CASS
Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
Massime • 1
L'omesso esame di un motivo aggiunto al ricorso per cassazione non integra un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che le censure ritenute pretermesse risultino esaminate e siano state disattese dal complessivo discorso giustificativo svolto nella motivazione della sentenza. (Fattispecie relativa a doglianze proposte nei "motivi aggiunti" al ricorso, erroneamente indicati in sentenza come contenuti in una "memoria").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2023, n. 27622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27622 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. OM LT, nato in [...] il [...] 2. OM AN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico LO LE Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi, per i ricorrenti, gli avvocati Alessandro Mainardi e Camillo Irace, entrambi difensori dei due ricorrenti, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 8 luglio 2022, e depositata il 27 luglio 2022, la Corte di cassazione, Sezione Quarta penale, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato i ricorsi di OM LT e OM MI avverso la sentenza del 16 luglio 2021 della Corte d'appello di Brescia, nella parte in cui aveva dichiarato Penale Sent. Sez. 3 Num. 27622 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 26/04/2023 la penale responsabilità di entrambi per il reato di promozione e direzione di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, nonché per vari reati concernenti l'illecita cessione di sostanze stupefacenti, e li aveva condannati alle pene, rispettivamente, di tredici anni e quattro mesi di reclusione e di diciassette anni, due mesi e venti giorni di reclusione'e 126.667,00 euro di multa. 2. Hanno presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza indicata in epigrafe OM LT e OM MI, con unico atto sottoscritto dall'avvocato Alessandro Mainardi, articolando un motivo di ricorso, nel quale si denuncia l'errore percettivo indotto dalla omessa lettura e disamina del motivo aggiunto ed allegati, pervenuto alla cancelleria della Quarta Sezione penale in data 22 giugno 2022; errore percettivo di carattere decisivo, perché concerne l'identificazione dei due ricc:IR .i, dirimente per attribuire agli stessi le condotte in contestazione. 2.1. Si premettono/innanzitutto, indicazioni sulla rilevanza della questione concernente l'identificazione dei due ricorrenti, e sulla "problernaticità" dei relativi accertamenti già nella fase di merito. Si evidenzia che già il G.i.p. del Tribunale di Brescia aveva rilevato l'importanza della questione e la difficoltà di risolverla. Si sottolinea, infatti, che detto G.i.p., nonostante si procedesse nelle forme del giudizio abbreviato, aveva disposto l'esame ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. dell'ufficiale di polizia giudiziaria il quale aveva effettuato il riconoscimento fotografico dei due attuali ricorrenti. Si aggiunge che l'attendibilità di detto riconoscimento è altamente opinabile, anche perché agli atti non risulta acquisita l'immagine fotografica sulla cui base è stato effettuato il riconoscimento. Si segnala, poi, che la Corte d'appello, decidendo sui gravami, aveva respinto il motivo contenente specifica censura in proposito sostenendo che l'identificazione operata dall'ufficiale giudiziario, il quale aveva affermato di aver visto OM LT il 15 marzo 2016 e OM IA 1'8 e il 18 agosto 2016, dovesse ritenersi corroborata dalle conversazioni oggetto di intercettazioni tra presenti. 2.2. Si dà conto, a questo punto, del contenuto del motivo aggiunto che si assume non esaminato, e dello svolgimento del procedimento davanti alla Corte di cassazione. Si premette che il motivo aggiunto in ordine all'affidabilità del riconoscimento fotografico dei ricorrenti è pervenuto nella cancelleria della Quarta Sezione penale il 22 giugno 2022. Si osserva, poi, che, nel precisato motivo, si evidenziava l'erroneità del ragionamento della Corte d'appello: in particolare, si era osservato che gli atti di ricognizione non potevano essere corroborati dalle risultanze delle conversazioni intercettate, in quanto queste captazioni erano state effettuate in 2 diverso procedimento ed acquisite in quello in cui era stata pronunciata la sentenza impugnata solo nel marzo 2018, quindi due anni dopo i riconoscimenti fotografici, avvenuti tra marzo ed agosto 2016. Si rileva, quindi, che: a) all'udienza del 22 luglio 2022, il relatore nulla ha riferito in ordine al precisato motivo aggiunto;
b) il difensore, pertanto, ha rappresentato l'esistenza del motivo, e ne ha consegnato copia al Collegio, con allegata la originale cartolina "prova di consegna", protocollata come pervenuta alla Corte di cassazione il 21 giugno 2022; c) l'udienza pubblica è terminata alle ore 18,15, e i dispositivi sono stati letti alle ore 19,56. Si espone, infine, che la sentenza della Corte di cassazione, invece di dare conto del motivo aggiunto, riferisce, a pag. 37, di una «memoria pervenuta il 21.6.2022», e non fornisce alcuna risposta in ordine alla fondatezza della censura contenuta nell'atto. 2.3. Si conclude che i fatti processuali evidenziano l'omesso esame del motivo aggiunto nella sentenza della Corte di cassazione. Si precisa che questa conclusione discende dal fatto che la sentenza oggetto della presente impugnazione riferisce di una «memoria pervenuta il 21.6.2022», e non di un motivo, ed indica come data di ricezione di tale atto il 21 giugno 2022, quando invece lo stesso è pervenuto nella cancelleria della Q-larta Sezione il 22 giugno 2022. Si aggiunge che, in considerazione di quanto appena esposto, il Collegio, al più, può aver esaminato il motivo solo dopo la produzione in udienza da parte della difesa in data 8 giugno 2022, e„ quindi, comunque, avrebbe deciso sulla censura in pochissimo tempo, posto che l'udienza pubblica è terminata alle ore 18,15, mentre i dispositivi sono stati letti alle ore 19,56. 3. Nell'interesse di entrambi i ricorrenti, l'avvocato Alessandro Mainardi ha presentato un motivo aggiunto. Nel motivo aggiunto, si ripropongono e sviluppano le censure formulate nel ricorso. Si sottolinea come il motivo aggiunto che si assume non esaminato verte su un elemento decisivo, anche perché le conversazioni intercettate utilizzate per affermare la penale responsabilità di OM IA, specie con riferimento ai reati di cessione di sostanze stupefacenti di cui ai capi 18, 21, 22 e 24, ma anche relativamente al reato associativo, sono state attribuite al medesimo sul presupposto del suo riconoscimento da parte della polizia giudiziaria come la persona avente in uso l'utenza Blackberry sulla quale sono transitati i dialoghi captati (si cita pag. 78 della sentenza della Corte d'appello di Brescia). 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito precisate. 2. In sintesi, le censure deducono che la Corte di cassazbne, nel decidere il giudizio di impugnazione avverso la sentenza di secondo grado, la quale aveva confermato la dichiarazione di responsabilità dei due attuali ricorrenti per vari reati, sarebbe incorsa in errore di fatto per aver omesso di esaminare il motivo aggiunto presentato nell'interesse dei medesimi e concernente la loro identificazione, con riguardo al profilo della attendibilità degli atti di ricognizione fotografica effettuati dal personale di polizia giudiziaria. La questione, quindi, per come dedotta, attiene alla configurabilità dell'errore di fatto nel caso di omesso esame di un motivo di ricorso. 3. Ai fini della configurabilità dell'errore di fatto per omesso esame di un motivo;
la giurisprudenza di legittimità offre precise indicazioni. Innanzitutto, anche secondo le Sezioni Unite, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (così Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283-01, e Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo, non massimata„ nonché, più di 1 -ecente, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982-01). Inoltre, sempre secondo l'orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo (cfr., per tutte: Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686- 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini„ Rv. 250527-01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01). 4 4. La sentenza impugnata, Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, ha sintetizzato, a pag. 37, il contenuto del motivo aggiunto che si assume non esaminato, ed ha spiegato, alle pagg. 55-56, perché deve ritenersi corretta ia valutazione della decisione della Corte d'appello sottoposta al suo esame in ordine all'individuazione degli attuali ricorrenti ed all'attendibilità dei riconoscimenti fotografici operati nei confronti degli stessi ad opera del personale di polizia giudiziari. 4.1. A pag. 37, § 15, ultimo periodo, del Ritenuto in fatto, la sentenza impugnata rappresenta: «Con memoria pervenuta il 21 giugno 2022 il difensore di OM LT e OM MI, Avv. Alessandro Mainardi, ha sviluppato il tema dell'attendibilità del riconoscimento degli imputati, evidenziando come le intercettazioni di cui al Rit. n. 122/16 siano state acquisite due anni dopo l'identificazione fotografica, secondo quanto si evince dalla richiesta del pubblico ministero nel proc. n. 17467/15, cosicché i dati indiziari sono stati assemblati trascurando la loro progressione storica». 4.2. Alle pagg. 55-56, §§ 8, 8.1. e 8.2 del Considerato in diritto, la sentenza impugnata illustra perché le censure concernenti l'identificazione degli imputati, tra i quali OM LT e OM MI, debbono ritenersi inammissibili. In particolare, nel § 8, si rappresenta in generale: «Le censure svolte nei ricorsi di OM LT e OM MI con il primo e il settimo motivo del ricorso e con il secondo e con il terzo motivo aggiunto a firma Avv. Alessandro Mainardi, con il quarto motivo del ricorso a firma Avv. Emanuele Fragasso e con il secondo motivo del ricorso a firma avv. Camillo Irace sono inammissibili in quanto si confrontano solo in parte con la motivazione della sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando le censure già esaminate dal giudice del gravame, laddove il vizio di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base dei diversi elementi istruttori valorizzati dai giudici dei due gradi di merito, e tantomeno sulla scorta di una critica frammentaria dei singoli punti la decisione, costituendo le pronunce conformi un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto della singola sentenza va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti di essa ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito». Nel successivo § 8.1, si espone più specificamente: «Giova, dunque, evidenziare che i giudici di merito (pagg. 145 ss. sentenza di appello) hanno ritenuto provata ogni oltre ogni ragionevole dubbio, l'identità delle persone alle quali è stato attribuito un ruolo apicale nell'associazione contestata al capo 17) sulla base di plurime emergenze istruttorie e, in particolare, oltre al riconoscimento operato dagli agenti di Polizia Giudiziaria, in base a una serie di elementi / individualizzanti ritenuti "concludenti" e desumibili: dalla conversazione tra/ 5 presenti n. 34 del 15 marzo 2016, captata, a partire dalle ore 16:34, a bordo della vettura Peugeot 208 targata EN033PD ed intercorsa tra OL ER e DI JE (madre di DI ND); dalla chiamata telefonica diretta a DI ND eseguita dalla moglie di OM LT (Kamela) dall'utenza intes1:ata al marito, unico soggetto presente in Italia con questo nome;
dagli accertamenti effettuati tramite l'ufficiale di collegamento albanese in Italia, Muca Armand, il quale rivelava che OM LT ha un fratello di nome MI, nato in Albania il [...], in [...] con quanto asserito nella conversazione n. 34, più grande di lui, e che entrambi sono figli della donna menzionata nella suddetta conversazione;
dal rapporto di parentela tra i fratelli OM e DI ND, ossia il soggetto, pacificamente di nazionalità albanese, contattato da Kamela;
dal dato, ritenuto dirimente, che dal verbale di perquisizione a carico di LI OK in data 6/4/2016, nell'ambito dell'operazione che aveva condotto all'arresto in flagranza di OL ER, dello stesso OK e di DI ND, risultavano rinvenute indosso a LI due fotocopie della carta d'identità dell'imputato OM Ekon. Elementi che hanno corroborato la correttezza del riconoscimento operato dagli agenti, rendendo del tutto congrua la motivazione a sostegno della decisione». In immediata consecuzione, nel successivo § 8.2, si precisa: «Anche la valutazione del riconoscimento operato dagli agenti di polizia giudiziaria è stata prospettata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non solo in termini di alternativa verso in termini di alternativa vero/falso ma anche in termini di affidabilità dell'acquisizione istruttoria (pag. 147 sentenza di appello), con motivazione esente da manifesta illogicità o contraddittorietà». 5. In considerazione dei principi di diritto applicabili, del contenuto del motivo aggiunto che si assume non esaminato e del contenuto della motivazione della sentenza impugnata in questa sede, deve escludersi che, nella specie, si sia verificato un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Innanzitutto, è vero che nella esposizione della sintesi delle censure, Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022 ha denominato il motivo aggiunto che assume non valutato come «memoria». Si tratta tuttavia di un'erronea denominazione, priva di qualunque rilevanza, se gli argomenti esposti nell'atto presentato dalla difesa possono ritenersi esaminati o comunque compiutamente disattesi dalla Corte di cassazione. Ora, nella specie, le censure ritenute pretermesse, concernenti la correttezza del giudizio della Corte d'appello sull'attendibilità dei riconoscimenti fotografici compiuti dal personale di polizia giudiziaria, siccbme lo stesso sarebbe stato giudicato "corroborato" dalle risultanze di conversazioni intercettate in altro procedimento ed acquisite solo dopo le precisate ricognizioni, possono ritenersi 6 disattese sia perché esaminate, sia perché comunque disattese dal complessivo discorso giustificativo svolto nella motivazione offerta dalla Corte di cassazione. Per un verso, infatti, al § 8.2., Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022 rappresenta espressamente di ritenere corretta la motivazione della sentenza della Corte d'appello in ordine alla valutazione di «affidabilità» del riconoscimento operato dagli agenti di polizia giudiziaria, nei confronti dei due attuali ricorrenti. Sotto altro profilo, poi, Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, nel precedente § 8.1., evidenzia che l'individuazione dei due attuali ricorrenti è avvenuta «sulla base di plurime emergenze istruttorie e, in particolare, oltre al riconoscimento operato dagli agenti di Polizia Giudiziarìa, in base a una serie di elementi individualizzanti ritenuti "concludenti"», subito dopo analiticamente elencati. Rimarca, inoltre, che, tra questi elementi, vi è un «dato, ritenuto dirimente»: «dal verbale di perquisizione a carico di LI OK in data 6/4/2016, nell'ambito dell'operazione che aveva condotto all'arresto in flagranza di OL ER, dello stesso OK e di DI ND, risultavano rinvenute indosso a LI due fotocopie della carta d'identità dell'imputato OM LT». In altri termini, la sentenza impugnata in questa sede ha ritenuto corretta l'individuazione dei due attuali ricorrenti non solo e non tanto perché ha giudicato immune da vizi il giudizio di "affidabilità" della Corte d'appello in ordine alle ricognizioni fotografiche, ma anche, ed autonomamente, perché il giudice di secondo grado aveva incensurabilmente valorizzato altri, numerosi e ben distinti «elementi individualizzanti», tra i quali, quello «ritenuto dirimente», del rinvenimento addosso al coimputato LI, mentre lo stesso veniva arrestato in flagranza di reato, di due fotocopie della carta d'identità di OM LT. 6. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/04/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico LO LE Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi, per i ricorrenti, gli avvocati Alessandro Mainardi e Camillo Irace, entrambi difensori dei due ricorrenti, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 8 luglio 2022, e depositata il 27 luglio 2022, la Corte di cassazione, Sezione Quarta penale, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato i ricorsi di OM LT e OM MI avverso la sentenza del 16 luglio 2021 della Corte d'appello di Brescia, nella parte in cui aveva dichiarato Penale Sent. Sez. 3 Num. 27622 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 26/04/2023 la penale responsabilità di entrambi per il reato di promozione e direzione di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, nonché per vari reati concernenti l'illecita cessione di sostanze stupefacenti, e li aveva condannati alle pene, rispettivamente, di tredici anni e quattro mesi di reclusione e di diciassette anni, due mesi e venti giorni di reclusione'e 126.667,00 euro di multa. 2. Hanno presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza indicata in epigrafe OM LT e OM MI, con unico atto sottoscritto dall'avvocato Alessandro Mainardi, articolando un motivo di ricorso, nel quale si denuncia l'errore percettivo indotto dalla omessa lettura e disamina del motivo aggiunto ed allegati, pervenuto alla cancelleria della Quarta Sezione penale in data 22 giugno 2022; errore percettivo di carattere decisivo, perché concerne l'identificazione dei due ricc:IR .i, dirimente per attribuire agli stessi le condotte in contestazione. 2.1. Si premettono/innanzitutto, indicazioni sulla rilevanza della questione concernente l'identificazione dei due ricorrenti, e sulla "problernaticità" dei relativi accertamenti già nella fase di merito. Si evidenzia che già il G.i.p. del Tribunale di Brescia aveva rilevato l'importanza della questione e la difficoltà di risolverla. Si sottolinea, infatti, che detto G.i.p., nonostante si procedesse nelle forme del giudizio abbreviato, aveva disposto l'esame ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. dell'ufficiale di polizia giudiziaria il quale aveva effettuato il riconoscimento fotografico dei due attuali ricorrenti. Si aggiunge che l'attendibilità di detto riconoscimento è altamente opinabile, anche perché agli atti non risulta acquisita l'immagine fotografica sulla cui base è stato effettuato il riconoscimento. Si segnala, poi, che la Corte d'appello, decidendo sui gravami, aveva respinto il motivo contenente specifica censura in proposito sostenendo che l'identificazione operata dall'ufficiale giudiziario, il quale aveva affermato di aver visto OM LT il 15 marzo 2016 e OM IA 1'8 e il 18 agosto 2016, dovesse ritenersi corroborata dalle conversazioni oggetto di intercettazioni tra presenti. 2.2. Si dà conto, a questo punto, del contenuto del motivo aggiunto che si assume non esaminato, e dello svolgimento del procedimento davanti alla Corte di cassazione. Si premette che il motivo aggiunto in ordine all'affidabilità del riconoscimento fotografico dei ricorrenti è pervenuto nella cancelleria della Quarta Sezione penale il 22 giugno 2022. Si osserva, poi, che, nel precisato motivo, si evidenziava l'erroneità del ragionamento della Corte d'appello: in particolare, si era osservato che gli atti di ricognizione non potevano essere corroborati dalle risultanze delle conversazioni intercettate, in quanto queste captazioni erano state effettuate in 2 diverso procedimento ed acquisite in quello in cui era stata pronunciata la sentenza impugnata solo nel marzo 2018, quindi due anni dopo i riconoscimenti fotografici, avvenuti tra marzo ed agosto 2016. Si rileva, quindi, che: a) all'udienza del 22 luglio 2022, il relatore nulla ha riferito in ordine al precisato motivo aggiunto;
b) il difensore, pertanto, ha rappresentato l'esistenza del motivo, e ne ha consegnato copia al Collegio, con allegata la originale cartolina "prova di consegna", protocollata come pervenuta alla Corte di cassazione il 21 giugno 2022; c) l'udienza pubblica è terminata alle ore 18,15, e i dispositivi sono stati letti alle ore 19,56. Si espone, infine, che la sentenza della Corte di cassazione, invece di dare conto del motivo aggiunto, riferisce, a pag. 37, di una «memoria pervenuta il 21.6.2022», e non fornisce alcuna risposta in ordine alla fondatezza della censura contenuta nell'atto. 2.3. Si conclude che i fatti processuali evidenziano l'omesso esame del motivo aggiunto nella sentenza della Corte di cassazione. Si precisa che questa conclusione discende dal fatto che la sentenza oggetto della presente impugnazione riferisce di una «memoria pervenuta il 21.6.2022», e non di un motivo, ed indica come data di ricezione di tale atto il 21 giugno 2022, quando invece lo stesso è pervenuto nella cancelleria della Q-larta Sezione il 22 giugno 2022. Si aggiunge che, in considerazione di quanto appena esposto, il Collegio, al più, può aver esaminato il motivo solo dopo la produzione in udienza da parte della difesa in data 8 giugno 2022, e„ quindi, comunque, avrebbe deciso sulla censura in pochissimo tempo, posto che l'udienza pubblica è terminata alle ore 18,15, mentre i dispositivi sono stati letti alle ore 19,56. 3. Nell'interesse di entrambi i ricorrenti, l'avvocato Alessandro Mainardi ha presentato un motivo aggiunto. Nel motivo aggiunto, si ripropongono e sviluppano le censure formulate nel ricorso. Si sottolinea come il motivo aggiunto che si assume non esaminato verte su un elemento decisivo, anche perché le conversazioni intercettate utilizzate per affermare la penale responsabilità di OM IA, specie con riferimento ai reati di cessione di sostanze stupefacenti di cui ai capi 18, 21, 22 e 24, ma anche relativamente al reato associativo, sono state attribuite al medesimo sul presupposto del suo riconoscimento da parte della polizia giudiziaria come la persona avente in uso l'utenza Blackberry sulla quale sono transitati i dialoghi captati (si cita pag. 78 della sentenza della Corte d'appello di Brescia). 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito precisate. 2. In sintesi, le censure deducono che la Corte di cassazbne, nel decidere il giudizio di impugnazione avverso la sentenza di secondo grado, la quale aveva confermato la dichiarazione di responsabilità dei due attuali ricorrenti per vari reati, sarebbe incorsa in errore di fatto per aver omesso di esaminare il motivo aggiunto presentato nell'interesse dei medesimi e concernente la loro identificazione, con riguardo al profilo della attendibilità degli atti di ricognizione fotografica effettuati dal personale di polizia giudiziaria. La questione, quindi, per come dedotta, attiene alla configurabilità dell'errore di fatto nel caso di omesso esame di un motivo di ricorso. 3. Ai fini della configurabilità dell'errore di fatto per omesso esame di un motivo;
la giurisprudenza di legittimità offre precise indicazioni. Innanzitutto, anche secondo le Sezioni Unite, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (così Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283-01, e Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo, non massimata„ nonché, più di 1 -ecente, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982-01). Inoltre, sempre secondo l'orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo (cfr., per tutte: Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686- 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini„ Rv. 250527-01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01). 4 4. La sentenza impugnata, Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, ha sintetizzato, a pag. 37, il contenuto del motivo aggiunto che si assume non esaminato, ed ha spiegato, alle pagg. 55-56, perché deve ritenersi corretta ia valutazione della decisione della Corte d'appello sottoposta al suo esame in ordine all'individuazione degli attuali ricorrenti ed all'attendibilità dei riconoscimenti fotografici operati nei confronti degli stessi ad opera del personale di polizia giudiziari. 4.1. A pag. 37, § 15, ultimo periodo, del Ritenuto in fatto, la sentenza impugnata rappresenta: «Con memoria pervenuta il 21 giugno 2022 il difensore di OM LT e OM MI, Avv. Alessandro Mainardi, ha sviluppato il tema dell'attendibilità del riconoscimento degli imputati, evidenziando come le intercettazioni di cui al Rit. n. 122/16 siano state acquisite due anni dopo l'identificazione fotografica, secondo quanto si evince dalla richiesta del pubblico ministero nel proc. n. 17467/15, cosicché i dati indiziari sono stati assemblati trascurando la loro progressione storica». 4.2. Alle pagg. 55-56, §§ 8, 8.1. e 8.2 del Considerato in diritto, la sentenza impugnata illustra perché le censure concernenti l'identificazione degli imputati, tra i quali OM LT e OM MI, debbono ritenersi inammissibili. In particolare, nel § 8, si rappresenta in generale: «Le censure svolte nei ricorsi di OM LT e OM MI con il primo e il settimo motivo del ricorso e con il secondo e con il terzo motivo aggiunto a firma Avv. Alessandro Mainardi, con il quarto motivo del ricorso a firma Avv. Emanuele Fragasso e con il secondo motivo del ricorso a firma avv. Camillo Irace sono inammissibili in quanto si confrontano solo in parte con la motivazione della sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando le censure già esaminate dal giudice del gravame, laddove il vizio di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base dei diversi elementi istruttori valorizzati dai giudici dei due gradi di merito, e tantomeno sulla scorta di una critica frammentaria dei singoli punti la decisione, costituendo le pronunce conformi un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto della singola sentenza va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti di essa ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito». Nel successivo § 8.1, si espone più specificamente: «Giova, dunque, evidenziare che i giudici di merito (pagg. 145 ss. sentenza di appello) hanno ritenuto provata ogni oltre ogni ragionevole dubbio, l'identità delle persone alle quali è stato attribuito un ruolo apicale nell'associazione contestata al capo 17) sulla base di plurime emergenze istruttorie e, in particolare, oltre al riconoscimento operato dagli agenti di Polizia Giudiziaria, in base a una serie di elementi / individualizzanti ritenuti "concludenti" e desumibili: dalla conversazione tra/ 5 presenti n. 34 del 15 marzo 2016, captata, a partire dalle ore 16:34, a bordo della vettura Peugeot 208 targata EN033PD ed intercorsa tra OL ER e DI JE (madre di DI ND); dalla chiamata telefonica diretta a DI ND eseguita dalla moglie di OM LT (Kamela) dall'utenza intes1:ata al marito, unico soggetto presente in Italia con questo nome;
dagli accertamenti effettuati tramite l'ufficiale di collegamento albanese in Italia, Muca Armand, il quale rivelava che OM LT ha un fratello di nome MI, nato in Albania il [...], in [...] con quanto asserito nella conversazione n. 34, più grande di lui, e che entrambi sono figli della donna menzionata nella suddetta conversazione;
dal rapporto di parentela tra i fratelli OM e DI ND, ossia il soggetto, pacificamente di nazionalità albanese, contattato da Kamela;
dal dato, ritenuto dirimente, che dal verbale di perquisizione a carico di LI OK in data 6/4/2016, nell'ambito dell'operazione che aveva condotto all'arresto in flagranza di OL ER, dello stesso OK e di DI ND, risultavano rinvenute indosso a LI due fotocopie della carta d'identità dell'imputato OM Ekon. Elementi che hanno corroborato la correttezza del riconoscimento operato dagli agenti, rendendo del tutto congrua la motivazione a sostegno della decisione». In immediata consecuzione, nel successivo § 8.2, si precisa: «Anche la valutazione del riconoscimento operato dagli agenti di polizia giudiziaria è stata prospettata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non solo in termini di alternativa verso in termini di alternativa vero/falso ma anche in termini di affidabilità dell'acquisizione istruttoria (pag. 147 sentenza di appello), con motivazione esente da manifesta illogicità o contraddittorietà». 5. In considerazione dei principi di diritto applicabili, del contenuto del motivo aggiunto che si assume non esaminato e del contenuto della motivazione della sentenza impugnata in questa sede, deve escludersi che, nella specie, si sia verificato un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Innanzitutto, è vero che nella esposizione della sintesi delle censure, Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022 ha denominato il motivo aggiunto che assume non valutato come «memoria». Si tratta tuttavia di un'erronea denominazione, priva di qualunque rilevanza, se gli argomenti esposti nell'atto presentato dalla difesa possono ritenersi esaminati o comunque compiutamente disattesi dalla Corte di cassazione. Ora, nella specie, le censure ritenute pretermesse, concernenti la correttezza del giudizio della Corte d'appello sull'attendibilità dei riconoscimenti fotografici compiuti dal personale di polizia giudiziaria, siccbme lo stesso sarebbe stato giudicato "corroborato" dalle risultanze di conversazioni intercettate in altro procedimento ed acquisite solo dopo le precisate ricognizioni, possono ritenersi 6 disattese sia perché esaminate, sia perché comunque disattese dal complessivo discorso giustificativo svolto nella motivazione offerta dalla Corte di cassazione. Per un verso, infatti, al § 8.2., Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022 rappresenta espressamente di ritenere corretta la motivazione della sentenza della Corte d'appello in ordine alla valutazione di «affidabilità» del riconoscimento operato dagli agenti di polizia giudiziaria, nei confronti dei due attuali ricorrenti. Sotto altro profilo, poi, Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, nel precedente § 8.1., evidenzia che l'individuazione dei due attuali ricorrenti è avvenuta «sulla base di plurime emergenze istruttorie e, in particolare, oltre al riconoscimento operato dagli agenti di Polizia Giudiziarìa, in base a una serie di elementi individualizzanti ritenuti "concludenti"», subito dopo analiticamente elencati. Rimarca, inoltre, che, tra questi elementi, vi è un «dato, ritenuto dirimente»: «dal verbale di perquisizione a carico di LI OK in data 6/4/2016, nell'ambito dell'operazione che aveva condotto all'arresto in flagranza di OL ER, dello stesso OK e di DI ND, risultavano rinvenute indosso a LI due fotocopie della carta d'identità dell'imputato OM LT». In altri termini, la sentenza impugnata in questa sede ha ritenuto corretta l'individuazione dei due attuali ricorrenti non solo e non tanto perché ha giudicato immune da vizi il giudizio di "affidabilità" della Corte d'appello in ordine alle ricognizioni fotografiche, ma anche, ed autonomamente, perché il giudice di secondo grado aveva incensurabilmente valorizzato altri, numerosi e ben distinti «elementi individualizzanti», tra i quali, quello «ritenuto dirimente», del rinvenimento addosso al coimputato LI, mentre lo stesso veniva arrestato in flagranza di reato, di due fotocopie della carta d'identità di OM LT. 6. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/04/2023