Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7673 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
1 7673/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Regolamento st. SEZIONE SECONDA CIVILE Сотреблива Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 8616/99 Consigliere Cron. 17700 Dott. Giandonato NAPOLETANO -2817- Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rep. Rel. Consigliere Ud.14/02/01 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere C.C. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMAD CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UN C OPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORD sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. 3000 # 7 Gly 2001 CH RI difeso da se stesso, ed ICELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 859 presso il proprio studio;
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
AZIENDA USL FROSINONE in persona del legale rapp.te p.t. NICOLA PUGLIESE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C, MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ZARDO, difeso dall'avvocato 2001 CUPINI ANTONIO, giusta delega in atti;
279 resistente -1- nonchè
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZ ONE UFFICIO COPIE REGGIANI PIERO, VONA CARLO;
Rilasciata copia legale al Sig. TO CA intimati per diritti 12.06.0+ B nonchè
contro
IL CANCELLIERE PI PIO, AR US;
intimati con integrazione del contraddittorio avversO la sentenza n. 244/99 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 30/03/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/02/01 dal Consigliere Dott. Enrico 10:00 CANCELLERIA SPAGNA MUSSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore · Generale Dott. Guido AI con le quali si chiede AY115535 che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso cassando il provvedimento di AY115530 sospensione impugnato, con le conseguenze di legge. LIRE 5000 CANCELLERIA AT AT637967 -2- Regco25 r.g. n°8616/98 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 19, 20 dicembre 1996 ed il 2 gennaio 1997 l' avv. Maurizio Tonacella - premesso che aveva presieduto il collegio arbi- trale per la risoluzione della controversia insorta tra gli architetti CA NA, IE GI e la Así di Frosinone, concernente la liquidazione del compenso per e- spletati incarichi progettuali commessi dall'Azienda; che il “collegio" aveva pro- nunziato due lodi "parziali", rispettivamente il 25.luglio 1995 ed il 1 febbraio 1996 e, dopo la sostituzione dell'arbitro dimissionario,l' ing. Morini, con altro, l'avv. Da nielli, ed il 24 maggio 1996 il lodo "definitivo"; che era state dichiarato inam- missibile il procedimento dinanzi al presidente del tribunale di Frosinone ai sensi dell'art. 814 c.p.c. convenne in giudizio, dinanzi a detto tribunale, gli architetti NA e GI nonché l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone perché fosserc q x solidalmente condannati al pagamento del compenso nella misura congrua al valo.. re complessivo della controversia. Costituitisi nel giudizio, il GI ed il NA dedussero, a sostegno della preliminare richiesta di sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., che dinanzi alla corte d'appello di Roma pendevano procedimenti di impi- gnazione, principale ad iniziativa della Azienda, dei tre lodi per nullità conseguerte all'illegittima nomina del presidente del collegio arbitrale, ed incidentale, di essi professionisti, del secondo lodo parziale, del 1 febbraio 1996. L'Azienda chiese. comunque liquidarsi equitativamente il compenso e non sulla scorta della tariffa professionale. 3 Successivamente intervennero nel giudizio l'arbitro dimissionario, ing. Giuseppe Morini e l'altro arbitro, ing. Pio Pilozzi, chiedendo la condanna solidale dei professionisti e dell'Azienda al pagamento dei rispettivi compensi. Con sentenza del 30 marzo 1999 il tribunale adito, in composizione mono- cratica, ha disposto, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio fino al- la definizione di quello pendente dinanzi alla corte d'appello avendo ritenuto la priorità logico giuridica della questione concernente la nullità dei "lodi”, della quale era stato investito quel giudice, rispetto a quella del credito del compenso connessa all'esatto adempimento da parte degli arbitri delle obbligazioni nascenti dal contrat La decisione è stata impugnata sotto un duplice profilo dall'avv. Tonachel to d'opera. la con l'istanza di regolamento necessario di competenza. Ha resistito con memoria l'Azienda che, fra l'altro, ha eccepito l'inammissbilità dell'impugnazione per non essere stata l'istanza notificata agli in terventori volontari, litisconorti processuali necessari, Giuseppe Morini e Pio Fi- lozzi Non hanno espletato attività difensiva gli altri intimati NA e GI. Con nota del 23 dicembre 1999 il P.G ha chiesto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interventori Pilozzi e Morini, in ragione del- la loro veste di litisconsorzi necessari processuali, pretermessi dall'istante.. A tanto ha provveduto la Corte con ordinanza del 28 marzo alla quale ha puntualmente ottemperato l'istante; non hanno espletato attività difensiva quei con- tradditori necessari. 4 Con nota del 27 ottobre 2000 il P.G. ha chiesto accogliersi l'istanza con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato. Motivi della decisione La Corte aderisce alla richiesta del P.G e ritiene ammissibile, ai sensi dell'art. 42, ultimo inciso., c.p.c.( nel testo modificato dall'art. 6 della legge 26 no- vembre 1990 m° 353), nonché fondata l'istanza di regolamento necessario di com- petenza contro il provvedimento di sospensione necessaria del processo ex art.295 c.p.c.. E'assorbente la considerazione esposta dal ricorrente della non coinciden- za dei soggetti che, nella causa ritenuta "pregiudiziale” dal tribunale, hanno assunto la veste di parti con quelli che sono parti nella causa “pregiudicata”. La causa relativa all'impugnazione, per nullità, dei lodi arbitrali, pende di- nanzi alla Corte d'appello di Roma ed ha come soli contraddittori i professionisti elt NA e GI e l'Azienda Sanitaria;
nell'altra causa instaurata dinnanzi al Tri- ((( bunale di Frosinone, ad iniziativa del HE, presidente del collegio arbitrale, con l'intervento degli altri arbitri Pilozzi e Morini, per la liquidazione ed il paga- mento dei compensi, sono parti gli arbitri, i professionisti e l'Azienda Sanitaria. L'odierno ricorrente e gli altri arbitri sono pertanto estranei al giudizio, di impugnazione dei lodi, in attesa del cui esito è stato sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il processo dinanzi al tribunale di Frosinone. Si rivela insuperabile, pertanto, la considerazione esaustiva che il rapporto di pregiudizialità fra due cause, il quale, ai sensi della disciplina indicata, impone al giudice di sospendere il processo concernente la causa “pregiudicata" fino all'esito 5 di quella "pregiudiziale", non è configurabile nell'ipotesi, nella specie ravvisabile, di cause pendenti fra soggetti diversi. Infatti, la pronunzia emessa in un giudizio, per la sua inidoneità a far stato nei confronti delle parti dell'altro, non potrebbe, per questo, costituire il necessario antecedente logico- giuridico della relativa decisione ( in proposito vendansi anche le pronunzie di questa corte nn. 1133/98 e 1907/2000). Il ricorso va, pertanto, accolto, la decisione impugnata deve essere cassata ed il procedimento sospeso deve riprendere il suo corso. Quanto al regolamento delle spese di questo giudizio, si ravvisano giusti motivi della loro integrale compensazione.
p. q. m.
la Corte accoglie l'istanza, cassa la sentenza impugnata, dispone che il giudizio di merito prosegua;
compensa interamente le spese del giudizio di legittimità Roma, il 14 febbraio 2001. Il Presidente arofalo) (dr Gaetano Garofano) Cate Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) IL CANCELL Paolo Table DEPOSITATO 2001 CANCELLERIA Roma IL CANCELLIERE C1 Telezico UTRIC SENTRATE ROMA LAST 38313 40000 (. .. 230'000. 6 f. BA