Sentenza 27 gennaio 1988
Massime • 5
Ritardi ed omissioni della P.a. Hanno Rilevanza in Sede politico-amministrativa e non in relazione all'osservanza dei precetti primari, penalmente sanzionati, che in via generale obbligano per legge gli autori degli scarichi di acque nell'ambiente.*
Nel caso di scarico proveniente da un insediamento produttivo il punto di immissione nel corpo recettore va riferito allo specifico scarico del ciclo di lavorazione e non alle acque scaricate separatamente pur provenienti dal medesimo insediamento, adibite ad altri impieghi.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319, nella parte in cui non prevede che le omissioni o i ritardi della pubblica amministrazione abbiano efficacia scriminante del reato di scarico oltre i limiti di accettabilità, poiché la predetta norma non contrasta con il principio della responsabilità penale personale (art. 27 cost.), ma ne costituisce puntuale attuazione e neppure con il principio della libertà di iniziativa economica sia pure entro limiti di utilità generale (art. 41 cost.). Invero, la legge n. 319 del 1976, seguendo sul punto le direttive comunitarie, che prescrivono il principio "chi inquina paga" obbliga correttamente il titolare degli scarichi di qualsiasi natura non solo ad una preventiva autorizzazione, ma all'osservanza di determinati standards di accettabilità degli scarichi medesimi, incidendo in tal modo sul soggetto, da cui può derivare danno all'ambiente e responsabilizzandolo anche penalmente, sia per garantire corrette regole di concorrenza, sia soprattutto per controllare in modo oggettivo e generale, su tutto il territorio, le condizioni ambientali.*
Le regole di esperienza tecnica, contenute nelle metodiche dell'irsa e richiamate genericamente in una nota alle tabelle della legge n. 319 del 1976, come modificata ed integrata dalle leggi successive, sono finalizzate a rendere affidabili gli accertamenti tecnici di Competenza dell'amministrazione, fermo rimanendo il Sindacato del giudice quale "peritus peritorum" con la conseguenza che la loro inosservanza non è sanzionata da alcuna nullità.*
Il divieto di diluizione con "acque prelevate esclusivamente allo scopo" di cui all'art. 9 legge n. 319/76 si riferisce a tutte le acque provenienti comunque dallo stabilimento (es. Acque dei servizi di raffreddamento, lavaggio, ecc.) diverse da quelle che sono state utilizzate all'interno dello specifico ciclo di lavorazione. (nel caso di specie si è ritenuto che correttamente i giudici di merito, avevano considerato l'inquinamento industriale nel punto di immissione dello scarico del ciclo produttivo e non in quello più a valle dopo la confluenza di altre acque relative a servizi igienici, caldaie e di raffreddamento, benché provenienti dal medesimo stabilimento). ( V mass n 178227).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/1988, n. 8331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8331 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1988 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 27.1.1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA III
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 144
Dott. BATTIMELLI GABRIELE Presidente 1. Dott. GLINNI PIETRO PAOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> GARELLA FRANCESCO N. 21279/87
3.
->>> SI AN T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
+. UFFICIO COPIE
->>> POSTIGLIONE AMEDEO
»
Rilasciata copia studio ha pronunciato la seguente al SIG. Tessera per diritti L. hoax SENTENZA
il 15 MAG. 1989. sul ricorso proposto da IL CANCELLIERE
REDAELLI RICCARDO n. a Lecco il 15.10.1904 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE
Rilasciata studio at SIG. FALASCHI Richiesta copia studio dal Sig. SCARUSO hood per diritti per diritti € 9,30 3 610.1989
|| 19 SET 2004 IL CANCELLIERI IL CANCELLIERE
avverso la sentenza del Tribunale di Lecco del 12.3.1987
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rifasciata copia studio Coup al SIG $ 12.000 per diritti GEN 1990
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
A. Spinoal - Roma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Amedeo Postiglione
Rilasciata/copia studio Udito, per la parte civile, l'avv. al SIG: USL 12 Popet (Pescara) per diritti L. 12000
30 LUG, 1990 IL CANCELLIERS
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Giuseppe Vitale CORTE SUPREMA DI ČASSAZION
UFFICIO COPIE che ha concluso per la dichiarazione di manifesta
Rilasciata copia studio infondatezza della questione di legittimità costi- TAMAGNONE
4000 per diritti L. tuzionale e il rigetto del ricorso nel resto.
AG0, 1990 IL CANCELLIER
CORTE SUPREMA DI CASSAZIO
UFFICIO COPIE
Rilasciata pria do al per diritti 4000 14 GEN. 1991
IL CANCELLIERS
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE i difensor avv. Veronesi Giorgio Udit
UFFICIO COPIE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilasciata copia studio al SIG. COLLODEL Redaelli Riccardo, legale rappresentante per diritti 400 18 MAR, 1991 della "Fabbrica Velluti FR Redaelli s.p.a."
IL CANCELLIER veniva ritenuto responsabile, dal Pretore di Lecco
in data 4.3.86, del reato (lettera A della rubrica] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE di cui all'art. 21 terzo comma L.319/76 perché ave
Rilascia copia studio va effettuato scarichi di reflui industriali non ISIO OTTAVIANI per diritti L. 12000 11 conformi alla tabella C, nei parametri di colori SFT, 1991
IL CANCELLIERE -
e tensioattivi" come accertato, sulla base di pre-
lievi eseguiti il 9.11.1983; lo stesso Pretore rav CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PII COPIE
cepia studio visava anche il reato (lettera B della rubrica) di
Sit L.
1.000. cui al medesimo articolo di legge in relazione a per diritti t
21 OIL 1901 ścarichi non conformi alla tabella C nei parametri IL CANCELLIERE
BOD5 e COD, come accertato sulla base di successi-
vi prelievi, eseguiti 1'1.3.1984 e veniva condan- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
nato alla pena complessiva di mesi 1 e giorni 15
Fassa al. di arresto.
Hoas per diritti
•
17 FEB. 1993 A seguito di gravame il Tribunale di Lecco
IL CANCELLIERE con sentenza del 12.3.1987 assolveva l'imputato per insufficienza di prove in ordine al secondo reato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
(lettera B della rubrica), mentre confermava la Richiest: copia studi
$. Zuer condanna per il primo reato contestato, determinan per diritti L do la pena in mesi 1 e giorni 10 di arresto.
IL CANCELLIERE
Osservava il Tribunale che legittimamente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE il prelievo dei campioni fu eseguito a 50-60 metri UFFICIO COPIE prima del punto di immissione nella' roggia Valle Me Richiesta copia studio dal Sig. SIMONE ria, nell'apposito pozzetto, in conformità all'art. 6000 per diritti L
12.9 MAG. 200T 9 della legge 319 del 1976, che fa divieto di di-
IL CANCELLIERE
luizione dello scarico delle acque di lavorazione con acque diverse, comprese quelle di servizi igie CANCELLERIA
nici, caldaie o di raffreddamento provenienti dallo stesso insediamento.
Rilevava il Tribunale che lo scopo della legge è quello di consentire che le acque di sca-
rico siano "pulite" (cioè non contenenti fattori specifici oltre le misure tabellari) e non già di ammettere scarichi da "diluire", come avverrebbe se si diluisse lo scarico industriale del ciclo di la vorazione con altre acque meno inquinate dello stes so stabilimento.
Precisava il Tribunale che l'assoluzione per insufficienza di prove dal reato sub B si impone- va non perché fosse incerto il dato oggettivo dello scarico illegittimo come accertato con prelievi del
1'1.3.1984, ma perché vi era dubbio sulla inciden- za avuta da fattori metereologici eccezionali e da
contestuali lavori alla fognatura comunale e al-
l'interno dello stabilimento.
Avverso questa sentenza propone ricorso per
Cassazione l'imputato, deducendo preliminarmente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 terzo comma della legge 319/76, in relazione agli artt. 27 e 41 della Costituzione, posto che non si prevede la efficacia scriminante del reato ove sia stata inerte la P.A., determinando la con seguenza del superamento dei limiti tabellari del-
la legge Merli.
Nel merito si censura la sentenza impugnata -
per non aver assolto con formula piena in relazione al reato sub b e per avere ritenuto legittimo il prelievo del 9.11.1983, benché eseguito in un punto lontano dal luogo di immissione terminale nelle acque pubbliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva la Corte che è mani-
festamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della leg ge 10 maggio 1976 n.319, nella parte in cui non pre vede che le omissioni o i ritardi della pubblica amministrazione abbiano efficacia scriminante del reato di scarico oltre i limiti di accettabilità,
poiché la predetta norma non contrasta con il prin cipio della responsabilità penale personale (art. 27 Costit.), ma ne costituisce puntuale attuazione e neppure con il principio della libertà di inizia tiva economica sia pure entro limiti di utilità
generale (art. 41 Cost.). Invero la legge n.319 del
1976, seguendo sul punto le direttive comunitarie,
che prescrivono il principio "chi inquina paga"
obbliga correttamente i titolari degli scarichi di qualsiasi natura non solo ad una preventiva auto-
rizzazione, ma all'osservanza di determinati standards di accettabilità degli scarichi medesimi, inciden- do in tal modo sul soggetto, da cui può derivare danno all'ambiente e responsabilizzando anche pe-
nalmente, sia per garantire corrette regole di con correnza, sia soprattutto per controllare in modo oggettivo e generale, su tutto il territorio, le condizioni ambientali. La stessa legge determina le competenze del lo Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comu ni non perché tali soggetti si sostituiscano ai pri vati, ma al solo scopo di meglio consentire l'adem pimento dei loro specifici ed autonomi obblighi: le norme di indirizzo, i piani di risanamento, i controlli, i censimenti, eventuali impianti consor tili pubblici o misti hanno, di conseguenza, fun-
zione strumentale rispetto agli obiettivi più ge-
nerali del risanamento ambientale, che ha per pre-
supposto almeno l'osservanza dei limiti di accet-
tabilità da parte dei privati.
Ritardi ed omissioni della P.A. hanno rile-
vanza in sede politico-amministrativa e non in re
lazione all'osservanza dei precetti primari, penal mente sanzionati, che in via generale obbligano per legge gli autori degli scarichi di acque nel-
1'ambiente.
Infondata appare la questione relativa al 7
punto di misurazione degli scarichi, che è stato affrontato dai giudici di merito con motivazione ispirata a corretti criteri logici e giuridici.
Occorre premettere in via generale che è mol to difficile stabilire una tecnica o modalità di campionamento che abbia validità per tutti i diver si casi che possono presentarsi nella realtà.
Pertanto le regole di esperienza tecnica, com tenute nelle metodiche dell'IRSA e richiamati gene ricamente in una nota alle tabelle della legge n.
319 del 1976, come modificata ed integrata dalle leg gi successive, sono finalizzati a rendere affidabi li gli accertamenti tecnici di competenza dell'am-
ministrazione, fermo rimanendo il sindacato del giudice quale "peritus peritorum" con la conseguen za che la loro inosservanza non è sanzionata da al cuna nullità (Cass.Sez. III., Ud. 6 aprile 1983, imp
Volpi, n.5937 del 23 giugno 1983; Seż.III; ud. 20.
5.1981, dep. 24.9.1981, imp. Neri).
Anche la modalità relativa al luogo di mi-
surazione degli scarichi, benché trovi una speci-
fica menzione nell'articolo 9, non si sottrae al principio sopra indicato, poiché risultano indicati con sufficiente precisione solo due criteri gene-
rali: la necessità di misurazione "subito a monte 8
del punto di immissione nei corpi recettori di cui all'articolo 1, lettera a della presente legge";
il divieto di diluizione con acque dei limiti di ac cettabilità (v. Cass.Sez.III, Sent. n.10967 del 18.
11.1982, ud. 18.6.1982 imp. Valsecchi).
Ritiene la Corte che l'autorità competente al controllo è tenuta a specificare nella autorizza zione con precisione sia le modalità, sia il luogo dello scarico, compreso il punto destinato ad even tuali prelievi per le analisi. Nel caso di scarico proveniente da un inse diamento produttivo il punto di immissione nel cor po recettore va riferito allo specifico scarico del ciclo di lavorazione e non alle acque scaricate se paratamente pur provenienti dal medesimo insedia-
mento, adibito ad altri impieghi.
Una tale interpretazione è avvalorata dal riferimento, generale nella legge al concetto di
'corpo recettore" che comprende non solo corsi di acqua, ma anche il suolo e il sottosuolo, a pre-
scindere dalla proprietà pubblica e privata, nonché
dalla possibilità che più scarichi, con differente
T
natura e disciplina, scaturiscano da uno stesso
insediamento (es. scarichi dai servizi e scarichi
dal ciclo produttivo). Un ulteriore motivo è fornito dal legisla-
tore nel penultimo comma dell'articolo 9 citato, che stabilisce un divieto "in ogni caso" di diluire con acque i limiti di accettabilità, avendosi di mira evidentemente i limiti specifici delle acque del procedimento di lavorazione.
Tale divieto è ispirato non solo all'esi-
genza di evitare sprechi nel consumo dell'acqua e quindi un risparmio di tale risorsa (ex artt.2 let tera d) e la lettera e) della legge 319/76), ma
soprattutto alla finalità di assicurare affidabili tà alla misurazione dei limiti di accettabilità,
evitando di mascherare fittiziamente il reale cari co sull'ambiente dei metalli e materiali inquinanti indicati nelle tabelle.
La dizione "acque prelevate esclusivamente allo scopo" di diluizione non comprende, dunque, tut te le acque provenienti comunque dallo stabilimento
(es. acque dei servizi di raffreddamento, lavaggio ecc.) ma solo le acque che sono state utilizzate all'interno dello specifico ciclo di lavorazione e che devono essere necessariamente smaltite insie me con i residui di questo.
Questo spiega perché la legge consente al-
l'autorità competente per il controllo apposite 10
ispezioni all'interno dello stabilimento "per l'ac certamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi" e il potere di imporre un "trattamento particolare" prima della confluen za nello scarico generale, in modo da evitare an-
che ex ante di accrescere la natura inquinante del lo scarico medesimo.
Correttamente, perciò, nel caso di specie,
i giudici di merito hanno tenuto distinti giuri-
dicamente due scarichi provenienti da stesso in
sediamento produttivo e recapitati l'uno (scarico del ciclo di produzione) in un apposito pozzetto pre scelto per i prelievi e l'altro (scarico di altre acque da servizi, caldaie, raffreddamento ecc.) in una roggia a distanza di circa 50 m. ed hanno af
fermato il principio che finalità della legge è
quella di consentire, al termine dei cicli di la-
vorazione, lo scarico di acque "pulite" (almeno nei limiti tabellari, unico criterio oggettivo le-
gale) e non già quello di immettere scarichi "da diluire".
Infine deve essere rigettata anche l'istan za di assoluzione con formula piena dal reato sub
B della rubrica, ai sensi dell'art. 152 c.p.p. poi ché non risulta dagli atti la prova evidente dell'in - 11
nocenza dell'imputato, ma al contrario sussistono elementi certi di responsabilità sia per i risulta ti delle analisi, sia anche sotto il profilo sog-
gettivo, posto che eventi metereologici sono da ri tenere prevedibili e come tali non scriminanti.
P.. Q. M.
La Corte, visto l'art.549 c.p.p.; dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
Rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di lire 300.000= alla
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 27.1.1988
IL PRESIDENTE
Ecc.Dott Gabriele Battimelli или IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Amedeo Postiglione
DEPOSIT PCELLER 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
21 LUG. 1988+
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