Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2001, n. 5779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5779 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
A N A I L A IT A IC L B I B 5779 /0 1 L U L P O B E D E . E A N l N a O , . I n 1 e Z S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 8 p A 9 R 1 a T - S m I 1 e G 1 TE SUPREMA DI t - L s E Oggetto R i 4 s 2 A l . D a SEZIONE PRIMA CIVÄ L E e T 3 h N 2 c E S dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . E T R o P A Dott. Pellegrino - Presidente SENOFONTE R.G.N. 22159/99 Cron. 12435 Dott. Ugo Riccardo Consigliere PANEBIANCO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Walter CELENTANO Ud. 20/02/01 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE domiciliato in ROMA, PAOLETTI CESARE, elettivamente per diritti L. 3.000 1.9 APR. 2001 VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l'avvocato ANDREA IL CANCELLIERE MANCINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 15 CUNEO, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e • 2001 difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente 458 -1- avverso la sentenza n. 266/99 del Tribunale di CUNEO, depositata il 22/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ES LE proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Cuneo all' ordinanza ingiunzione emessa dal direttore generale della A.S.L. n. 15 di Cuneo il 18 giugno 1999, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 15.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell' art. 3 del decr. legisl. n. 118 del 1992, per aver somministrato ad un vitello, stabulato in base a contratto di soccida presso la stalla di certo LD US, sostanze chimiche ad effetto anabolizzante. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 20 - 22 settembre 1999 il Tribunale rigettava l' opposizione, osservando in motivazione, per quanto in questa sede rileva, che andava disattesa l' eccezione di decadenza ai sensi dell' art. 14 della legge n. 689 del 1981, essendo stato pienamente rispettato il termine di novanta giorni, da conteggiare, secondo il disposto del terzo comma di detto articolo, dalla data di ricezione da parte dell' amministrazione competente degli atti relativi alla violazione trasmessi dall' autorità giudiziaria. Relativamente al merito affermava la piena utilizzabilità degli atti istruttori posti in essere nel corso del procedimento penale per i medesimi fatti, nel pieno contraddittorio del LE, imputato in quella sede, e la sicura regolarità del prelievo e della conservazione dei campioni delle analisi, operati nel rispetto delle circolari del Ministro della Sanità n. 12 dell' 8.2.1988 e n. 6 del 13.4.1989, e la conformità di dette analisi, in relazione al numero degli ioni diagnostici acquisiti, alle indicazioni del rapporto dello stesso Ministro pubblicato nel 1995 ed invocato dal medesimo opponente. Riteneva pertanto del tutto superflua la rinnovazione delle analisi stesse sollecitata dal LE, essendo rimasta inequivocabilmente accertata la presenza, nell' animale sottoposto a prelievo, di sostanze con effetto anabolizzante, e quindi il perfezionamento dell' ipotesi di illecito contestata. Osservava infine non esservi ragione di dubitare della riconducibilità del fatto alla persona del LE, atteso che il bovino era di proprietà della s.a.s. Azienda Agricola Piemontese, della quale il predetto era socio accomandatario, con il conseguente onere, quale soccidante, di controllare che non fossero somministrate agli animali sostanze anabolizzanti: egli pertanto doveva ritenersi responsabile per non essersi attivato per evitare l' evento, a nulla rilevando in contrario che non avesse personalmente somministrato le sostanze in questione. Riteneva pertanto superflua la prova richiesta dall' opponente circa la sua mancata frequentazione delle stalle. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LE deducendo sei motivi. Resiste con controricorso l' A.S.L. n. 15 di Cuneo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si pone la questione di legittimità costituzionale del decr. legisl. n. 118 del 1992 con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega, sul rilievo che l' art. 65 della legge delega n. 428 del 1990 contiene alla lett. f) un rinvio alle disposizioni della normativa italiana in materia di impiego di sostanze pericolose per la salute umana, ed in particolare alle leggi n. 4 del 1961 e n. 1073 del 1961 ed al d.p.r. n. 194 del 1988, mentre l' art. 15 del decr. legisl. n. 118 del 1992 ha disposto l' abrogazione della 2 "' legge 3 febbraio 1961 n. 4 ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente decreto ", ossia di una normativa che la legge delega intendeva espressamente far salva. Con il secondo motivo si deduce l' incostituzionalità della legge regionale del Piemonte n. 35 del 3 luglio 1996, ed in particolare dell' art. 2, per aver delegato all' azienda sanitaria locale cui fanno capo i vari servizi veterinari le facoltà amministrative sia per l' istruttoria del procedimento che per l' irrogazione delle sanzioni in materia di polizia veterinaria e sanità, così violando i principi di buon andamento ed imparzialità dell' azione amministrativa dettati dall' art. 97 Cost., nonchè gli artt. 117 e 118 Cost., che non consentono alle Regioni di delegare le proprie funzioni ad altri organi dello Stato che non siano le Province ed i Comuni. Tutte le questioni di costituzionalità così sintetizzate devono considerarsi irrilevanti. Ed invero in sede di opposizione il LE non ebbe in alcun modo a prospettare a fondamento della propria pretesa di annullamento dell' ordinanza ingiunzione questioni che involgessero l' interpretazione o l' applicazione dell' art. 3 del decr. legisl. n. 118 del 1992 o di altre norme contenute in detto testo normativo o nella legge regionale citata, ma si limitò a denunciare la non utilizzabilità delle indagini svolte in sede penale, l' intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria, la decadenza ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, l' irritualità dell' espletamento delle analisi, la propria estraneità al fatto contestato. Appare pertanto evidente che fermi in sede di cassazione i limiti fissati dal giudizio - di opposizione la decisione sul ricorso non comporta l' applicazione della norma o delle norme sospettate di incostituzionalità. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell' art. 14 della legge n. 689 del 1981, si deduce l' errore della sentenza impugnata per aver disatteso l'eccezione di decadenza sul rilievo che la A.S.L. n. 15 aveva ricevuto gli atti dall' autorità giudiziaria penale il 14 dicembre 1998 ed aveva notificato il verbale di contestazione nei successivi novanta giorni, non considerando che secondo le risultanze dei documenti prodotti l' autorità amministrativa aveva in precedenza conosciuto sia il risultato analitico di prima istanza sia quello di revisione e non aveva provveduto a contestare la violazione nel termine di cui al richiamato art. 14. Si deduce altresì che in ogni caso il termine in discorso andava conteggiato dalla data di trasmissione degli atti da parte del Pretore di Como, e non da quella di ricezione. La censura è priva di fondamento. Ritenuto invero che, come emerge dal chiaro tenore letterale dell' art. 14 comma 3 della legge n. 689 del 1981, quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all' autorità amministrativa con provvedimento dell' autorità giudiziaria il termine per la notifica della violazione decorre dalla data della ricezione, e non da quella di spedizione, correttamente il Tribunale ha affermato che il termine in discorso era stato pienamente rispettato, una volta verificato che detti atti erano pervenuti alla A.S.L. n. 15 il 14 dicembre 1998 ed il verbale di contestazione era stato notificato il 10 marzo 1999. Inutilmente peraltro il ricorrente prospetta la circostanza che la A.S.L. n. 15 aveva già avuto in precedenza conoscenza dei risultati delle analisi, atteso che, come è noto, quando la competenza per l' irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981, resta precluso fin dall' origine ogni potere sanzionatorio dell' autorità amministrativa ( v. sul punto Cass. 2000 n. 4638; 1996 n. 4462). Con il quarto motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che non vi era prova che le analisi di revisione avessero riscontrato l' esistenza della sostanza contestata: si osserva al riguardo che le analisi di prima istanza non erano opponibili alla parte, per non essere stata essa avvertita e per non aver presenziato alle operazioni, e che comunque esse non erano state effettuate nel pieno rispetto del rapporto del Ministro della Sanità ISTISAN 95/16, nel quale espressamente si segnalava che il laboratorio di riferimento europeo di Berlino aveva indicato la necessità di acquisire almeno quattro ioni diagnostici. Si aggiunge che sulla base dell' art. 13 del decr. legisl.
4.8.1999 n. 336 , di attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, per la ricerca delle categorie di residui e di sostanze occorre aver riguardo alle osservazioni della Commissione Europea, e che all' art. 19 n. 1 lett. f) e n. 2 di detto decreto legislativo si fa espresso richiamo ai laboratori comunitari di riferimento, cui è necessario uniformarsi. La complessa censura è infondata. Quanto al primo rilievo, va in linea generale osservato che il giudice di merito è libero, in forza del principio di unità della giurisdizione, di attingere le fonti del suo convincimento da quelle prove o da quegli elementi di prova che 5 ritenga più attendibili ed idonei alla sua formazione, e quindi anche dalle risultanze di un procedimento penale, che possono costituire pure in via esclusiva, ove ritenute adeguate, la base del suo giudizio, ed a tal fine può procedere all' esame diretto del materiale probatorio e degli atti del relativo processo, sottoponendo quindi al proprio vaglio critico i fatti materiali ivi accertati ( v. per tutte Cass. 1998 n. 1670; 1998 n. 624; 1996 n. 11157; 1995 n. 2443; 1993 n. 5874 ), mentre il controllo della Corte di Cassazione al riguardo resta limitato alla congruenza del giudizio stesso dal punto di vista della logica e del rispetto dei principi di diritto che regolano l' uso dello strumento presuntivo. Non appare pertanto suscettibile di censure la sentenza impugnata per aver affermato la piena utilizzabilità degli accertamenti svolti nel corso del procedimento penale, in quanto acquisiti nel pieno rispetto delle garanzie del LE, che in quella sede rivestiva la qualità di imputato, e per aver motivatamente ritenuto che essi fornissero la prova piena dell' illecito. In particolare lo stesso giudice ha rilevato che la presenza della sostanza non consentita era emersa senza possibilità di dubbio dai referti acquisiti, riscontrando altresì la totale conformità del prelievo e della conservazione dei campioni alle indicazioni contenute nelle circolari n. 12 del 1988 e n. 6 del 1989 e la piena regolarità delle analisi anche in relazione al numero degli ioni diagnostici. % Sono peraltro chiaramente inammissibili, anche per la loro novità, i profili di censura diretti a denunciare la mancata applicazione di disposizioni entrate in vigore in epoca successiva ai fatti di causa. 6 Con il quinto motivo di ricorso si denuncia omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione in relazione alla mancata ammissione di consulenza tecnica analitica volta ad accertare se nel campione di urina prelevato fosse presente mapenterolo. La doglianza è priva di fondamento. Ed invero il denunciato vizio motivazionale è chiaramente insussistente, avendo il Tribunale dato adeguatamente conto delle ragioni che inducevano a ritenere assolutamente superflua, a fronte della puntualità, regolarità e completezza degli accertamenti svolti, una rinnovazione delle analisi. Con l' ultimo motivo si denuncia omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione in relazione alla mancata ammissione delle prove per interrogatorio e per testi richieste in ordine alla responsabilità dell' opponente sotto il profilo soggettivo. Premesso che il ricorrente non censura le affermazioni in diritto del Tribunale in relazione all' elemento soggettivo in tema di violazioni amministrative, ed in particolare non contesta il principio che per integrare l'elemento soggettivo dell' illecito è sufficiente la colpa, secondo il chiaro disposto dell' art. 3 della legge n. 689 del 1981, la censura in esame è infondata, apparendo del tutto esente da censure la motivazione adottata nell' escludere la rilevanza delle prove richieste: ed invero correttamente il Tribunale ha ritenuto ininfluente la circostanza dedotta circa la mancata frequentazione delle stalle da parte del LE, una volta dato atto della sua qualità di socio accomandatario e soccidante, tale da comportare l' obbligo di controllare che non venissero somministrate agli animali sostanze non consentite. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato. Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L.40.200 , oltre L.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 20 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE рассов CORTE SUPREMA DI CA ONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria Мино висл 19 APR. 2001 11 IL CANCELLIERE Meine Business 9 I 8 L e 6 l L a O . n B e N E p , 1 E a 8 N m 9 O e I 1 t Z - s i 1 A s R 1 l - T S a 4 I 2 G e E . h R c L i f 1 i A 3 d D 2 o . E • m T T N R E A S E 8