Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 1
L'impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto è autonoma rispetto all'impugnazione della sentenza pronunciata all'esito del giudizio direttissimo, sicché il ricorso per cassazione avverso il primo provvedimento non è esperibile attraverso l'impugnazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2007, n. 46597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46597 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 21/11/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1442
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 014812/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AJ BR SA BE M'HA, N. IL 14/03/1966;
avverso SENTENZA del 28/09/2006 TRIBUNALE di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 28 settembre 2006 il Tribunale di Firenze applicava a AJ BR SA BE M'HA, cittadino tunisino, la pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione alla imputazione di essere rimasto, senza giustificato motivo, nel territorio dello stato, malgrado l'ordine del Questore di Brescia che gli intimava di lasciare il territorio dello stato entro giorni 5 (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter). Il Tribunale riteneva che non sussistessero nella specie elementi dai quali desumere una ipotesi di assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato per violazione di legge, in quanto sarebbe stato omesso l'avviso al difensore di fiducia per l'udienza di convalida dell'arresto. Con il secondo motivo si rileva la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., giacché era pendente un ricorso al T.A.R. della Toscana per il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero. Il ricorso è manifestamente infondato.
In relazione alle questioni sollevate per la convalida dell'arresto, si osserva che l'impugnazione della convalida ha natura del tutto autonoma rispetto a quella che riguarda una sentenza in esito a giudizio direttissimo e quindi dell'impugnazione della sentenza non può estendersi al provvedimento di convalida e viceversa, (in tal senso: Cass. Sez. 6, 7 luglio 2003 ric. P.M. in proc. Lo Bue, RV 226757).
Ne consegue che il rimedio del ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del giudice che procede alla convalida dell'arresto, non è consentito con l'impugnazione della sentenza pronunziata nel giudizio direttissimo.
Quanto alla decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti il Collegio rileva che si tratta di un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.
Da parte sua il giudice ha il potere dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art.129 c.p.p.. Ne consegue che una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p., l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso appaiono privi di specificità e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice nell'applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell'accordo tra le parti, e dall'altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell'art. 129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (si vedano tra le altre, Cass. SS.UU. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
SS.UU. 27 settembre 1995, Serafino;
SS.UU. 25 novembre 1998, Messina). Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2007