Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLI021 2 9 /0 1 IN NOME DEL DOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SCIARELLI Presidente Dott. Guglielmo R.G.N. 14691/98 DELL'ANNO Consigliere - Cron.4425 Dott. Paolino MAZZARELLA - Consigliere Dott. Giovanni Rep. Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Ud.18/12/00 - SERVELLO - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. 1 FEB 2001. MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CELESTE IMMACOLATA;
- intimata g avverso la sentenza n. 4100/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 20/08/97 R.G.N. 41166/93; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica $517 udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco -1- SERVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- 14691/98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 14/2/1996 il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Napoli del 9/11/1995 limitatamente all'applicabilità del disposto della legge 412/91 in ordine al regime della svalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi sui ratei di benefici economici di invalidità civile attribuiti all'assistita Celeste Immacolata. Si costituiva parte appellata e chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato. Il Tribunale, con sentenza del 20/8/1997, respingeva l'appello ritenendo che nelle ipotesi in cui il ritardo nell'erogazione delle prestazioni si fosse verificato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412/1997, dovesse applicarsi il cumulo di interessi rivalutazione anche per i ratei successivamente maturati. Avverso la detta sentenza il Ministero propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'assistita non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo l'Amministrazione lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 16 comma 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché motivazione omessa e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. La sentenza impugnata appare all'Amministrazione censurabile in ordine al riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria delle somme dovute, avendo ritenuto inapplicabile la disposizione contenuta nel 3 6° comma dell'art. 16 della legge 30.12.1991 n. 412 sul presupposto della insorgenza del credito assistenziale in data anteriore al 31.12.1991. Senonché, evidenzia il Ministero dell'Interno, avendo il Pretore di Napoli disposto condanna al pagamento in via cumulata degli accessori a decorrere dall'1.3.1990 (senza distinguere tra ratei maturati anteriormente al 31.12.1991 e ratei maturati posteriormente alla suddetta data) l'atto di appello proposto dal Ministero stesso era volto in modo specifico alla contestazione della erroneità della statuizione di condanna, in via cumulativa, di rivalutazione ed interessi, sui ratei maturati successivamente al 31.12.1991, stante l'applicabilità della norma di cui all'art. 16/6 della L. n. 412/1991. Per i suddetti ratei, infatti, in quanto sorti successivamente all'entrata in vigore della norma richiamata, non sembra al ricorrente potesse correttamente sostenersi (a differenza che per i ratei maturati anteriormente, per i quali trova applicazione il principio di irretroattività della norma di cui all'art. 11 disp. prel. c.c.) la inapplicabilità dell'art. 16 della L. n. 412/1991. Il ricorso è fondato. Com'è noto questa Corte, a Sezioni Unite (sent. n. 5895/1996), ha affermato che dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
ne consegue che l'inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l'inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il primo gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 in base alla quale l'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito;
con l'ulteriore conseguenza che la nuova disciplina - la quale, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 156 del 1991 e 196 del 1993 - non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, ricorrono le condizioni per decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., riformando in parte qua la sentenza del Pretore di Napoli in data 9/11/1995, con la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento della differenza tra interessi e rivalutazione monetaria sui ratei dei riconosciuti benefici maturati successivamente al 31/12/1991, confermando il regolamento delle spese processuali disposto dai giudici di merito. Attesa la natura della controversia, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Napoli del 9/11/1995, condanna il Ministero dell'Interno al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria sui ratei di prestazione maturati dopo il 1/1/1992. 5 Mantiene ferme le statuizioni di merito sulle spese. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000. Il Relatore Il Presidente byglielme branle f rancs Sorello Shill AL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 14 FEB. 2001 oggi, DI CANCELLERIAte IL COLLABORATORE A M E R P U S N I O T 5 . 3 3 N G L E G E E D L L A 0 1 ' . L E T L N R A E D S I T A S I I I O D T R O R S T O A G , N S O E I E I S R A D T G A A , E P S S L L B I O I D D , O A S T A P D M O I N E E E T S