Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/1988, n. 8331
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Sentenza 27 gennaio 1988

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Ritardi ed omissioni della P.a. Hanno Rilevanza in Sede politico-amministrativa e non in relazione all'osservanza dei precetti primari, penalmente sanzionati, che in via generale obbligano per legge gli autori degli scarichi di acque nell'ambiente.*

Nel caso di scarico proveniente da un insediamento produttivo il punto di immissione nel corpo recettore va riferito allo specifico scarico del ciclo di lavorazione e non alle acque scaricate separatamente pur provenienti dal medesimo insediamento, adibite ad altri impieghi.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319, nella parte in cui non prevede che le omissioni o i ritardi della pubblica amministrazione abbiano efficacia scriminante del reato di scarico oltre i limiti di accettabilità, poiché la predetta norma non contrasta con il principio della responsabilità penale personale (art. 27 cost.), ma ne costituisce puntuale attuazione e neppure con il principio della libertà di iniziativa economica sia pure entro limiti di utilità generale (art. 41 cost.). Invero, la legge n. 319 del 1976, seguendo sul punto le direttive comunitarie, che prescrivono il principio "chi inquina paga" obbliga correttamente il titolare degli scarichi di qualsiasi natura non solo ad una preventiva autorizzazione, ma all'osservanza di determinati standards di accettabilità degli scarichi medesimi, incidendo in tal modo sul soggetto, da cui può derivare danno all'ambiente e responsabilizzandolo anche penalmente, sia per garantire corrette regole di concorrenza, sia soprattutto per controllare in modo oggettivo e generale, su tutto il territorio, le condizioni ambientali.*

Le regole di esperienza tecnica, contenute nelle metodiche dell'irsa e richiamate genericamente in una nota alle tabelle della legge n. 319 del 1976, come modificata ed integrata dalle leggi successive, sono finalizzate a rendere affidabili gli accertamenti tecnici di Competenza dell'amministrazione, fermo rimanendo il Sindacato del giudice quale "peritus peritorum" con la conseguenza che la loro inosservanza non è sanzionata da alcuna nullità.*

Il divieto di diluizione con "acque prelevate esclusivamente allo scopo" di cui all'art. 9 legge n. 319/76 si riferisce a tutte le acque provenienti comunque dallo stabilimento (es. Acque dei servizi di raffreddamento, lavaggio, ecc.) diverse da quelle che sono state utilizzate all'interno dello specifico ciclo di lavorazione. (nel caso di specie si è ritenuto che correttamente i giudici di merito, avevano considerato l'inquinamento industriale nel punto di immissione dello scarico del ciclo produttivo e non in quello più a valle dopo la confluenza di altre acque relative a servizi igienici, caldaie e di raffreddamento, benché provenienti dal medesimo stabilimento). ( V mass n 178227).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/1988, n. 8331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8331
    Data del deposito : 27 gennaio 1988

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