Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2002, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
E N O I ee 59131 6 Z 8 A 9 5 1 R . / T 4 S N A / I I . 6 G 2 R B E . A R R . L T 3515/02 P . L A U A D D B L I X E Oggetto: Imposta sui redditi - R A D T OPO ITALIANO N * Accertamento LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 4950/1998 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 8371 Presidente Rep. Dott. Giovanni Paolini Consigliere Ud. 14.12.2001 Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Rel. Consigliere Dott. Achille Meloncelli ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto: N. 59131 dalla CARTIERE DEL GARDA Spa, in persona del consigliere delegato Paolo Mattei, procuratore e legale rappresentante della società, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Armani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Maria Cinquemani, in Roma, Via Cassiodoro n. 19, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro il MINISTERO DELLE FINANZE, nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12; - controricorrente – ли 7 260 avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di Trento 28 gennaio 1997, n. 95/97, depositata il 18 settembre 1997 e notificata il 22 gennaio 1998; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2001 dal cons. Achille Meloncelli;
udito, per la società ricorrente, l'avv. Sergio Iannotta, per delega dell'av.. Saverio Armani;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. La Cartiere del Garda Spa ricorre per la cassazione della senten- za 28 gennaio 1997, n. 95/97, della Commissione tributaria di secondo gra- do di Trento, depositata il 18 settembre 1997 e notificata il 22 gennaio 1998, con la quale si accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio delle imposte di- rette di Riva del Garda, ad esclusione delle riprese operate in correzione dei coefficienti di ammortamento applicati dalla società, contro la sentenza del- la Commissione tributaria di primo grado di Rovereto, che aveva accolto i ricorsi, previamente riuniti, della società avverso gli avvisi di accertamento n. 7/87, n. 6/88 e n. 7/88, in tema di IRPEG ed ILOR per gli esercizi 1981- 1984. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il 26 novembre 1982 la società presenta una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 14 DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito in L. 8 settembre 1982, n. 516, relativa ai periodi di imposta 1977/78 e 1978/79, con la quale Mu viene apportata alla dichiarazione dei redditi 1978/79 una rettifica, il cui si- gnificato costituisce l'oggetto della controversia;
nel 1986 la Guardia di finanza redige un processo verbale di constatazio- ne;
il 17 maggio 1988 l'Ufficio delle imposte dirette di Riva del Garda notifi- ca alla società l'avviso di accertamento n. 7/88, relativo all'IRPEG dell'eser- cizio sociale 1983/1984; contro l'avviso di accertamento n. 7/88 e contro gli avvisi di accertamento - n. 7/87 e n. 6/88, relativi rispettivamente agli esercizi sociali 1981/82 e 1982/83, precedentemente notificati, la società propone ricorso alla Com- missione tributaria di primo grado di Rovereto, che, dopo averli riuniti, li accoglie con sentenza n. 303/93, depositata il 24 novembre 1993; l'appello dell'Ufficio è, invece, parzialmente accolto dalla sentenza ora impugnata per cassazione dalla società.
1.3. La sentenza 28 gennaio 1997, n. 95/97, della Commissione tri- butaria di secondo grado di Trento è così motivata, con riguardo al solo ca- po oggetto di impugnazione per cassazione, cioè alla questione concernente il mancato riconoscimento della perdita di £ 389.943.000, relativa all'eserci- zio 1978/79: contrariamente a quanto affermato dall'appellata, l'imponibile di £ 1.000.000, indicato nella dichiarazione integrativa semplice (senza de- finizione automatica) presentata dalla società ai sensi del DL 10 luglio 1982, n. 429, per l'esercizio di riferimento, non può in alcun modo significare il ridimensionamento della perdita da £ 389.493.000 a £ 388.493.000; infatti, sul punto non si può che convenire con l'Ufficio che esattamente sostiene l'irrevocabilità della dichiarazione integrativa ex DL 10 luglio 1982, n. 429, 3 e sottolinea, inoltre, com'essa operi secondo i criteri stabiliti dal citato prov- vedimento istitutivo, prendendo a base l'intero reddito sociale annuo per l'e- sercizio di riferimento, senza che sia consentita la compensazione degli utili con le perdite di esercizi precedenti e nemmeno la limitazione del beneficio solo per alcune e non per altre, tra le varie fonti reddituali presenti nell'ambito del complessivo reddito sociale annuo;
- a tal riguardo si osserva, altresì, che, al di là della disputa sulla natura giu- ridica della dichiarazione di una manifestazione di scienza o di volontà e dei conseguenti effetti in tema di irretrattabilità o meno di essa, sul punto in di- scussione l'inserimento dell'imponibile di £ 1.000.000 nella dichiarazione integrativa parrebbe comportare un riconoscimento definitivo, che impedi- sce al giudice di operare ogni diversa valutazione.
2.1. Il ricorso per cassazione della società, integrato con memoria, è sostenuto con due motivi di impugnazione.
2.2. La ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza impugnata e che sia annullato l'avviso di accertamento n. 7/88 nel punto in cui ha rettificato la deduzione per perdite di esercizi precedenti, e, in via su- bordinata, che la sentenza impugnata sia cassata con rinvio. Con vittoria di spese.
3.1. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia respin- to per inammissibilità e per infondatezza. Spese rifuse. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società denun- cia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 32 DL 10 luglio 1982, n. W 429, degli art. 31-45 DPR 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 57 legge 30 dicembre 1991, n. 413, e degli art. 1324 e 1362-1371 cc.
4.2. La ricorrente sostiene, al riguardo, che con la dichiarazione in- tegrativa presentata il 26 novembre 1982, ai sensi dell'art. 14 DL 10 luglio 1982, n. 429, essa ha voluto, sia per l'esercizio sociale 1977/1978 sia per quello 1978/1979, aumentare l'imponibile IRPEG e ILOR di £ 1.000.000, e non di rinunciare all'intera perdita di £ 389.943.000. L'Ufficio avrebbe mal interpretato l'art. 32 DL 10 luglio 1982, n. 429, che parla sì di irrevocabilità delle dichiarazioni integrative, ma non per questo vincola l'amministrazione fiscale ad un'interpretazione meramente formalistica. Non a caso il successivo condono di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, all'art. 57, nel ribadire l'irrevocabilità delle dichiarazioni inte- grative da parte del contribuente e l'immodificabilità da parte dell'Ufficio, avrebbe ritenuto di esplicitare che gli uffici, in sede di liquidazione delle di- chiarazioni integrative, devono accertare, in base agli elementi in esse con- tenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo anche conto del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti. La Commissione tributaria di secondo grado di Trento avrebbe dovuto, conse- guentemente, dichiarare la nullità dell'accertamento dell'Ufficio imposte di Riva del Garda, là dove essa ha rettificato la deduzione per perdite di eserci- zi precedenti esposta nella dichiarazione relativa all'esercizio sociale 1983/84 in £ 1.369.47.000, riducendola di £ 389.943.000, stante l'azzera- mento della perdita dell'esercizio 1978/79 in conseguenza della dichiarazio- ne integrativa prodotta dalla società Cartiere del Garda Spa ex DL 10 luglio 1982, n. 4429. 5 4.3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Infatti, risulta dalla sentenza impugnata che nella dichiarazione integrativa presentata dalla so- cietà nel 1982 è stato indicato un imponibile di £ 1.000.000. La società ha sostenuto in sede di merito, e sostiene anche in sede di legittimità, che l'in- dicazione di € 1.000.000 avrebbe dovuto essere interpretata come riduzione della perdita, relativa all'esercizio 1978/79, di £ 389.943.000, e, a dimostra- zione dell'assunto, afferma nel ricorso che ove la volontà fosse stata quel- la di rinunciare, per l'esercizio sociale 1978/79, all'intera perdita di £ 389.943.000, ben altra sarebbe stata la maggiore imposta da indicare e ver- sare ai fini IRPEG, anziché l'importo di lire 250.000, indicato e versato, e l'imponibile ai fini ILOR avrebbe dovuto essere aumentato non di lire 1.000.000 ma di lire 389.943.000, con conseguente cospicuo aumento della maggiore imposta da indicare e versare ai fini ILOR>>. Su questo punto, del quale la ricorrente non fornisce altre indicazioni, la Commissione tribu- taria di secondo grado di Trento si è specificamente pronunciata con una va- lutazione dei fatti che è frutto di un apprezzamento di merito non ulterior- mente sindacabile in sede di legittimità, almeno fino a quando non si forni- scano, da parte del ricorrente, dati testuali tratti dai documenti richiamati che consentano alla Corte di verificare la correttezza dell'operazione di sus- sunzione, effettuata dalla sentenza impugnata, della fattispecie concreta nel- la fattispecie normativa astratta. Data la genericità del motivo di impugnazione, che rende il ricorso per cassazione non autosufficiente, esso è inammissibile.
5.1. Con il secondo motivo di ricorso per cassazione la società ipo- tizza l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza ли 6 impugnata.
5.2. La ricorrente sostiene, in proposito, che la Commissione tribu- taria di secondo grado di Trento avrebbe motivato in maniera assolutamente insufficiente e contraddittoria la sua decisione in ordine alla legittimità della rettifica operata dall'Ufficio della deduzione per perdite di esercizi precedenti esposta nella dichiarazione relativa all'esercizio sociale 1983/84 in conseguenza della dichiarazione integrativa presentata ex DL 10 luglio 1982, n. 429. La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, par- tendo dal principio dell'irrevocabilità della dichiarazione integrativa ex DL 10 luglio 1982, n. 429, ne avrebbe poi derivato, illogicamente e contraddit- toriamente, l'impossibilità di interpretare la dichiarazione integrativa secon- do i principi ermeneutici fissati dalla normativa civilistica. La Commissione tributaria di secondo grado avrebbe, inoltre, omesso di motivare, perché, se- condo la sua valutazione, "l'inserimento dell'imponibile di lire 1.000.000 nella dichiarazione integrativa, parrebbe comportare un riconoscimento de- finitivo che impedisce al giudice di operare ogni diversa valutazione".
5.3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In via preliminare si deve osservare che con questo motivo, nella parte in cui si torna sull'irrevocabilità della dichiarazione integrativa, si ri- produce il motivo precedente. Sotto questo profilo il motivo va considerato, pertanto, assorbito. In ogni caso valgono per esso le argomentazioni svilup- pate al punto 4.3. Resta da considerare la censura avanzata nei riguardi della valuta- zione del riconoscimento dell'imponibile di £ 1.000.000 come definitivo. Anche a questo proposito si deve rilevare che il fatto che la ricorrente non 7 abbia riprodotto testualmente quella parte della dichiarazione integrativa nella quale si indicavano le £ 1.000.000 e quelle parti nelle quali si sono ap- posti altri dati, utili all'interpretazione complessiva della dichiarazione, im- pediscono alla Corte di verificare la validità della motivazione della senten- za impugnata. In termini più brevi, il mancato rispetto del principio di auto- sufficienza del ricorso di cassazione rende il motivo inammissibile.
6. Tenuto conto del contrastante esito dei giudizi di merito sulla controversia, le spese processuali relative al giudizio di cassazione sono compensate tra le parti.
PQM
la Corte rigetta il ricorso per l'inammissibilità dei suoi motivi e compensa le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2001.. Liel'enniоздовый Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncelli CANCE✓ IE DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 1 1 MAR. 2002. Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 E N OsvaldoAscanioREE D O I Z A 6 8 R 5 9 T 1 . S / A I I N 4 G / - R 6 E 2 B R A . T R . L A U L P . D A B D I Y R B T A T N T E 8