Sentenza 14 aprile 2005
Massime • 2
Il riconoscimento di un oggetto di percezione sensoriale, quale uno scritto privo di firma, effettuato nel corso della deposizione di persona esaminata nelle forme di cui all'art. 210 cod. proc. pen., che ha esibito l'atto, trova il suo paradigma nella testimonianza assistita del soggetto, il quale, nel riferire quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti contestati agli imputati, si attribuisce la paternità di un documento mancante della sottoscrizione. Esso, pertanto, deve essere tenuto distinto dalla ricognizione disciplinata dall'art. 216 cod. proc. pen.ed é inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen.
L'approvazione del calendario delle udienze (art. 16 D.Lgs. 28.7.1989 n. 273) da parte del Presidente della Corte d'appello - costituente l'ultimo atto di un complesso iter procedimentale, cui concorrono, oltre al Presidente del Tribunale, anche i presidenti di sezione, cui la legge riserva, tra l'altro, poteri di direzione, organizzazione, nonché di collaborazione nell'attività di direzione dell'ufficio (artt. 47 ter e 47 quater r.d. 30.1.1941 n. 12, così come introdotti dal D.Lgs. 19.2.1998 n. 51 e modificati in parte dall'art. 3 del D.Lgs. 4.5.1999 n. 138) - non é di per sé limitativa né ostativa all'esercizio, da parte del presidente della singola sezione, del potere di integrare il calendario, mediante la fissazione di udienze ulteriori di cui sia dato previo, congruo avviso alle parti, in assenza di qualsiasi previsione specifica di invalidità e alla luce del carattere tassativo delle nullità e del divieto di interpretazione analogica ed estensiva delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità di qualsiasi ipotesi di nullità in una fattispecie in cui il presidente di sezione della Corte d'assise aveva fissato udienze ulteriori rispetto a quelle già calendarizzate, atteso l'elevato numero delle posizioni processuali da definire, lo stato di detenzione degli imputati, l'esigenza di assicurare la ragionevole durata complessiva del processo, di contenere nei termini di legge lo stato di privazione della libertà personale degli imputati detenuti e di garantire, nel pieno contraddittorio fra le parti, una pronta verifica giudiziale).
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- 1. Art. 215 - Ricognizione di cosehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 216 - Altre ricognizionihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2005, n. 21034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21034 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2005 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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