Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4847 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 484 7 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 14522/98 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Dott. AN MAZZARELLA Consigliere- Cron. 10328 Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Corrado Ud.30/01/01 Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO BENCO 81, presso lo studio dell'avvocato DI DONATO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato BERARDI NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IN ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, $2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 512 STARNONI GIORGIO, giusta delega in calce alla copia -1- notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 76/97 del Tribunale di CAMPOBASSO, depositata il 14/01/98 R.G.N. 365/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13 maggio 1996 AN AR proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Campobasso n. 457/96, con la quale era stata respinta la sua domanda di declaratoria della permanenza di condizioni per fruire dell'assegno di invalidità – già erogatagli dall'IN con decorrenza 1 gennaio 1985 a seguito di sentenza del Tribunale di Isernia (in sede di rinvio dopo l'annullamento di quella, da parte di questa Corte con sentenza n.4998/90) e poi revocato con provvedimento del 13 gennaio 1990. Deduceva l'appellante che errate erano le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. incaricato in primo grado e fatte proprie dal Pretore: il quadro patologico da cui egli era affetto risultava oggettivamente grave e più complesso di quello iniziale, sicché non si legittimava l'apodittica affermazione del C.T.U. di intervenuto miglioramento rispetto alla situazione ritenuta nella pregressa decisione giudiziaria;
peraltro, non erano stati valutati gli esiti di frattura del melleolo dx, pure apprezzata dall'INAIL. Pertanto, l'appellante chiedeva che, previo rinnovo di c.t.u. e in riforma della gravata decisione, fosse riconosciuta illegittima la mancata conferma dell'assegno di invalidità, in quanto contrastante con giudicato e stante la sussistenza dello di invalidità, e condannato l'IN al ripristino della prestazione a far data statq dall'1 gennaio 1990. Ritualmente costituitosi anche in questo grado del giudizio, l'IN impugnava il gravame avversario perché infondato, essendo la decisione del Pretore basata su esatte valutazioni del perito di ufficio;
deduceva, inoltre, che in sede di revisione andava verificato solo se la capacità di guadagno fosse o meno ridotta in misura legittimante la prestazione economica, senza raffronti con la situazione morbosa anteriore. Pertanto, ad avviso dell'IN, l'appello andava respinto. 1 Rinnovate le indagini peritali, il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 14 gennaio 1998, dichiarava il diritto del AR al ripristino della prestazione economica (assegno ordinario di invalidità) a far data dall'1 luglio 1997, con condanna ai relativi ratei, rivalutazione ed interessi, calcolati ai sensi della legge n. 412 del 1991, dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo. Osservava il Tribunale, sulla base della disposta consulenza tecnica, che, mentre epocadella revoca e successivamente, anche nel corso del giudizio di primo all' grado, le malattia riscontrate non erano sufficienti al raggiungimento della soglia invalidante, tale limite doveva ritenersi superato a far data dall'1 luglio 1997, onde l'IN andava condannato al pagamento dei ratei di assegno da tale data, oltre interessi e rivalutazione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il AR con un unico, articolato motivo. L'IN si è costituito con sola procura.L'IN MOTIVI DELLA DECISIONE Conl'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.c. e dell'art. 149 disc. att. c.p.c., nonché dell'art. 1 legge 12 giugno 1984 n. 222, ed, inoltre, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, lamentando che, trattandosi nella specie di un revoca di assegno di invalidità, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, la mancata conferma della prestazione poteva essere giustificata soltanto da un mutamento in melius della situazione di fatto che aveva determinato il giudicato, da accertarsi attraverso un confronto tra detta situazione e quella esistente al momento della revoca;
confronto nella specie non effettuato. Il motivo è fondato. Invero, in materia di invalidita' pensionabile, l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione ( o 2 di assegno) dell'assicurato, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all'esistenza di tutti gli elementi voluți dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacita' di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984), e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazioneazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che, in relazione alla rilevanza attribuita dall'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939, convertito con modificazioni nella legge n. 1272 del 1939, al recupero della capacita' di guadagno (e, in forza delle succ. mod., della capacità di lavoro) da parte del beneficiato comportante la soppressione della pensione da parte dell'Istituto assicuratore quando tale capacita' cessi di essere inferiore ai limiti di legge -, la situazione gia' accertata nel precedente giudizio non puo' formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e quindi, quando viene in questione la legittimita' della revoca del beneficio disposta dall'istituto assicuratore, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell'emanazione dell'atto di soppressione per verificare se effettivamente vi e' stata un'evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o comunque un recupero della capacita' di guadagno o di lavoro del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attivita' confacenti con le sue personali attitudini (cfr. Cass. sez. un. 7 luglio 1999 n.383). 3 Nella specie, il Tribunale ha dato atto che, alla stregua degli accertamenti effettuati dal consulente nominato in grado di appello, il AR presentava “diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
epatopatia etilica;
coxartrosi sinistra in esito alla displasia dell'anca con accorciamento dell'arto di circa 3 cm;
spondiloartrosi del rachide;
esiti di frattura malleolare destra non limitante;
ipertensione arteriosa”; malattie, queste, riducenti la capacità di lavoro dell'assicurato, “in ambito agricolo, ovvero in attività confacenti”, oltre la soglia prevista dalla normativa applicabile, con decorrenza 1 luglio 1997. Ha omesso tuttavia di mettere a confronto tali malattie con quelle oggetto del "giudicato”, che neppure vengono indicate, ed in base alle quali al AR era stato riconosciuto all'assegno di invalidità con decorrenza 1 gennaio 1985, violando in tal ildiritto modo il principio di diritto come sopra specificato. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, rimanendo assorbito l'ulteriore profilo di censura concernente l' "apodittica" coincidenza tra la data di insorgenza dello stato d'invalidità con quella della visita peritale. Conseguentemente, l'impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata per il riesame, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Campobasso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le 3 I spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Campobasso. 0 A 1 3 D S . 5 S , T A O . Roma, 30 gennaio 2001. T R L N , L A A A ' O I L Z T 3 B L S E 7 Il PresidenPresidente E - P O Il Consigliere est. S D 2 P I - Versl I 1 M N S I 1 G N A E O E S D A G I E D Shill T A G E E N , O E L T O S T R E I A T R IL CANCELLIERE L S I I L D G Depositato in Cancelleria E E D O R ogg, 2 APR 2001 7 . 2 1 1 IL-CANCELLIERIE 4