Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 2
In tema di foro facoltativo ex art. 20 cod. proc. civ., il luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione, nel caso in cui l'appaltante chieda un accertamento tecnico preventivo per precostituirsi la prova della mancata o non corretta esecuzione dei lavori su un immobile e dei danni subiti, è quello in cui è situato l'immobile, atteso che l'obbligazione "originaria" dedotta in giudizio (nel procedimento di istruzione preventiva) è la prestazione dell'appaltatore, e cioè il compimento dell'opera (art. 1655 cod. civ.), che non può essere eseguita, in base al contratto, che nel luogo suddetto.
La domanda di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod.proc.civ., è proponibile per la prima volta in sede di legittimità ove si tratti di danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di Cassazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/1999, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
ZL DI ZA CI & C. DITTA S.N.C. in persona del legale rapp.te CI ZA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI CANINA 6, presso lo studio dell'avvocato B. PICAROZZI, difesa dall'avvocato TO PANZANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RBB DI AZ TO & C. S.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA EMILIANI 46, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO OLIVO, che la difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE FARINA, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso le ordinanze della pretura Circ. di BOLOGNA, Sezione distaccata di IMOLA, emesse il 10/3 e il 18/3/97 n. R.G. 20135/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 7/7/98 dal Cons. rel. Dott. SPADONE;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE PALMIERI che ha concluso: che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, voglia rigettare il ricorso confermando ex artt. 696-693 e 20 c.p.c. la competenza per territorio dell'adito
Pretore Circondariale di Bologna Sez. distaccata di Imola, con le pronunce seguenti di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 24-2-97 al pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, la s.n.c. RBB di BR RO e C. avendo concluso in data 6-9-1996 con la s.n.c. ZL di OR LU e C. corrente in Lucca un contratto di appalto per la pavimentazione di due immobili siti in Imola, chiedeva un accertamento tecnico preventivo per verificare la conformità dei materiali forniti a quello sul campione ordinato.
La società OR resisteva eccependo l'incompetenza per territorio del pretore di Bologna in quanto l'obbligazione era sorta e doveva eseguirsi in Lucca.
Con ordinanza 10-3-1997 ribadita il successivo 18-3-1997, il pretore si dichiarava competente per territorio essendo stata l'obbligazione eseguita in Imola.
Con istanza 22-3-1997 la società OR ha proposto regolamento di competenza in base ad un motivo di censura;
la società BR ha depositato memoria difensiva chiedendo il risarcimento dei danni per il ritardo nell'espletamento della procedura di istruzione preventiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1182, 1326 c.c.; 20, 693 e 696 c.p.c., la ricorrente lamenta che, essendo stato il contratto di appalto concluso in Lucca, luogo nel quale doveva essere pagato il corrispettivo, competente a disporre l'accertamento tecnico preventivo era il pretore di quella città; solo in presenza di una situazione di eccezionale urgenza, che nella specie non ricorreva, la competenza sarebbe spettata al pretore di Bologna.
L'istanza è infondata.
In tema di foro facoltativo ex art. 20 c.p.c. il luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione nel caso in cui l'appaltante chieda un accertamento tecnico preventivo per precostituirsi la prova della mancata o non corretta esecuzione dei lavori su un immobile e dei danni subiti, è quello in cui è situato l'immobile, atteso che l'obbligazione originaria dedotta in giudizio (nel procedimento di istruzione preventiva) è la prestazione dell'appaltatore e cioè il compimento dell'opera (art. 1655 c.c.) che non può essere eseguita, in base al contratto, che nel luogo suddetto (v. Cass. 28-5-1996 n. 4940). Correttamente quindi il pretore si è dichiarato competente dovendo eseguirsi in Imola l'obbligazione dell'appaltatrice. Va respinta anche la domanda della società BR di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata;
essa, proponibile per la prima volta in sede di legittimità per danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di Cassazione, richiede pur sempre la prova, dall'istante non fornita, dell'an e del quantum o almeno la desumibilità che nella specie non è consentita di tali elementi dagli atti di causa (V. Cass. 13-12-1990 n. 11831; Cass. 17-8-1990 n. 8343; Cass. 6-2-1998 n. 1200). Le spese del giudizio vengono per giusti motivi interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'istanza di regolamento;
dichiara la competenza del Pretore di Bologna, sede distaccata di Imola;
compensa le spese. Roma 7-7-98.
Depositata in Cancelleria il 17/3/1999.