Sentenza 8 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2002, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUB LIC ITALIANA0 0143 /02 IN NOM I LP P LOI _ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU CAAMFIVB Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PONTORIERI Presidente Dott. Franco R.G.N. 14591/99 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco 14594/99 n. 153 Consigliere Cro Rep. 39 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ---- MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio Ud.04/10/01 Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GOLDONI - Rel. Consigliere Dott. Umberto UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti 155 SENTENZA 78 GEN 2002 sul ricorso proposto da: NC ER AN, ER SA AR, ER PA, ER LE BA, ER VA, ER RA, in qualità di eredi di ER VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F CORRIDONI 14, presso lo studio OFO12610 ROBERTO E DE FELICE, che li difende dell'avvocato unitamente all'avvocato GIOVAN BATTISTA MERIZZI, giusta delega in atti;
ricorrenti 2001 contro 1315 IN IO;
-1- - intimata e sul 2° ricorso n° 14594/99 proposto da: DE ED AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CORRIDONI 14, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO E DE FELICE, che la difende unitamente all'avvocato GIOVAN BATTISTA MERIZZI, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè
contro
IN IO;
- intimata avverso la sentenza n. 205/98 del Tribunale di SONDRIO, depositata il 23/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato DE FELICE Roberto, difensore dei ricorrenti ER e DE ED, difensore dei --- ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento di entrambi i | ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo OR IN conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Sondrio, sez. dist di Morbegno, AR De AZ e IO ER. La IN esponeva di essere proprietaria di un terreno sito in Comune di Cercino, F.6, mapp 423; che su tale terreno i coniugi IO ER e AR De AZ transitavano liberamente ritenendo, segnatamente la De AZ, di essere titolari di un diritto di passaggio, cosi come reclamato con lettera 24.4.91, in risposta alla raccomandata 12.4.91 con cui veniva contestato il diritto di passaggio: che essa IN, contestando il possesso, rilevava Tinesistenza delle opere visibili permanenti destinate all'esercizio del presunto passaggio. Concludeva chiedendo accertarsi l'inesistenza di alcun му diritto di passaggio a carico del fondo suddetto, e la conseguente condanna dei convenuti ad astenersi da qualsiasi passaggio su tale fondo ed al risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali rilevavano di essere proprietari di terreno distinto a F.6, mappa.421; che tale terreno era intercluso, e per accedervi la via più breve e di minor danno era quella che, dipartendosi dalla via pubblica, attraversa il terreno dell'attrice perpendicolarmente seguendo il confine del mapp.423 ed i mapp.415 e 416, di proprieta di terzi, per giungere sino al fondo di essi convenuti, che, se era vero che essi convenuti non avevano alcun titolo per il passaggio, era anche vero che tale passaggio avveniva da oltre 30 anni, come poteva testimoniare la persona che conduceva in affitto un fondo dei convenuti;
che, comunque, poiche il mapp 421 era intercluso, ed essendo il passaggio de quo il più breve chiedevano in via riconvenzionale la costituzione di servitù di passaggio coattivo per una larghezza di metri due, dichiarandosi disposti a corrispondere l'indennità una tantum determinata dal Giudice. Pretore con sentenza n.62 del 28.11.94/7.4.95, rigettava la domanda di usucapione della servitù di passaggio proposta dai convenuti, per difetto della prova del possesso ultra-ventennale Accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale dei convenuti avente ad oggetto la costituzione di servitù coattiva di passaggio, ritenendo provata la situazione di interclusione del fondo di parte convenuta, e statuendo che “la larghezza del passaggio corrisponderà a metri tre, ritenendosi necessario concedere la facoltà di transito carraio, stante la destinazione del fondo". Compensava, infine, tra le parti le spese di giudizio. Avverso detta sentenza proponeva appello la IN, osservando che la servitu coattiva a carico del suo fondo non poteva essere costituita. Si costituivano in giudizio gli appellati, i quali in primo luogo si dolevano del mancato accoglimento della domanda di usucapione, essendo stato provato in primo grado il possesso ultraventennale della servitù di passaggio de qua In secondo luogo contestavano la fondatezza delle avverse argomentazioni. ritenendo corretta ed esaurientemente motivata la decisione del Pretore Si rimettevano, invece, alle decisioni del Tribunale in relazione alla domanda di controparte circa la restrizione del passaggio a m.2 di larghezza Con sentenza in data 20/23.5.1998, l'adito Tribunale di Sondrio dichiarava costituita la servitù di passo per la larghezza di un metro e compensava le spese del grado, previa condanna degli appellanti principali al pagamento di L.
3.000.000. Osservava il Tribunale che non sussistevano gli elementi probatori necessari per ritenersi compiuta l'invocata usucapione, in quanto non era stata fornita prova del fatto acquisitivo nei limiti di legge. 2 Per quanto riguardava la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio si rilevava che il petitum di questa era limitato esclusivamente ad una servitu di passaggio pedonale e ciò in base a più considerazioni. La sentenza di primo grado doveva pertanto ritenersi affetta da vizio di ultrapetizione, per violazione del disposto di cui all'art. 112 cpc e pertanto doveva essere riformata. Per il resto. posto che gli appellati avevano assolto all'onere probatorio posto a loro carico ed inerente lo stato di interclusione del loro fondo (cfr. (TU) e che il pretore aveva adeguatamente - ed in modo condivisibile dato conto dell'individuazione del percorso su cui costituire il passaggio coattivo in ragione del fatto che trattavasi di piccoli appezzamenti di terreno allo stato aventi destinazione agricola, appariva evidente che il criterio della minore brevità del passaggio coincideva con quello del minor aggravio per il fondo da asservire. La necessità, poi, della costituzione della servitù in oggetto coincideva con la necessità di interrompere lo stato di interclusione, che non avrebbe consentito ai ER - o chi per loro di raggiungere il fondo di loro proprietà, avente destinazione agricola (trattandosi di diritto reale a nulla leva, ovviamente, la qualità di pensionati degli appellati). Determinata l'indennità da corrispondersi in L.3.000.000, veniva respinta la domanda di risarcimento danni per difetto di prova sull'an debeatur. Con due distinti ricorsi, NF, OS AR, LO, BA, AN e LA ER quali eredi di IO ER, e AR De AZ chiedevano la cassazione della sentenza impugnata, l'intimata non ha svolto attività difensiva 3 Motivi della decisione Con due distinti ricorsi che, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza devono essere riuniti a norma dell'art.335 cpc, NF, OS AR, LO BA, AN e LA ER, quali eredi e legatari di IO ER, deceduto nelle more del procedimento, e AR De AZ hanno impugnato la sentenza emessa in grado di appello dal Tribunale di Sondrio in data 20/23.5.1998. Va preliminarmente rilevato che i due ricorsi risultano tempestivi, atteso che il termine annuale (maggiorato dei 46 giorni corrispondenti al periodo feriale come da costante giurisprudenza Cass. SS.UU.20.12.1993, n. 12503) scadeva 18.7.1999, mentre i ricorsi in esame risultano notificati il 7709 Venendo all'esame del ricorso degli eredi ER, costoro si limitano a prospettare il difetto di legittimazione passiva del proprio dante causa, in quanto il terreno a cui favore era stata costituita la servitù era di proprietà esclusiva della De AZ A prescindere dalla invero opinabile esistenza di un interesse attuale al riguardo, il motivo non ha pregio;
è stato infatti ritenuto, con giurisprudenza recentemente costante (v. da ultimo Cass.21.6.2001, n.8476) che non attiene alla legitimatio ad causam", ma al merito della lite la questione relativa alla titolarita attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata;
tale questione (a differenza della "legitimatio ad causam" che è rilevabile d'ufficio in ogni stato grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti e può essere prospettata in sede di appello con specifico motivo gravame e, + comunque non oltre la precisazione delle conclusioni che delimitano e fissano definitivamente l'ambito del thema decidendum. Nella specie, la questione è stata sollevata per la prima volta in questa sede di legitimità e, non essendo rilevabile d'ufficio per le ragioni dette, non può essere ritenuta ammissibile. Il ricorso degli eredi ER va pertanto respinto. Nel suo ricorso, la De AZ, con una prima argomentazione pare aderire al ricorso dei ER;
peraltro tale tesi non risulta fondata per le argomentazioni al riguardo già svolte. La stessa deduce poi tamen violazione dell'art. 1051 c.c. in relazione all art 360 n3 cpc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art 360, n 5 cpc. La censura investe la parte della sentenza impugnata laddove il tribunale di Sondrio ha determinato in un metro l'ampiezza del passaggio della costituita servit coattiva, in quanto tale ampiezza sarebbe insufficiente alle esigenze culturali del fondo, che richiederebbero almeno una ampiezza di mt.
2. A prescindere dal fatto che la De AZ, nelle conclusioni definitive rassegnate nel giudizio di appello si è rimessa al giudice relativamente all'ampiezza del passaggio, cosa questa che escluderebbe al riguardo la soccombenza della ricorrente (v. Cass.2.2.2000, n. 1148), va rilevato che non risulta inequivocamente se la predetta abbia inteso riferirsi o meno alla discrezione del giudice solo relativamente alla alternativa tra mt.2 o mt.3, come stabilito dal Pretore. Ciò posto il motivo non censura neppure la statuizione del giudice dell'appello laddove si rileva che la domanda era volta ad ottenere un passaggio pedonale. 5 Su questa base. è ultroneo discettare sul se per fondi anche di piccole dimensioni sia o meno idoneo, a fini di coltivazione, un passaggio unicamente pedonale, come fa con citazione di giurisprudenza la ricorrente;
il punto decisivo va ravvisato nella incontestata circostanza che fu richiesto unicamente un passaggio pedonale e che solo in tali limiti la richiesta poteva essere esaminata. Poiché è ragionevole la valutazione, effettuata dal Tribunale, della idoneità di una ampiezza di un metro per consentire il passaggio pedonale, il ricorso non può essere accolto Non ha luogo a provvedere sulle spese non avendo l'intimate IN svello attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Cosi deciso in Roma, il 4 10.2001 1097 129.11 Il Presidente 450 20,56france Hi Consigliere estensore asploh u [TOT. 149,77 IL CANCE ERECT Gatania DEPOSITATO LE 13689 8 GEN 2002 Roma IL CAVA LEIRE C1 f Frank 6