il AN era coimputato (procedimento avanti la Corte d'Assiste). provato ed ammesso c) E' documentalmente che l'Avv. Baricchi omise di dall'incolpata informare l'Avv. Tassello della nomina a codifensore e del contenuto dei cinque colloqui avuti col comune cliente. Risulta altresì, dall'esposto e dalla testimonianza resa dall'Avv. Tassello, che vi era stato un precedente, analogo episodio, non segnalato a questo Cof nell'intesa che per il futuro l'Avv. Baricchi si sarebbe astenuta da tale condotta. E' altresi assodato (si veda la documentazione fornita dalla Casa Circondariale) che i colloqui col comune cliente taciuti all'avv. Tassello furono cinque, e non due o tre come invece si legge nella lettera 24.10.00 a firma dell'incolpata. E' infine emerso, dalla deposizione, equanime ed attendibile, resa dall'Avv. Tassello a questo Cof che, dopo i colloqui avuti con l'incolpata, l'atteggiamento del cliente divenne visibilmente ostile, dal che deve presumersi che, nel corso dei 8 | colloqui stessi, l'Avv. Baricchi abbia, se non espressamente criticato l'operato della collega, suggerito linee di condotta in contrasto con quelle proposte e perseguite dal codifensore. ricorso per Contro tale decisione ha proposto duecon motiv, l'avv. Francesca cassazione, Baricchi. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente propone varie censure. Da un punto logico, con riferimento alla prima la va esaminata la doglianza con incolpazione, quale l'avv. Francesca Baricchi deduce testualmente: Va altresì rilevato che il canone comportamentale del n. 4 dell'art. 23 del Codice Deontologico Forense prevede l'obbligo della comunicazione soltanto nel caso in cui il difensore di fiducia sia subentrato al difensore di ufficio, non anche nel caso di sostituzione tra i difensori di fiducia. Nel caso in esame, il comportamento dell'avv. è stato ritenuto deontologicamente Baricchi scorretto in quanto la stessa avrebbe omesso di avvertire l'Avv. Verna della nomina a codifensore 9 e, quindi, della sua revoca. E', dunque, evidente come detta condotta non rientri nella fattispecie disciplinata dal canone n. 4 dell'art. 23, atteso che l'avvicendamento c'è stato tra difensori nominati di fiducia e non tra difensore d'ufficio e difensore di fiducia. Ciò significa che la irrogazione della sanzione appare in netto contrasto con il principio di legalità, anche la cui s'informa -senza ombra di dubbio legislazione deontologica. Inoltre, il canone comportamentale dell'art. 6 del Codice Deontologico Forense prevede l'obbligo di consultare ed informare il codifensore al fine della effettiva condivisione della strategia processuale. Ora, all'avv. Baricchi è stato contestato di non aver informato l'avv. Verna del contenuto dei colloqui intrattenuti con il comune assistito. Pur prescindendo dal fatto che la circostanza de qua non stata provata, appare chiaro come detto comportamento non integri la fattispecie di cui al citato canone comportamentale, in quanto l'obbligo è previsto unicamente sedi comunicazione finalizzato alla effettiva condivisione della strategia processuale. 10 T Nel caso che ci occupa, infatti, non si evince in -alcun modo che se lo KE in quel periodo fosse imputato in un processo penale e, pertanto, la specifica finalità cui sottende il precetto deontologico non poteva essere realizzata. La decisione di sanzionare la condotta contestata è, dunque, in netto contrasto con il principio di legalità. La doglianza è infondata. Va, in primo luogo, rilevato che fuori luogo la ricorrente deduce che il Consiglio Nazionale Forense avrebbe fatto cattiva applicazione dell'art. 23 n. 4 del Codice Deontologico Forense, dal momento nella decisione impugnata si fa riferimento alla norma di cui all'art. 23 n.
6. Ugualmente fuori luogo la ricorrente denuncia l'erroneità del riferimento, nella decisione impugnata, all'av. 23 n. 6 del Codice Deontologico Forense dal momento l'avv. Francesca Baricchi era stata sottoposta a procedimento disciplinare "per ripetutamente conferito col sig. OSavere KE, già assistito dall'avv. Gianpaolo, Verna senza informare l'avv. Verna stesso che il OS l'aveva nominata codifensore". Tale circostanza non è contestata, per cui è irrilevante la TI se 11 avesse anche violato l'obbligo di informare il difensore precedentemente nominato dei colloqui avuto col comune cliente. L'avv. Francesca Baricchi, sempre con riferimento alla prima imputazione, deduce che il Consiglio Nazionale Forense avrebbe prestato credito ad una deposizione de relato resa dall'avv. Verna, mentre nella impugnazione del provvedimento del Consiglio dell'Ordine Forense di Modena si era lamentata la mancata audizione di OS KE. La doglianza è infondata. E' sufficiente, in proposito, ricordare che l'avv. Francesca Baricchi era stata sottoposta a procedimento disciplinare "per avere ripetutamente conferito col sig. OS KE, già assistito dall'avv. Gianpaolo, Verna senza informare l'avv. Verna stesso che il OS l'aveva nominata codifensore". Tale circostanza non è contestata, per cui la TI se corrispondesse a verità ○ meno la deposizione resa dall'avv. Gianpaolo Verna, secondo il quale l'avv. Francesca Baricchi, parlando con OS KE, aveva criticato la sua strategia difensiva, era irrilevante. Sempre con riferimento alla prima incolpazione, l'avv. Francesca Baricchi, infine, deduce che non 12 sarebbe provato il fatto, dato per pacifico dalla decisione impugnata, secondo la quale "si attivò nel conferire con il detenuto assistito dall'avv. Verna". La doglianza è infondata in base alla decisiva considerazione che una simile affermazione (estranea comunque all'oggetto del capo di imputazione) non si rinviene nella decisione impugnata. Per quanto riguarda il secondo addebito la ricorrente, premesso di avere agito in buona fede, deduce testualmente: Tuttavia, il C.O.F. di Modena ha ritenuto immotivatamente - di prestar fede a quanto riferito all'udienza del 15/11/2000 dall'imputato, il quale (palesemente interessato a tutto quanto potesse tornargli utile, ma nient'affatto custode della verità) ha dichiarato di non aver mai ricevuto il telegramma dell'avv. Baricchi. Ed infatti, pur essendo di vitale importanza per l'accertamento dell'addebito, il collegio giudicante non ha disposto l'esame del AN e, pertanto, in palese violazione dei principi del giusto processo, ha impedito all'incolpata di controinterrogare il proprio accusatore. 13 Inoltre, nel testo della detta decisione si legge che l'eventuale ritardo nella lettura del telegramma sarebbe stato "del tutto comprensibile posto che la ricezione di un telegramma in carcere ha tempi assai lunghi". Secondo l'ordine modenese, pertanto, l'Avv. Baricchi dovrebbe essere chiamata a rispondere anche delle lungaggini burocratiche che avrebbero impedito a costui di ricevere la posta in tempi ragionevoli. qualora avesse voluto, non Il AN, comunque, difficoltà anche in tre avrebbe avuto alcuna a munirsi di un nuovo difensore, attesa lagiorni - facilità con cui dalla data del suo arresto - ha reperito i suoi precedenti avvocati, i quali hanno poi rinunciato anche loro al mandato. In particolare, l'ultimo dei professionisti incaricati della difesa ha rimesso il mandato direttamente all'udienza dibattimentale, senza perciò― subire alcun procedimento disciplinare. Il C.O.F. di Modena, peraltro, non fornito alcuna motivazione in rodine all'adeguatezza del preavviso alle circostanze, essendosi limitato ad un mero riepilogo dei fatti di causa. questo punto, riesce veramente difficile 14 accettare la decisione del laddoveC.N.F., si afferma che la vicenda de qua sarebbe stata "puntualmente descritta dal C.O.A. di Modena, con percorso argomentativi coerente, puntale, immune da vizi logici”. In ogni caso, un'asettica descrizione non può nè deve sostituire una motivazione. La doglianza è inammissibile. La ricorrente si limita a censurare il ragionamento in base al quale il Consiglio dell'Ordine Forense di Modena ha affermato la sua responsabilità in ordine all'addebito in TI, senza dolersi della motivazione con la quale le critiche mosse a tale ragionamento sono state disattese dal Consiglio Nazionale Forense, il quale comunque, non si è limitato a condividere la "asettica" ricostruzione dei fatti operata dal Consiglio dell'Ordine Forense di Modena, ma ha spiegato perché doveva ritenersi sussistente l'addebito. Per quanto riguarda il terzo capo di imputazione l'avv. Francesca Baricchi, oltre a ribadire la circostanze attenuanti, deduce presenza di testualmente: Possono essere, poi, riproposte tutte quelle 15 I argomentazioni addotte per negare la violazione dei canoni configurabilità di una comportamentali e 6 del Codice Deontologico Forense. L'Avv. Baricchi, infatti, avrebbe omesso di comunicare la sua nomina a codifensore di fiducia di tale OUi MI all'avv. Tassello, la quale era stata dallo stesso precedentemente nominata di fiducia. E' chiaro, quindi, come non possa essere ravvisata 4, alcuna violazione del canone comportamentale n. atteso che detta norma prevede unicamente il caso di mancata comunicazione al difensore di ufficio. Si è, pertanto, verificata un'ulteriore violazione del principio di legalità, in quanto la sanzione irrogata non trova fondamento in alcun illecito deontologico espressamente previsto dal codice. Relativamente alla circostanza secondo cui l'Avv. Baricchi avrebbe suggerito al cliente linee difensive in contrasto con quelle proposte e perseguite dal codifensore, se ne contesta in toto la fondatezza. La stessa Avv. Tassello, infatti, ha riferito dinanzi il C.O.F. di Modena di aver notato un sensibile mutamento in peius nei rapporti con il 16 proprio assistito solo a seguito del deposito di una sentenza di applicazione pena su richiesta, che alla problematica non faceva alcun riferimento del detenutorelativa all'espulsione extracomunitario. Ebbene, la detta pronuncia risale ad un periodo in cui l'Avv. Baricchi non era ancora difensore del OUi MI e, pertanto, i lamentati motivi di risentimento non possono essere addebitati alla condotta della ricorrente. Dalla decisione del C.O. F. di Modena si rileva, altresì, come l'organo giudicante - a proposito del punto in TI abbia utilizzato l'espressione "deve presumersi che", con ciò ammettendo di non aver raggiunto alcuna prova in ordine alla fondatezza dell'addebito de quo. Va, poi, sottolineato che tra la ricorrente e l'avv. Tassello è stato da tempo appianato ogni motivo di contrasto. Laddove, invece, а tutto voler concedere, si ritenesse che l'avv. Baricchi non abbia informato il codifensore dei colloqui avuti con il comune assistito, ciò non costituirebbecomunque comportamentaleviolazione del canone n. 6 del citato articolo 23. 17 ! Ed infatti, per assumere rilevanza quale illecito occorre che detta condotta precludadisciplinare, condivisione della strategia l'effettiva processuale. Cosa che non è avvenuta, in quanto le critiche all'operato del codifensore asseritamente -imputate all'incolpata avrebbero avuto ad oggetto l'attività professionale prestata dalla stessa in un procedimento definitivo con il rito del "patteggiamento”. Nella fattispecie, pertanto, si deve registrare l'ennesima violazione del principio di legalità, atteso che alla sanzione irrogata non corrisponde alcuna normativa violata. Preme, inoltre, rilevare come nessuna iniziativa è stata assunta dal C.O.F. di Modena volta a disporre l'esame in contraddittorio del OUi MI. Duole, dunque, dover ammettere come - anche in questo caso non si sia tenuto conto dei principi del giusto processo contenuti nell'art. 111 della Costituzione. Si è, così, nuovamente ignorato il diritto dell'incolpata di controesaminare il Suo - riferite, accusatore, le cui dichiarazioni peraltro da altro soggetto sono divenute uno 18 degli elementi posti a fondamento dell'affermazione di colpevolezza. Le chenorme disciplinano la testimonianza indiretta impongono, inoltre, all'organo giudicante l'audizione del teste di di attivarsi per l'inutilizzabilità delle riferimento pena dichiarazioni raccolte nel dibattimento. Nulla di tutto questo è stato fatto per il OUi MI. Il Consiglio Nazionale Forense, poi, ha lasciato il punto in TI assolutamente privo di motivazione, optando per confermare pur con tutti i suoi evidenti vizi di legittimità la decisione - del Consiglio dell'ordine di Modena. Anche tale doglianza è infondata. Premesso che nella stessa è difficile individuare le (inammissibili) censure all'operato del Consiglio dell'Ordine Forense di Modena da quelle rivolte all'operato del Consiglio Nazionale Forense, va comunque rilevato che: a) la TI relativa alla insussistenza della infrazione disciplinare di cui all'art. 4 dell'art. 23 del Codice Deontologico Forense è inammissibile, in quanto estranea ai motivi della impugnazione proposta contro la decisione del Consiglio 19 dell'Ordine di Modena;
b) lo stesso discorso vale per quanto riguarda la della mancata audizione di OUi TI MI;
c) la addebitabilità meno al comportamento atteggiamento didell'avv. Baricchi del mutato OUi MI è estranea alla incolpazione, per cui la ricorrente non ha interesse а dolersi di affermazioni ad abundantiam contenute nella decisione impugnata. Per quanto riguarda i rapporti con l'avv. Patrizia Tassello, va ricordato che l'avv. Francesca Baricchi stata sottoposta a procedimento disciplinare per avere omesso di informare l'Avv. Patrizia Tassello, già nominata difensore di OU MI, che quest'ultimo l'aveva successivamente nominata codifensore;
avendo omesso altresì di informare l'avv. Tassello del fatto che aveva avuto cinque colloqui in carcere col comune cliente;
avendo infine omesso di informare il codifensore del contenuto di detti colloqui. La veridicità di tali circostanze non è stata espressamente contestata con l'atto di impugnazione contro la decisione del Consiglio dell'Ordine Forense di Modena, né la ricorrente adduce 2 20 0 specifiche censure dirette a contrastare l'affermazione del Consiglio Nazionale Forense secondo la quale lo stesso avv. Francesca Baricchi avrebbe ammesso i fatti. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della entità della sanzione che le è stata inflitta, deducendo che il Consiglio Nazionale Forense, non avrebbe motivato sul punto, non tenendo contro, tra l'altro, che in casi identici era stata ritenuta adeguata la sanzione della censura. La doglianza è infondata. Premesso che la individuazione della sanzione in concreto applicabile costituisce esercizio di potere discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, nella specie il Consiglio Nazionale Forense ha spiegato perché la sanzione dell'avvertimento era adeguata, facendo riferimento alla gravità ed alla reiterazione della condotta dell'incolpata. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese, non avendo il Consiglio dell'Ordine Forense di Modena svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. 21 4 Roma, 10 luglio 2003. Іреналіні вы з Pale + Tube IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 15 OTT. 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista E R E 6 2 A 8 N . 9 N 1 O I N I / L - 4 Z / P A I 6 B R 2 . C T . L S S L R I . I A P D . G . D E B R L A E A T I D A 1 R I D 3 S E 1 N E T E . T S A N N I E M A S E 22