Sentenza 28 maggio 1999
Massime • 1
Poiché per integrare l'elemento soggettivo della lesione possessoria è necessario il dolo o almeno la colpa, deve tenersi conto delle cause soggettive di esclusione dell'illecito, tra le quali figura l'errore scusabile determinato dalla palese e obiettiva difficoltà nel ricondurre alla previsione normativa, pur esaminata con la dovuta diligenza, il caso concreto (nella specie il giudice di merito aveva dato rilievo all'obiettiva incertezza in ordine all'applicabilità al caso concreto delle norme locali in materia di stanze tra edifici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/1999, n. 5200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5200 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. VA SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL RA, AT VA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AREZZO 38, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MESSINA, che li difende unitamente all'avvocato TULLIO CASTELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RR NI, RI LA, elettivamente domiciliati in Roma Via Pacuvio N.34 presso l'Avvocato Luciano Mussato, per procura Rep N.94006 del DR.Luigi Lechi, Notaio in Montichiari, del 20-10-98;
- resistenti con procura -
avverso la sentenza n. 3268/95 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 27/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/98 dal Consigliere Dott. VA SETTIMJ;
udito l'Avvocato Maurizio MESSINA, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Luciano MUSATTO, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per:rigetto del secondo motivo, assorbito il primo motivo di ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FR LI e AN TI, proprietari di una porzione di edificio confinante per due lati con un cortile interno appartenente, con l'adiacente fabbricato, a VA RR e RE IG, assumendo che costoro avessero turbato il loro possesso mediante la realizzazione di una tettoia in violazione delle distanze e con riduzione di aria e luce, adivano il pretore di Montichiari con azione di manutenzione.
I convenuti, costituendosi, contestavano che il manufatto costituisse una costruzione e potesse influire sull'aereazione e l'illuminazione della proprietà degli attori.
Con sentenza 5 novembre 1988, il Pretore, in accoglimento della domanda, condannava il RR e la IG alla rimozione della tettoia ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.
Avverso tale sentenza il RR e la IG pro ponevano appello cui resistevano lo NN e la TI.
Con sentenza 25.10.95, il Tribunale di Brescia - ritenuto che la tettoia in questione avesse indubbiamente il carattere di "costruzione", essendo stabilmente infissa nei preeesistenti fabbricati e che il suo lato si trovasse effettivamente a distanza inferiore a quella di dieci metri, prescritta dal vigente strumento urbanistico, rispetto ad uno dei lati dell'edificio degli attori;
che tale manufatto, tuttavia, non desse luogo ad alcuna intercapedine in senso tecnico-giuridico, in quanto di spessore estremamente modesto e situato ad un'altezza superiore al culmine del muro dell'edificio di controparte posto, tra l'altro, lateralmente e non frontistante;
che il regolamento edilizio richiedeva un distacco di dieci metri tra gli edifici, mentre la tettoia rientrava nella previsione delle "costruzioni accessorie e coperture cortili", per le quali non erano prescritte distanze minime;
che i ricorrenti avrebbero dovuto, comunque, dimostrare l'esistenza dell'animus turbandi delle controparti e, quindi, la loro consapevolezza di commettere un illecito, mentre tale condizione soggettiva degli autori del manufatto non era stata dedotta e doveva, comunque, essere esclusa, date la natura e l'altezza della struttura realizzata, l'incerta e non diretta applicabilità delle disposizioni sulle distanze a quel particolare manufatto, la non agevole interpretazione della norma regolamentare sul punto;
che analoghe considerazioni sugli elementi oggettivo e soggettivo della turbativa potevano essere effettuate anche per la denunziata riduzione d'aria e luce alle aperture sul muro - respingeva l'appello.
Avverso questa sentenza proponevano ricorso per cassazione FR LI e AN TI, in base a due motivi illustrati anche da successiva memoria.
VA RR e RE IG resistevano con difesa orale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dolgono i ricorrenti - deducendo con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 873 CC in relazione all'art. 360 n. 3 CPC, insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 CPC - che il Tribunale abbia escluso una violazione delle norme sulle distanze e la formazione d'un'intercapedine vietata nella realizzazione della tettoia de qua e - deducendo con il secondo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 1170 CC in relazione all'art. 360 n. 3 CPC, insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 CPC - che il Tribunale non abbia ravvisato l'animus turbandi nel comportamento posto in essere dalle controparti. I motivi di ricorso investono, dunque, entrambe le argomentazioni in base alle quali, con l'impugnata sentenza, il giudice di merito è pervenuto al convincimento dell'insussistenza, nel caso di specie, cosi dell'elemento soggettivo come dell'elemento oggettivo necessari ad integrare la fattispecie della turbativa del possesso.
Dei detti due elementi che concorrono a qualificare un comportamento sanzionabile in sede possessoria, quello oggettivo e quello soggettivo, quest'ultimo, costantemente richiesto ma diversamente inteso dalla giurisprudenza, è stato posto in particolare rilievo dalle Sezioni Unite di questa Corte che, chiamate a risolvere le divergenze interpretative manifestatesi in materia, con la sentenza 22.11.94 n. 9871 hanno evidenziato: anzi tutto, l'equivoco nel quale erano incorse quelle pronunzie con le quali, prima affermatasi l'esigenza del concorso dell'elemento soggettivo denominato animus turbandi alla formazione della fattispecie - elemento ravvisato nella consapevolezza da parte dell'agente di porre in essere un comportamento lesivo del possesso altrui e di agire in contrasto con la volontà dello spogliato o del molestato - erasi poi giunti a ridurre ad una mera formula tale elemento assumendone la sussistenza in re ipsa nella materiale privazione o turbativa del godimento della cosa contro la volontà espressa od anche presunta del possessore;
in secondo luogo, la carenza di base normativa della dottrina dell'animus turbandi, non trovandosene riscontro alcuno nel dettato dell'art. 1170 CC, e l'esigenza, per contro, di costruire l'elemento soggettivo del comportamento sanzionabile in sede possessoria secondo i parametri del dolo e della colpa, costituendo la molestia o turbativa un atto illecito lesivo del diritto soggettivo del possessore alla conservazione della materiale disponibilità del bene.
Consequenziali a tale impostazione le affermazioni dell'onere della prova in ordine al dolo od alla colpa della controparte a carico dell'attore in possessorio ex art. 2697 CC - quindi l'esclusione di ogni ipotesi di presunzione ex facto della sussistenza dell'elemento soggettivo della lesione possessoria e dell'incensurabilità nel giudizio di cassazione dell'apprezzamento di fatto operato dal giudice del merito in ordine all'accertamento dell'esistenza o meno in concreto dell'elemento psicologico, ove sorretto da motivazione logica e sufficiente.
Nella specie, il Tribunale ha accertato la mancanza, nel comportamento dei RR-IG, dell'elemento soggettivo della molestia, evidenziando come, anzi tutto, la natura e la collocazione del manufatto non fossero tali da lasciarne supporre una qualche negativa incidenza sul godimento da Parte dei vicini del bene in loro possesso;
in altri termini, come gli autori dell'asserita molestia avessero agito nell'esercizio d'una propria situazione di possesso, distinta ed autonoma rispetto a quella delle controparti, nella giustificata convinzione di non incidere sul possesso di costoro operando nell'ambito del possesso proprio, atteggiamento psicologico che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ritenuto tale da far escludere anche la mera consapevolezza d'un eventuale turbativa del possesso altrui (da ultimo, Cass. Sez. II 20.5.97 n. 4463) Tale conclusione, alla quale il giudice del merito è pervenuto, con motivazione idonea e sufficiente, nella considerazione che l'opera realizzata non fosse da ritenere astrattamente idonea a dar luogo ad un'intercapedine dannosa - e, quindi, tale da indurre gli autori di essa a raffigurarsene effetti lesivi del possesso dei vicini sul loro immobile - è apprezzamento di fatto. insuscettibile di riesame in questa sede.
Evidenzia, inoltre, il Tribunale, giusta quanto aveva già in precedenza rilevato in ordine alla incerta e non diretta applicabilità al caso di specie delle norme locali in materia di distanze tra edifici, come anche tale situazione contribuisse ad escludere l'elemento soggettivo della molestia in esame;
tale considerazione, comunque aggiuntiva, può anche essere condivisa, una volta che ad integrare l'elemento soggettivo della lesione possessoria si richiedano il dolo od almeno la colpa, in quanto la valorizzazione del concetto di suitas dell'atto illecito non può prescindere dalla considerazione delle cause soggettive d'esclusione dell'illecito stesso, tra le quali, in materia di violazione delle distanze tra edifici, l'errore scusabile determinato dalla palese obiettiva difficoltà nel ricondurre alla previsione normativa, pur esaminata con la dovuta diligenza, il caso concreto. Unica censura da muovere alla decisione è l'aver impropriamente definito animus turbandi l'elemento soggettivo del quale è stata esclusa la ricorrenza nel caso di specie, per il che, sotto tale aspetto, la motivazione va corretta nel senso che il requisito psichico mancante è costituito dal dolo o dalla colpa. Per il resto, devesi rilevare come tutta la trattazione del motivo si sostanzi nella prospettazione d'un'interpretazione dei fatti in senso contrapposto a quello assunto nell'impugnata sentenza e più favorevole alle tesi dell'esponente, in definitiva in una richiesta di riesame dei fatti stessi in tal senso, id est di una nuova diversa loro valutazione istituzionalmente estranea alle finalità del giudizio di legittimità.
In materia, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, richieda la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio .un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare. non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito.
Tanto considerato, il motivo con il quale i ricorrenti hanno investito l'esaminato capo della motivazione dell'impugnata sentenza è da ritenere infondato.
Il che rende ultroneo l'esame dell'ulteriore motivo con il quale i ricorrenti hanno investito l'altro capo della motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto, ove una sentenza si fondi su più ragioni, ciascuna autonomamente idonea a sorreggerla, è necessario che non solo ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza id est di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggano;
onde è sufficiente che sia respinta la censura relativamente ad una delle dette ragioni perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, i motivi relativi alle altre ragioni divenendo inammissibili per difetto d'interesse. Il ricorso va, pertanto, respinto.
Attesi i rilevati contrasti di giurisprudenza in materia e tenuto conto dell'evidenziata difficoltà nell'interpretazione delle norme del regolamento edilizio locale, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 13 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 1999