Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 1
La contestazione della recidiva "ex art. 99 cod. pen.", senza ulteriori specificazioni, esclude che il giudice possa ritenere la sussistenza di una tipologia di recidiva diversa e più grave di quella semplice, cosicchè la stessa non incide sul termine di prescrizione.
Commentari • 9
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
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La prescrizione del reato deve essere dichiarata anche in Cassazione quando risulta maturata prima della sentenza di appello, anche se il giudice di merito non l'ha rilevata. Lo ha ribadito la Cassazione penale con la sentenza n. 40956/2025, chiarendo un principio di enorme rilievo pratico: se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione deve dichiararla, annullando senza rinvio la condanna. Si tratta di un arresto che incide direttamente su moltissimi processi penali, soprattutto nei casi di riqualificazione del reato in appello. Quando la riqualificazione fa scattare la prescrizione Nel caso esaminato, il fatto originariamente contestato come …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
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- 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 gennaio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2016, n. 43795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43795 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
43795- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 01/12/2016 -Presidente RENATO GRILLO Sent. n. sez. 3591/2016 - Rel. Consigliere - ANGELO MATTEO SOCCI REGISTRO GENERALE ANDREA GENTILI N.43611/2014 UBALDA MACRI' AL AR ND Motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ND LU nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/05/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per: "Annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione con conferma delle statuizioni civili". -Udito il difensore della parte civile, Avv. Carlo Farina sost. proc. che ha depositato nota spese e ha concluso per: "Conferma delle statuizioni civili". RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 14 maggio 2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crema, Giudice per l'udienza preliminare, qualificato il fatto di cui al capo A, limitatamente al prodotto Saugella ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 713 del 1986, confermava la pena inflitta a EN GI di anni 1 e mesi 8 di reclusione e di 1.000,00 di multa, con la concessione delle generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestata, con la diminuente del rito abbreviato. Imputato: A) 81 e 110 cod. pen. 441 cod. pen. Reato commesso in Chieve, Camisano Cremasco, Crema e altrove fra il maggio 2001ed il maggio 2003; B) art. 81 e 110 cod. pen., art. 514 commi 1 e 2, con riferimento all'art. 473 cod. pen. Reato commesso in Chieve, Camisano Cremasco, Crema e altrove fra il maggio 2001ed il maggio 2003, con la recidiva ex art. 99 cod. pen.
2. L'imputato EN GI ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lettera B del cod. proc. pen. Prescrizione dei reati. I fatti contestati risultano commessi tra il maggio 2001 ed il maggio 2003, e quindi la Corte di appello di Brescia doveva rilevare l'intervenuta prescrizione. L'aumento massimo della prescrizione ex art. 161 del cod. pen. non dovrebbe essere superiore ai 2/3 dei sei anni, e quindi i reati sono prescritti al 31 maggio 2013. NG HA OS 1 Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. i reati risultavano prescritti già alla data della sentenza impugnata, per decorso dei termini massimi di prescrizione. La contestazione della recidiva "ex art. 99 cod. pen.", senza ulteriori specificazioni, esclude che il giudice possa ritenere la sussistenza di una tipologia di recidiva diversa e più grave di quella semplice. (Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012 - dep. 05/02/2013, Alexa Catalin e altro, Rv. 25469201). Nel nostro caso la recidiva è stata contestata nei seguenti termini: "Recidiva ex art. 99 c.p. per EN GI". Conseguentemente la recidiva non è rilevante e il termine di prescrizione è di anni 7 e mesi 6, ex art. 157 e 161 cod. pen. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "La contestazione della recidiva «ex art. 99 cod. pen.», senza ulteriori specificazioni, esclude che il giudice possa ritenere la sussistenza di una tipologia di recidiva diversa e più grave di quella semplice, e quindi per la prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 161, cod. pen., non deve tenersi conto della recidiva semplice ex art. 99, comma 1, cod. pen. -". La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione, con condanna alle spese in favore della parte civile costituita. 2 Angabelled, fac
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Condanna il ricorrente al rimborso in favore della parte civile Rottapharm s.p.a. delle spese del grado liquidate in € 3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso il 01/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente NG Matteo SOCCI Renatb GRI Any bla soge DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 SET 2017 CANCELLERE Luana Manani 3