Sentenza 24 febbraio 2016
Massime • 1
Non integra la circostanza attenuante prevista dall'art. 385, comma quarto, cod. pen., la condotta dell'evaso che, trovandosi nei pressi di una caserma dei carabinieri, manifesta ad una terza persona l'intenzione di costituirsi e chiede di chiamare l' autorità di polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2016, n. 15960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15960 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2016 |
Testo completo
159 6 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 279 Carlo Citterio Andrea Tronci UP - 24/02/2016 Massimo Ricciarelli R.G.N. 18555/2014 Emilia Anna Giordano Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LO IA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2014 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 18 gennaio 2012, con la quale il Tribunale della stessa città ha condannato IA LO per il reato di evasione dalla colonia penale di Is Arenas, ove questi si trovava detenuto in regime di espiazione della pena, commesso l'11 gennaio 2012. Dopo avere dato conto della ricostruzione dei fatti compiuta dal primo Giudice e dei motivi d'appello, il Collegio ha rilevato come la circostanza attenuante di cui all'art. 385, ultimo comma, cod. pen. invocata dall'appellante, non possa essere riconosciuta, in quanto l'imputato non si è costituito in carcere né all'autorità che avesse l'obbligo di tradurlo in carcere, limitandosi a rivolgersi ad un passante affinchè informasse i Carabinieri della sua presenza nei pressi della Caserma.
2. Ricorre avverso la sentenza l'Avv. Stefano Piras, difensore di fiducia di IA LO, e ne chiede l'annullamento per l'inosservanza di legge penale in relazione all'art. 385 cod. pen., per avere la Corte d'appello negato il riconoscimento della circostanza attenuante in oggetto, là dove l'applicazione dell'istituto non dipende dalla spontaneità della consegna e l'assistito si era volontariamente avvicinato alla caserma e rivolto ad un passante, all'evidente scopo di costituirsi spontaneamente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Il ricorrente censura la sentenza in verifica nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità nei confronti del LO della circostanza attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, cod. pen.
3. L'art. 385, comma 4, cod. pen. prevede che "quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna la pena è diminuita". Dal chiaro disposto normativo si evince che la mitigazione della sanzione irrogabile in caso di evasione può essere riconosciuta soltanto allorquando colui il quale si sia illegalmente allontanato dal luogo di detenzione (in esecuzione di una pena o in custodia cautelare, in carcere come agli arresti domiciliari) si presenti presso un istituto penitenziario ovvero situazione ad essa parificata, - secondo una consolidata interpretazione estensiva in favor rei si costituisca ad - un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere, ad esempio, consegnandosi ad un Commissariato di Polizia o ad una Stazione dei Carabinieri (ex plurimis, Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014 - dep. 03/02/2015, Comandatore Rv. 262154), 4. Orbene, chiariti i presupposti dell'art. 385, comma 4, cod. pen., ritiene la Corte che il Collegio di merito abbia correttamente escluso l'applicazione della circostanza attenuante in parola, là dove - con considerazioni puntuali e congrue, in quanto aderenti alle risultanze degli atti processuali nonché conformi a ragionevolezza e diritto " ha evidenziato come, nella specie, non si sia mai realizzata la situazione di fatto costituente presupposto dell'attenuante. Non è invero revocabile in dubbio che il mero rivolgersi ad un passante perché avvisi gli esponenti delle Forze dell'Ordine pur trovandosi nei pressi di una Caserma dei Carabinieri non possa ritenersi condotta sostanziante, da un punto di vista ontologico, una "costituzione" in carcere O una consegna all'autorità che abbia l'obbligo di tradurre la persona in carcere e come, pertanto, essa non sia sussumibile nella fattispecie in esame. 2 5. Né siffatta condotta potrebbe comunque farsi rientrare nell'ambito di previsione dell'art. 385, comma 4, cod. pen. secondo una lettura estensiva della disposizione in favor rei, sulla scia dell'orientamento giurisprudenziale che parifica alla costituzione in carcere la consegna dell'evaso ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere. Ed invero, lo scopo della disposizione è quello di incentivare il ripristino tempestivo dello stato di detenzione, senza dispendio di energie da parte delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 9960 del 29/01/2003 - dep. 04/03/2003, Manzi, Rv. 224043), di tal che la logica premiale sottostante la circostanza può dirsi soddisfatta soltanto allorquando l'evaso sia stato nuovamente sottoposto a restrizione, mediante la diretta consegna in carcere ovvero ad un'autorità che abbia l'obbligo di accompagnarlo in istituto. Risulta allora di tutta evidenza come l'applicazione dell'elemento circostanziale in oggetto non possa giustificarsi in relazione alla mera richiesta formulata ad una terza persona affinché chiami gli esponenti dell'autorità di Polizia, né dalla meramente dichiarata intenzione di costituirsi palesata ad un privato cittadino, dal momento che tali condotte non realizzano lo scopo posto a base della disposizione, in quanto non ripristinano (ancora) lo stato di restrizione dell'agente, che potrebbe sempre darsi alla fuga prima di essere nuovamente assicurato alla giustizia.
6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 24 febbraio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Carlo Citterio cartetten DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 18 APR 2016 M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Piera Esposito 3