Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/1999, n. 783
CASS
Sentenza 26 febbraio 1999

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La possibilità del p.m. di proporre appello avverso la sentenza del g.i.p., prevista dall'art. 594 cod. proc. pen., non esclude l'applicabilità della disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 569, comma primo, cod.proc.pen., che prevede la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione per la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado, salve le limitazioni previste dal terzo comma.

La richiesta di rinvio a giudizio apre una fase processuale informata al principio del contraddittorio, che trova la sua sede naturale nell'udienza preliminare, istituzionalmente preordinata all'esame e alla discussione del fondamento della richiesta, all'esito della quale il giudice potrà esprimere le proprie determinazioni, compresa la pronuncia eventuale di una sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Tale interpretazione delle disposizioni che regolano l'udienza preliminare non pregiudica il significato e la portata di quest'ultima norma, giacché la nozione di "immediatezza", prevista nella rubrica della disposizione, va correlata col rispetto delle norme che regolano la fase processuale presa in considerazione e che prevedono, nel caso, lo svolgimento dell'udienza preliminare, dalla fissazione della quale il giudice non può prescindere neppure per la declaratoria di eventuali cause di non punibilità, previo intervento delle parti.

Commentari4

  • 1Corte di cassazione
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  • 2Diritto Amministrativo
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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

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  • 4Lottizzazione abusiva: anche se il reato è estinto per prescrizione, resta la confisca
    Lorenzo Bruno Molinaro · https://www.filodiritto.com/ · 13 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/1999, n. 783
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 783
Data del deposito : 26 febbraio 1999

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