Sentenza 17 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8688 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
0868 8 / 02 A .C.C. 66618 M ✓ A E T R I REPUBBLICA ITAL AN IN NOME DE POL T B U A I R I R A T CORTE SUPRE A DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 20108/99 Dott. Bruno SACCUCCI - Rel. Consigliere Cron. 23804 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 04/12/01 - ConsigliereDott. Achille MELONCELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66618 sul ricorso proposto da: INVESTIMENTI STUDI & PARTECIPAZIONI CIISPA SRL COMP 3 AZ, in persona del legale rappresentante e Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la difende, giusta procura a margine;
- ricorrente ·
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2001 presso rappresenta e difende ope legis;
2442 -1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 329/98 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 13/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LUCISANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DI MARTIMO, che ha chiesto il rigetto e si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 20108SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La CIISPA srl ricorre per cassazione, con atto notificato il 5 novembre 1999, deducendo due motivi avverso la sentenza n. 329/02/98 del 13 gennaio 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria accoglieva l'appello dell'Ufficio ed affermava la tempestività e la fondatezza dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio del Registro di Città di Castello aveva elevato da 60 a oltre 92 milioni il valore al 31 dicembre 1992 (ai fini dell'applicazione dell'INVIM) di un terreno edificabile venduto dalla contribuente. La Commissione Tributaria Regionale riteneva che la proroga dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti la riscossione e l'accertamento delle imposte, stabilito con legge 24 marzo 1993, n. 75, riguardava anche i rapporti tributari non suscettibili di condono ai sensi della legge 413/1991 e che l'ufficio avesse fornito adeguate prove della fondatezza dell'avviso di accertamento contestato in giudizio. La Avvocatura dello Stato resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce che la proroga dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti la riscossione e l'accertamento delle imposte, stabilito con legge 24 marzo 1993, n. 75, riguardava solo rapporti tributari suscettibili di condono ai sensi della legge 413/1991 Il motivo deve essere rigettato in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 19 novembre 1999, n. 12869) secondo cui la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive in relazione ai tributi di cui all'art. 53, 1° comma, 1. n. 413/1991, prevista all'art. 57, 2° comma, in considerazione dell'ampia formula legislativa e della ratio della norma, si applica anche alle controversie tributarie escluse ratione temporis dal condono. Con il secondo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 51 D.P.R. 131/1986 e D.P.R. 643/1972 e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il motivo deve essere rigettato. Invero la sentenza impugnata ha accertato in fatto che nel corso di giudizio di rimo grado l'Ufficio ha integrato i propri motivi producendo documenti dai quali si evince con certezza che il valore di rettifica è stato determinato sulla base di valori che per terreni analoghi erano stati denunciati dalla stessa società nella dichiarazione INVIM prodotta in allegato all'atto di compravendita a rogito Notaio Fiori del 16 novembre 1993 registrato a Città di Castello il 6 dicembre 1993 al n. 828. Questa circostanza non può essere disattesa in sede di legittimità. E dunque è irrilevante l'asserzione della contribuente secondo cui invece il valore dichiarato sarebbe stato conforme al valore dichiarato per altri immobili, in ordine ai quali la Amministrazione non avrebbe sollevato obbiezioni. Né la contribuente deduce un vizio di motivazione cioè indica quali prove siano state prodotte avanti al giudice di merito e non siano state esaminate, o congruamente valutate dal giudice stesso. In definitiva il ricorso non merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in lire 2.150.000 (di cui 2.000.000 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 4 dicembre 2001 Je resistente Il Relatore CORTE асчис Пи ся IL CANCELLIERE C1 E TO LD CA N O I Z A S S A P DEPOSITATO IN CANCELLERIA. Oggi 17 GIU. 2002 I CANCELLIERE 01 LD SA во чашь E I T A A R M N 1 3 . . A A . 1 T B - N 6 L L . B 9 1 / . 6 / D 4 R P 8 . D L . 6 S A N I I E 2 E S