Sentenza 10 luglio 2006
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, il procedimento di liquidazione dell'onorario a favore del difensore della persona ammessa al beneficio non prevede la partecipazione dell'Ufficio finanziario. Ne consegue che la mancata notifica dell'opposizione del P.M. avverso il decreto di pagamento dei compensi e delle spese all'Agenzia delle entrate non rende improcedibile l'opposizione medesima.
Commentario • 1
- 1. Patrocinio a spese dello stato, conta anche l'assegno di mantenimento (Cass. 18818/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2006, n. 39501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39501 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 10/07/2006
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1004
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 035399/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la CORTE DI APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) NC NI;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 21/06/2004 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo ricorre avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Sorveglianza della stessa città, del 21 giugno 2004, che ha dichiarato improcedibile l'opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto, del 10.3.04, di liquidazione degli onorali professionali spettanti all'Avv. Giovanni Infranca, difensore di fiducia di Romano Claudio, ammesso al beneficio del patrocinio e spese dello Stato. Nel provvedimento impugnato si assume che in capo all'opponente vi sarebbe un onere di notifica, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, nascente dal combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, L. n. 794 del 1942, art. 29, artt. 645 e 163 bis c.p.p.; onere, peraltro,
fissato nello stesso decreto di comparizione.
Deducendo il vizio di violazione di legge, sostiene il ricorrente che, non essendo l'ufficio finanziario parte nel procedimento avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali, nessun obbligo vi era di notifica, di guisa che non avrebbe potuto esser dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione proposta. Il ricorso è fondato.
In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione di compensi, questa Corte ha già affermato che: "Nell'ambito della disciplina di cui alla legge sul patrocinio dei non abbienti, l'omessa notifica all'amministrazione finanziaria del ricorso proposto avverso il decreto di liquidazione del compenso, pronunciato dalla corte di appello, non è causa di inammissibilità dello stesso, atteso che la partecipazione dell'amministrazione finanziaria è prevista solo nelle fasi dell'ammissione al patrocinio e della revoca o modifica del provvedimento ammissivo e non anche in quella della concreta liquidazione del compenso" (Cass. n. 29271/03). Il medesimo principio ha trovato applicazione nei casi in cui è stata dichiarata, non l'inammissibilità, bensì, come nel caso di specie, l'improcedibilità dell'opposizione, in quanto non solo la sanzione di inammissibilità, ma neanche quella dell'improcedibilità è prevista dalla legge. È stato, invero, in proposito affermato che: "In tema di gratuito patrocinio, il procedimento di liquidazione dell'onorario a favore del difensore della persona ammessa al beneficio non prevede la partecipazione dell'Ufficio finanziario. Ne consegue che la mancata notifica dell'opposizione del P.M. avverso il decreto di pagamento dei compensi e delle spese all'Agenzia delle entrate non rende improcedibile l'opposizione medesima" (Cass. n. 31369/05). Nell'un caso e nell'altro, è stato rilevato, non solo che la notifica alla predetta agenzia, nell'ipotesi di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, non è prevista dalla legge, ma anche che, pur laddove la notifica del ricorso è imposta dalla legge, l'omissione della notificazione non da luogo ne' ad inammissibilità, ne' ad improcedibilità, non essendovi nella legge alcuna esplicita previsione in tal senso.
Il provvedimento impugnato deve essere, in definitiva, annullato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006