Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/1999, n. 2389
CASS
Sentenza 17 marzo 1999

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In tema di foro facoltativo ex art. 20 cod. proc. civ., il luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione, nel caso in cui l'appaltante chieda un accertamento tecnico preventivo per precostituirsi la prova della mancata o non corretta esecuzione dei lavori su un immobile e dei danni subiti, è quello in cui è situato l'immobile, atteso che l'obbligazione "originaria" dedotta in giudizio (nel procedimento di istruzione preventiva) è la prestazione dell'appaltatore, e cioè il compimento dell'opera (art. 1655 cod. civ.), che non può essere eseguita, in base al contratto, che nel luogo suddetto.

La domanda di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod.proc.civ., è proponibile per la prima volta in sede di legittimità ove si tratti di danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/1999, n. 2389
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2389
    Data del deposito : 17 marzo 1999

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