Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2016, n. 7861
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Sentenza 12 gennaio 2016

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Il reato di uccellagione previsto dall'art. 30, comma primo, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurato come fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, per la cui integrazione è sufficiente qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, non essendo invece richiesta l'effettiva apprensione dei volatili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2016, n. 7861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7861
    Data del deposito : 12 gennaio 2016

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