Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2023, n. 391
CASS
Sentenza 9 novembre 2023

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In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione. (Fattispecie in cui il condannato, nel dolersi dell'omesso scrutinio da parte della Corte di cassazione del motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione del suo esame dibattimentale, a seguito della mutata composizione del collegio giudicante, non aveva indicato i motivi per cui quell'incombente istruttorio dovesse ritenersi decisivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2023, n. 391
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 391
    Data del deposito : 9 novembre 2023

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