Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANCONA TRIBUTI SPA, Concessionaria per la Riscossione dei IB della Provincia di ON, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA PROPERZI, che la difende unitamente all'avvocato MASSIMO BELELLI, giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
IC GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMA 2, presso lo studio dell'avvocato RANIERO VALLE, difesa dall'avvocato ARTURO MERCATALI, giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 44/00 della Commissione Tributaria Regionale di ANCONA, depositata il 25/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. ALTIERI Enrico;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato BELELLI che si riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso;
assorbiti i successivi motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ON IB s.p.a., concessionaria per la riscossione della provincia di ON, notificava avviso di mora a NI IC, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della VRP Calzaturificio s.p.a., dichiarata fallita, per i.r.pe.g., pene pecuniarie ed interessi dovuti dalla società fallita per gli anni 1989, 1990 e 1991. La IC impugnava tale atto;
successivamente le veniva notificato un secondo avviso di mora. La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. Proponeva appello la concessionaria, sostenendo che la commissione avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezione, sollevata dalla contribuente, d'inesistenza del primo avviso di mora, avendo l'ufficio distrettuale delle imposte dirette revocato l'avviso di accertamento, ritenuta l'inesistenza di responsabilità solidale degli amministratori. La concessionaria aveva fatto acquisire alla commissione provinciale l'atto di caducazione dell'accertamento, per cui avrebbe dovuto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Pertanto, non doveva essere pronunciato l'annullamento dell'avviso di mora.
Con sentenza 5 maggio - 25 settembre 2000 la commissione tributaria regionale delle Marche rigettava l'appello, osservando che il giudice di primo grado si era correttamente pronunciato sulla nullità dell'atto impugnato, da considerare produttivo di effetti giuridici;
la concessionaria non aveva, d'altra parte, esercitato l'autotutela nei confronti dell'atto impugnato, ed aveva, anzi, emesso un secondo avviso di mora.
Avverso tale sentenza la ON IB ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di quattro mezzi d'annullamento. NI IC resiste con controricorso.
MOTIVI DI RICORSO
2.1. La ricorrente premette che la notifica del primo avviso di mora doveva ritenersi inesistente. Tale atto era stato impugnato dall'interessata e, pertanto, consapevole dell'insanabilità della notifica, la concessionaria, in data 14 gennaio 1998, aveva notificato un secondo avviso, identico al primo. A tale data era rimasto intatto il diritto della concessionaria di procedere alla riscossione, non essendo ancora stata sospesa l'esecutività del ruolo.
La IC aveva impugnato anche il secondo avviso ed aveva ottenuto la sospensione con provvedimento del 22 aprile 1998. Il giorno precedente l'ufficio aveva comunicato che non sussisteva alcuna responsabilità solidale degli amministratori. In sede di discussione, pertanto, la difesa della concessionaria aveva chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere.
2.2. Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 36 del d. l.vo n. 546/92 e 132, secondo comma, cod. proc. civ., nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente deduce che erroneamente la commissione regionale abbia ritenuto che l'atto impugnato fosse il primo avviso di mora, laddove si discuteva soltanto del secondo.
2.3. Col secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 276 e 277 cod. proc. civ., richiamati dagli articoli 1 e 35 del d. l.vo n. 546/92; nonché omessa pronuncia, la ricorrente lamenta che la commissione regionale non abbia pronunciato:
a) sulla questione di inesistenza della notificazione del primo atto, il quale non poteva produrre alcun pregiudizio per la destinataria;
b) sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere per caducazione della pretesa impositiva, con conseguente pronuncia di compensazione delle spese. Il deposito dell'atto di autotutela avrebbe dovuto ritenersi sufficiente, non essendo prevista alcuna forma particolare, come una rinuncia formale. Non si poneva, pertanto, un problema di autotutela nei confronti dell'avviso di mora, ma soltanto dell'automatica caducazione dell'efficacia di tale atto.
2.4. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 46 d.P.R. n. 602/73 e 479, 480, 481 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che erroneamente la commissione regionale avrebbe ritenuto che il secondo avviso di mora fosse un atto diverso dal primo, mentre si era semplicemente verificata la reiterazione della notificazione, non essendo il primo tentativo andato a buon fine. Richiama l'opinione diffusa in dottrina, secondo cui l'avviso di mora ha valore di precetto e può essere, comunque, rinnovato.
2.5. Col quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., la ricorrente censura la condanna alle spese, sia perché avrebbe dovuto essere pronunciata la compensazione, sia perché la sentenza si limita a richiamare genericamente la nota spese prodotta, omettendo di valutare le singoli voci richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto contengono censure strettamente tra loro connesse, non meritano accoglimento.
L'interesse della contribuente all'annullamento degli atti impugnati non deve ritenersi venuto meno a seguito dell'esercizio dell'autotutela sull'atto impositivo, il quale non ha, però, determinato l'automatica caducazione dell'avviso di mora, costituente un atto tipico di esercizio dei poteri autoritativi conferiti all'esattore con l'atto di concessione e che, pur se illegittimo per vizi propri (omessa notificazione della cartella di pagamento) o derivati (annullamento d'ufficio dell'atto impositivo), era tuttavia idoneo a produrre effetti. Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte il processo tributario si instaura attraverso l'impugnazione di determinati atti, fra i quali è compreso (art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, applicabile al presente procedimento)
l'avviso di mora. Questo, anche se affetto da vizi di legittimità, può diventare definitivo ove non ritualmente impugnato. La natura autoritativa degli atti di riscossione dell'esattore - riconducigli all'esercizio dei poteri conferiti con l'atto di concessione - è riconosciuta da una consolidata giurisprudenza della Corte;
in particolare, la necessità dell'impugnazione dell'avviso di mora, anche per vizi propri, è stata specificamente affermata dalle Sezioni Unite nella sentenza 7 novembre 2000, n. 1146. Le questioni svolte sulla reiterazione dell'avviso di mora non sono fondate. Pur dovendosi concordare sul rilievo formulato dalla ricorrente, secondo cui non vi è stata la reiterazione dell'atto, ma semplicemente una nuova notifica dello stesso avviso di mora, dopo che il primo tentativo di notifica non era andato a buon fine, resta pur sempre vero che la contribuente aveva impugnato separatamente entrambi gli atti e che la concessionaria ben avrebbe potuto annullare l'avviso di mora a seguito dell'annullamento dell'accertamento, comunicato alla stessa concessionaria il 24 gennaio 1998, e dar luogo ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere già nel corso del giudizio di primo. Tale pronuncia, del resto, non poteva essere emessa sulla base delle dichiarazioni rese all'udienza di discussione dal difensore della ON IB.
Il richiamo, contenuto nel ricorso, alla nota dell'ufficio delle imposte dirette di Jesi del 24 gennaio 1998 e al verbale di udienza, è del tutto generico, in quanto non consente alla Corte di verificare se vi sia stata una formale manifestazione di volontà, da parte della concessionaria, di annullare l'avviso di mora. Nè è consentito in questa sede un diretto esame degli atti di causa, non trattandosi di vitia in procedendo.
3.2. Il rigetto dei primi tre motivi comporta, quale necessaria conseguenza, il rigetto del quarto, nella parte in cui si lamenta la mancata compensazione delle spese, essendo la condanna al pagamento delle stesse giustificata dalla soccombenza dell'appellante. Quanto alla mancata pronuncia sulle singole voci di spesa, si tratta di censura inammissibile perché generica.
3.3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi euro cinquemiladuecento, di cui cinquemila per onorari.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi euro cinquemiladuecento, di cui cinquemila per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 1 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004