Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 473
CASS
Sentenza 15 gennaio 2003

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La mancata riproposizione con l'atto di riassunzione del giudizio di rinvio della domanda di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96, cod. proc. civ., non impedisce che una siffatta domanda, avente ad oggetto i danni che si riconnettono al comportamento tenuto nel giudizio di rinvio, possa essere proposta, per la prima volta, durante il suo corso (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendola abbandonata, in quanto non riproposta con l'atto di riassunzione del giudizio, omettendo di accertare se si riferisse alla condotta processuale della parte nel giudizio di rinvio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 473
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 473
    Data del deposito : 15 gennaio 2003

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