Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
La mancata riproposizione con l'atto di riassunzione del giudizio di rinvio della domanda di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96, cod. proc. civ., non impedisce che una siffatta domanda, avente ad oggetto i danni che si riconnettono al comportamento tenuto nel giudizio di rinvio, possa essere proposta, per la prima volta, durante il suo corso (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendola abbandonata, in quanto non riproposta con l'atto di riassunzione del giudizio, omettendo di accertare se si riferisse alla condotta processuale della parte nel giudizio di rinvio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LO PINTO Michele - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RS SA VED. TESTA, TI PP, TI AO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BELSANIA 71, presso lo studio dell'avvocato TI MARIO, che li difende unitamente all'avvocato SERTORIO GUIDO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RR DE RA CARMEN;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 14231/99 proposto da:
RR DE RA CARMEN, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO TOBIA, che lo, difende unitamente agli avvocati LUCIANO NIZZOLA, ENRICO ISNARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
RS SA VED. TESTA, TI PP, TI AO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato MARIO TI, che li difende unitamente all'avvocato GUIDO SERTORIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1361/98 della Corte d'Appello di TORINO, sezione 2^ civile emessa l'8/12/98, depositata il 24/12/98; RG. 1883/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato MARIO TI;
udito l'Avvocato RENATO TOBIA (per delega Avv. Gianfranco Tobia);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso principale e incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RM e TE TI, eredi di IG TI, convennero innanzi al tribunale di Torino CA RE de BO, di cui chiesero la condanna alla consegna di metà dei titoli acquistati con danaro prelevato da conto corrente infruttifero intestato a lei ed al de cuius, oltre interessi e rivalutazione.
Il tribunale emise nella resistenza della convenuta pronuncia alternativa di condanna alla consegna dei titoli o al pagamento del controvalore.
La corte di appello di Torino respinse tanto il gravame della RE, che si lamentò della pronuncia condannatoria, quanto il gravame delle TI, che si dolsero del rigetto della domanda di interessi e rivalutazione, osservando in ordine a tale domanda che doveva essere interpretata come volta ad ottenere la corresponsione della differenza di valore dei titoli tra il momento, nel quale avrebbe dovuto avvenire la consegna del loro equivalente pecuniario, e quello, nel quale era avvenuta effettivamente, e, così interpretata, postulava la prova della differenza di valore, che non era stata offerta.
Proposero ricorso per cassazione le TI e la RE;
questa Suprema Corte, con sentenza 22.10.1994, n. 8718, rigettò il ricorso della RE, accolse quello delle TI e cassò la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, considerando che, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, esisteva in atti la prova della fonte del danno in quanto dalla documentazione bancaria emergeva trattarsi di certificati di crediti del tesoro acquistati nel 1980 e scadenti nel 1982; certificati che, ove consegnati tempestivamente, avrebbero consentito la fruizione di interessi fino alla scadenza e, al momento di questa, la realizzazione del capitale.
La causa venne riassunta dalle TI, le quali chiesero la condanna della RE al risarcimento dei danni in lire 130.000.000 oltre interessi e rivalutazione.
La Corte di appello di Torino, con la sentenza che forma oggetto di ricorso, condannò la RE al pagamento di lire 11.556.164 (a titolo di interessi al saggio del 10% sul controvalore di lire 60.000.000 per il periodo 28.5.1980/1.5.1982) oltre interessi legali su tale somma dalla domanda al soddisfo e provvide in ordine alle spese, compensandole per il 60% e ponendo il rimanente 40% a carico della RE.
La Corte ha considerato che, se da un punto di vista strettamente letterale, le TI non hanno proposto espressamente nei pregressi gradi del giudizio la domanda di risarcimento del danno, tuttavia la domanda di pagamento dell'equivalente pecuniario dei titoli oltre interessi e rivalutazione, che hanno proposto in alternativa a quella di consegna dei titoli medesimi, non è niente altro che una domanda di risarcimento del danno, sicché la domanda non ha subito variazione nel giudizio di rinvio;
che sono dovuti gli interessi (nella misura del 10% sul controvalore di lire 60.000.000 per il periodo 28.5.1980/1.5.1982) e non pure il maggior danno in quanto le TI si sono limitate ad affermare che "avrebbero reinvestito la somma in altrettanti titoli di stato" senza neppure "allegare di appartenere alla categoria economica del cosiddetto risparmiatore abituale, alla quale soltanto è appropriato invocare il criterio presuntivo de quo"; che la domanda di interessi e rivalutazione proposta in sede di rinvio va accolta quanto agli interessi e ritenuta inammissibile per novità quanto alla rivalutazione;
che è pure inammissibile la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in quanto non riproposta con l'atto di riassunzione.
TI TE, HI US e PA, gli ultimi due quali eredi di TI RM, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
la RE ha resistito e ha proposto ricorso incidentale affidato ad altrettanti motivi;
la TI e gli HI hanno resistito con controricorso;
la RE ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
2. Precede per ragioni di ordine logico l'esame del primo motivo del ricorso incidentale.
3. Con tale motivo, denunciandosi violazione degli artt. 112, 394, 2^ comma, c.p.c., nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) si sostiene che le eredi TI, dopo avere proposto nei precedenti gradi di giudizio domanda di interessi e rivalutazione monetaria come normali accessori del credito di valuta, in sede di rinvio hanno proposto domanda di risarcimento del danno con la rivalutazione come attualizzazione del credito medesimo ed il giudice di rinvio, con il pronunciare su tale domanda, l'ha in definitiva ritenuta ammissibile e ciò in violazione non soltanto dell'art. 394 c.p.c., ma dell'art. 112 stesso codice.
4. Il motivo non può essere accolto in quanto il giudice di rinvio ha ritenuto che la domanda di rivalutazione ed interessi - in relazione alle sue finalità - non è niente altro che una domanda risarcitoria e tanto - corretto o errato che sia - non risulta adeguatamente censurato e non può che rimanere fermo.
5. Passando quindi all'esame del ricorso principale, va rilevato che con il primo motivo si denuncia "vizi della sentenza e del procedimento del giudizio rescissorio - omessa e incompleta applicazione dei principi di diritto statuiti nella sentenza rescindente (art. 360, n. 4, c.p.c.) contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) Il giudice di rinvio si sostiene - è venuto meno al compito affidatogli in quanto, invece di liquidare gli interessi moratori dall'1-5-1982 alla data di versamento del capitale (gennaio-giugno 1994) ed invece di rivalutare la somma corrispondente al capitale come attualizzazione del danno, ha attribuito soltanto gli interessi compensativi dal 28-5-1980 all'1-5-1982, liquidandoli nelle cedole maturate dal giorno del decesso del de cuius a quello di scadenza dei titoli. E ciò nonostante abbia riconosciuto che gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria perseguono finalità tipicamente risarcitorie, derivandone che è fondata la doglianza concernente la mancata attribuzione degli uni e dell'altra.
6. Con il secondo motivo dello stesso ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione di legge in rapporto ai principi dell'ordinamento in ordine al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, nonché in rapporto alle norme di cui agli artt. 1126 e 1224 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) - omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione (art. 360, n.
5. c.p.c.). Il debito - si deduce - è di valore (nascendo dall'illecito extracontrattuale consistente nell'avere rifiutato la consegna dei titoli o del loro controvalore agli eredi) e come tale è di per sè suscettibile di rivalutazione onde consentirne l'attualizzazione. Inoltre - si prosegue - a norma dell'art. 1224 c.c. sono dovuti gli interessi moratori dalla data in cui si sono esauriti quelli compensativi.
7. Con la prima parte del terzo motivo del ricorso principale si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il giudice di rinvio rigettato la domanda relativa agli interessi, ancorché i medesimi siano determinabili mediante una semplice operazione aritmetica, e quella relativa alla rivalutazione, ancorché le interessate, pur fornendo il conteggio Peccati, si siano rimesse alla valutazione equitativa del giudice.
8. Palesi ragioni di connessione consigliano l'esame unitario dei motivi.
9. La trattazione deve prendere le mosse dalla considerazione che le TI, assumendosi eredi di TI IG, hanno chiesto la condanna della RE alla consegna dei titoli di credito appartenenti al loro dante causa, dei quali aveva il possesso. Ora l'azione dell'erede volta ad ottenere dal possessore la consegna di bene ereditario si qualifica come "petitio hereditatis" o revindica a seconda che la controversia si incentri o no sull'esistenza della qualità di erede nell'attore (Cass. 9.4.1980, n. 2990; Cass. 6.7.1974, n. 1979; Cass. 23.6.1969, n. 2248). Comunque qualifichi l'azione, il giudice che l'accolga deve pronunciare condanna del possessore alla consegna del bene e, in caso di perimento, al pagamento del valore di esso, sempre che il possesso sia di mala fede nel qual caso l'obbligazione costituisce vero e proprio debito di valore.
La peculiarità della specie consiste nel fatto che la domanda si riferisce a titoli di credito soggetti a conversione automatica in danaro ad una determinata data.
Va inquadrato in questo contesto il "dictum" della sentenza di cassazione, secondo il quale, se consegnati tempestivamente, i titoli avrebbero consentito la fruizione di interessi fino alla scadenza e, al momento di questa, la realizzazione del capitale. Ora il giudice di rinvio si è adeguato al "dictum" per quanto concerne gli interessi fino alla scadenza, anche se lo ha frainteso, avendo attribuito gli interessi al tasso del 10% - che ha ritenuto congruo - invece degli interessi che i certificati di credito hanno prodotto nel tempo di riferimento. Ritenuto quindi - senza che il punto abbia formato oggetto di adeguata censura - che la domanda di interessi e rivalutazione monetaria equivale a domanda risarcitoria, il detto giudice si è pronunciato sulla componente costituita dalla rivalutazione, escludendone la risarcibilità per non essere stata fornita prova di un proficuo impiego - necessaria per procedere alla sua liquidazione - e quanto a questo la pronuncia si sottrae alla censura, secondo la quale le TI avrebbero proficuamente impiegato la somma e, come è notorio, tra il 1980 ed il 1994 le somme di danaro si sono almeno sestuplicate, mentre è fuori tema l'argomento che il debito del possessore è di valore ed è incondivisibile l'argomento che è stata richiesta la liquidazione equitativa, presupponendo tale forma di liquidazione la prova dell'esistenza del danno. Il giudice di rinvio non si è, invece, pronunciato sulla componente costituita dagli interessi, di tal che la denuncia di omessa pronuncia, che riguarda il punto, si presenta fondata.
10. Con la seconda parte del terzo motivo del ricorso principale si lamenta che il giudice di rinvio ha ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. sotto il profilo che non è stata riproposta con l'atto di riassunzione ed è quindi da considerare abbandonata;
si sostiene che la domanda è stata proposta "ex novo" nel corso del giudizio di rinvio in relazione a comportamenti tenuti in questo giudizio.
11. La doglianza è fondata.
12. Il fatto che la domanda, non riproposta con l'atto di riassunzione, sia stata proposta nel corso del giudizio di rinvio è valutabile nel senso che la parte l'ha riferita a comportamento tenuto nel corso di questo giudizio e secondo la giurisprudenza di questa Corte la domanda in parola può essere proposta per la prima volta anche in sede di legittimità con riferimento a comportamenti tenuti in questa sede (Cass. 17.3.1999, n. 2389). 13. Non coglie nel segno il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale, denunciandosi violazione degli artt. 1224, 1282, 1283 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché visi di motivazione, si lamenta che il giudice di rinvio abbia attribuito alle TI ulteriori interessi sulla somma di lire 11.556.164, erroneamente riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, mentre avrebbe dovuto rilevare la novità della domanda relativa e ritenerne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 394, 2^ comma, c.p.c. Vale in proposito considerare che gli interessi sono stati attribuiti a prescindere dalla domanda, ritenendola non necessaria. 14. Non può trovare accoglimento atteso l'esito del presente giudizio di cassazione il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 85 ed 86 del trattato di Roma in data 25.3.1957, come recepito con Legge 14.10.1957, n. 1203 ed interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia U.E. 18.6.1998, c.35/96, per avere la sentenza impugnata liquidato le spese processuali in applicazione delle tariffe professionali. 15. In conclusione, il ricorso principale va accolto per quanto di ragione;
quello incidentale va rigettato;
la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio per nuovo esame e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della corte di appello di Torino.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003