Sentenza 21 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2003, n. 7965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7965 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 07 965/03 LA CORTE SUPREMA DICASSAZION Oggetto CONGUAGLIO QUOTA Composta dagli Ili.mi Sigg.r1 Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 2418/00 -Consigliere Cron. 17591 Dott. Vincenzo COLARUSSO SCHETTINO Rel. Consigliere Rep. 20 1 Dott. Olindo Dott. Emilio MALPICA Consigliere Ud.14/01/03 Dott. RA Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LI NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio CENTORE, difesa dall'avvocato OTTAVIO LONARDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE LI ON, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso VENTRONE, giusta delega indall'avvocato FRANCESCO atti;
- controricorrente -
nonchè contro 2003 DE LI TT, elettivamente domiciliata in ROMA 48 -1- VIA EMILIA 88, presso lo studio dell'avvocato VALERIO GAGLIONE, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
DE LI FA, DE LI QU, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato FRANCESCO VENTRONE, giusta delega in atti;
controricorrenti - nonchè
contro
D'EL EN (DECEDUTA), ED LI ON, LI CO, DE LI IO, DE LI EN;
intimati avverso la sentenza n. 2515/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso O, in subordine il rigetto. -2- R.G.N.2418/00 Oggetto: Conguaglio quota ereditaria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 4-5 novembre 1985 De EL NA citava in giudizio davanti al tribunale di S.Maria C.V. la madre D'NG OM ed i germani De EL OM, EL, VA, NT, UA, CO e ET, per lo scioglimento della comunione dei beni ereditari (fabbricati e terreni) del defunto De EL RA, deceduto il 7-1-1967, e per il rendiconto. Si costituivano i convenuti, ad eccezione di De EL UA e CO, che deducevano che My l'attrice, a tacitazione dei suoi diritti ereditari, aveva accettato la somma lire 8.000.000, 9-6-1972, e giusta scrittura privata del riconvenzionale proponevano a loro volta domanda per la condanna dell'attrice al pagamento pro quota delle spese sostenute per la gestione dei beni comuni. Il tribunale, all'esito della disposta ed espletata consulenza tecnica, con sentenza del 12-1/3-4-1995 rigettava le domande dell'attrice e dei convenuti, disponendo nel contempo lo scioglimento della 2 comunione e impartendo, con separata ordinanza, disposizioni per le operazioni divisionali. De EL NA proponeva appello. Si costituivano gli appellati De EL EL, VA, UA ( i quali proponevano anche appello incidentale per le spese) e ET. La corte di appello di Napoli, premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, con la scrittura del 1972 si è attuata, nella fattispecie, una c.d. divisione a stralcio, del tutto legittima, rilevava che all'attrice, avuto riguardo al valore dei beni ereditari, pari a lire 60.900.000, al momento della liquidazione della quota alla stessa, avvenuta il 9-6-1972, ed al valore della quota spettante a ciascun erede alla medesima data, pari а lire 6.985.000, era stata attribuita, in definitiva, una somma di danaro (lire 8.000.000), superiore a quella corrispondente alla sua quota di eredità del patrimonio del defunto genitore. Ne deriva, secondo la corte di appello, che ella nient'altro del predetto non può conseguire patrimonio. Ricorre per la cassazione della sentenza De EL NA con un unico motivo di gravame. 3 Resistono con controricorso De EL NT e De EL ET;
il primo ha eccepito, tra l'altro, la nullità del mandato conferito dalla ricorrente al difensore e la improcedibilità e inammissibilità del ricorso, in quanto non notificato alle parti e procuratori costituiti nei loro domicili reali. Con ordinanza del 4 giugno 2002 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di De EL EL, VA e UA, nonchè nei confronti degli eredi di D'NG OM. Nessuno dei predetti intimati ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Le eccezioni di nullità del mandato conferito dalla ricorrente al difensore e di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso, sollevate dal resistente De EL NT, sono infondate. Per quanto riguarda la prima, la procura rilasciata dalla ricorrente al difensore con mandato a margine del ricorso contiene i requisiti di cui all'art.83 c.p.c. ed è, pertanto, perfettamente valida sez. II, 29-10-1998 ved.SS.UU. 10-3-1998 n.2642, n.10782 ed altre decisioni conformi ); quanto, poi, alla pretesa improcedibilità o inammissibilità del ricorso, la relativa eccezione è del tutto generica 4 e, come tale, è inammissibile. Con l'unico motivo di gravame la ricorrente, nel denunciare la violazione dell'art. 713 e segg. c.C., assume che con la scrittura del 4-6-1972 (costituita da un'accettazione e da una riserva>) non si è attuata una divisione а stralcio, come erroneamente ritenuto dal tribunale, ma si è soltanto attribuita ad essa attrice una somma di danaro per le esigenze matrimoniali, salvo il suo diritto a conseguire quanto poi le sarebbe spettato a saldo al momento della divisione;
donde la sua legittima pretesa di conseguire la quota a lei spettante dell'eredità paterna. Il ricorso è destituito di fondamento. Non sussistono, invero, le denunciate violazioni di legge ( "artt. 713 e successivi in tema di divisioni testamentarie, nonché ancora violazione dei principi generali di diritto in tema di individuazione della natura giuridica delle riserve contenute negli atti negoziali e dei monenti di riferimento per le attribuzioni divisionali ereditarie non definite", correlate a posizioni così testualmente nel ricorso "), in quanto la corte di appello, nel ritenere, con corretta valutazione ed interpretazione degli elementi di 5 causa e, principalmente, della scrittura del 9-6- 1972, che con questa le parti avessero inteso porre in essere, con riguardo all'eredità paterna, una c.d.divisione a stralcio, per favorire l'odierna ricorrente in vista del suo futuro matrimonio, e nello statuire che, tenuto conto del valore dei beni ereditari con riferimento all'epoca in cui fu fatta alla coerede De EL NA, con il predetto consentito negozio giuridico, l'attribuzione della somma di lire 8.000.000, alla stessa non sarebbe spettato nient'altro di quell'eredità - essendo il valore complessivo della quota di ciascun erede, riferito sempre a quell'epoca, pari a lire 6.985.000 ha fatto puntuale applicazione delle norme di legge in materia di divisione ereditaria. La decisione, con la quale non è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire un "conguaglio" della sua quota dell'eredità paterna, non è pertanto censurabile sotto il profilo dedotto con l'unico motivo di gravame;
il ricorso va conseguentemente rigettato, con condanna della ri crrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la 6 ricorrente alle spese, che liquida in euro f 1,00, oltre a euro 1500,00 per onorari, per ciascuno degli intimati costituiti. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2003 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Vincenzo Calfapietra) (Dr. Olindo Schettino S plittern подр IL CANCELLIERE C1 "C risto DEPOSITATO IN CANCELLERIA ما 21 MAG. 2003 Roma IL CANCEDLIERE C1