Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 2
Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia del lodo straniero, l'accertamento della portata della clausola compromissoria, istituzionalmente devoluto alla cognizione del giudice dell'opposizione, compete anche alla Corte di cassazione - la quale dispone, pertanto, del potere di cognizione diretta dei fatti risultanti "ex actis", anche al di là del mero controllo di quanto emergente dalla sentenza impugnata - tutte le volte in cui l'interpretazione del negozio compromissorio sia stata richiesta ai fini della risoluzione di una questione processuale concernente l'esistenza di una delle cause ostative al detto riconoscimento. (Nella specie - dolendosi il ricorrente della non conformità all'accordo delle parti della costituzione del collegio arbitrale e del procedimento arbitrali, giacché, essendo stata preventivamente formulata la domanda di arbitrato da uno dei compromettenti, la resistenza e la contrapposta domanda dell'altro non avrebbero potuto formare oggetto di una successiva iniziativa di accesso ad un arbitrato diverso nella sede e nella composizione, ma esigevano di essere convogliate nel giudizio arbitrale già attivato - la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha riconosciuto fondata la censura di violazione dell'art. 840, comma terzo, n. 3, cod. proc. civ., affermando - previa interpretazione della clausola compromissoria alla luce non solo del suo significato letterale ma anche dello scopo perseguito dagli stipulanti e del loro comportamento successivo - che l'alternativa nella composizione del collegio e nella sede dell'arbitrato era destinata a sciogliersi nel momento di accesso, da una delle parti, all'arbitrato).
Quando due cause si presentano a tesi e richieste contrapposte, sicché l'accoglimento totale delle domande proposte da chi si è fatto attore in una causa sia incompatibile, sul piano logico - giuridico, con la condanna totale del medesimo nell'altra causa in cui è convenuto, non può dirsi sussistente tra le due cause un rapporto di litispendenza, ne' un rapporto di continenza, bensì un rapporto di connessione, diverso da quello di accessorietà. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 40, comma primo, cod. proc. civ., deve ritenersi competente il giudice preventivamente adito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA 11 7 3 2 / 0 1 IN NOME DE POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMADI riconosciments SEZIONE PRIMA CIVILE dildo cubitale spaniers Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 311/00 Dott. Vincenzo FERRO Presidente e Relatore Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere 3650 Cron. Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI 565 Rep. SALVAGO Consigliere Dott. Salvatore Ud. 26/10/2000 MACIOCE Consigliere Dott. Luigi ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TEN ZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 12000 TEMA FRUGOLI SpA in liquidazione, in persona del "₤7 EEB 2001 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. Liquidatore, S. NITTI 11, presso l'avvocato PAOLO NAPOLETANO, che la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO la Richiesta copia studio op VOLPI, giusta procura a margine del ricorso;
F dal Sig.✓ per diritti L. 12000 7 FEB, 2001 - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
HUBEI SPACE QUARRY INDUSTRY CO. LTD;
- intimata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 1796/99 della Corte d'Appello di UFFICIO COPIE dal8ig. 1{( Richiesta copia studio JHC 2000 MILANO, depositata il 02/07/99; per diritti L. 12000 7 FEB. 2001 1948 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig.Mapleton udienza del 26/10/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo per diritti 1 0+12 FERRO;
11 10 APR 2001il IF CANCELLIERE uditi per il ricorrente, gli Avvocati Volpi e Napoletano, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
Procuratore CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, assorbito il terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 30 ottobre 1997 la TE Fru- goli s.p.a. avente sede in Carrara conveniva in giudi- AT999291 zio davanti alla Corte di appello di Milano la UB AC RY ND Company LTD avente sede in Wuhan, AT999286 proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 840 C.P.C., al decreto del Presidente di quella Corte 16 settembre D421841 LIRE 1500 1996 che dichiarava efficace nel territorio della Re- CANCELLERIA pubblica italiana il lodo arbitrale pronunciato dalla Commissione per arbitrato del commercio estero del Con- siglio per la promozione del commercio estero cinese di 0421842 Pechino (CIETAC) il 31 dicembre 1994, а definizione 0421836 della controversia insorta tra le suddette parti in re- LIRE 1500 CANCELLERIA lazione al contratto stipulato il 5 ottobre 1992 avente ad oggetto la vendita dalla società italiana -allora denominata TE Longinotti s.p.a.- all'acquirente cine- 0421837 2 se di un laimpianto industriale per lavorazione di marmi e graniti ilper corrispettivo di lire 4.489.338.962. L'attrice in opposizione assumeva: che con l'art. 22 del contratto era stata convenuta una clausola compromissoria in base alla quale le
contro
- versie che avessero ad insorgere tra le parti sarebbero state devolute, in via alternativa, ad un collegio ar- bitrale internazionale da costituirsi in Stoccolma ove l'arbitrato fosse stato promosso dal venditore italiano ovvero alla CIETAC (organo costituito in via permanente in Pechino) qualora la domanda di arbitrato fosse sta- to proposto dall'acquirente cinese;
che UB aveva at- tivato l'arbitrato davanti alla CIETAC chiedendo la condanna del contraente italiano al risarcimento dei danni conseguenti agli inadempimenti che attribuiva a TE FR in ordine all'esecuzione del contratto;
che TE FR era stata informata della domanda e invitata a partecipare al giudizio arbitrale al quale era peraltro rimasta estranea astenendosi in particola- re dall'intervenire all'udienza del 4 maggio 1994 e dal presentare proprie deduzioni;
che il giudizio arbitrale si era concluso con il lodo portante la condanna di Te- ma FR al pagamento delle somme pretese da UB;
che tuttavia in precedenza, e precisamente ventiquattro giorni prima dell'iniziativa di TEUB, FR 3 aveva richiesto l'arbitrato sentir dichiarare per il pieno adempimento da parte sua alle obbligazioni con- trattuali ad essa incombenti e la condanna di UB al pagamento del residuo corrispettivo dovuto nonché al risarcimento dei danni, dando di ciò notizia a UB con telegramma del 1° agosto 1992; che il giudizio ar- bitrale per tal modo promosso si era regolarmente svol- to in Stoccolma davanti al Collegio costituito a norma della clausola compromissoria, e, nel contraddittorio di UB, si era concluso, in accoglimento della doman- da di TE FR, con la pronuncia dell'inadempimento di quest'ultima e la dichiarazione del puntuale adempi- mento della venditrice;
che il lodo svedese aveva rice- vuto riconoscimento con decreto del Presidente della Corte di appello di Roma senza opposizione da parte di UB. L'attrice in opposizione, quindi, deduceva la violazione in suo danno del diritto di difesa per es- serle stato praticamente impedito di partecipare all'udienza fissata, in coincidenza cronologica con le udienze del 5 e 6 maggio 1994 tenute presso il Collegio di Stoccolma, nella data del 4 maggio 1994 (comunicatale con lettera datata 23 marzo 1994 pervenu- ta il 6 aprile 1994), nonché la violazione dei limiti posti dalla clausola compromissoria essendo stata la facoltà di adire il giudice arbitrale prescelto eserci- 4 tata preventivamente da TE FR con effetto pre- clusivo della facoltà di UB di far valere successi- vamente le proprie domande davanti al giudice arbitrale costituito a Pechino. E instava affinché fosse negata l'efficacia in Italia del lodo cinese per i motivi di 4 C.P.C. Si CO- cui all'art. 840 comma terzo n. 2 e n. stituiva in giudizio UB la quale resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto, sostenendo che nessuna delle violazioni dedotte dall'opponente poteva ritenersi sussistente sia perché il diritto di difesa era stato rispettato nei suoi confronti, sia perché la fattispecie non rientrava in alcuna delle previsioni ostative al riconoscimento di cui all'art. 840 C.P.C., sia infine perché nella clausola compromissoria non po- teva ritenersi stabilito il principio della priorità della domanda ai fini della determinazione del giudice arbitrale competente né quello della inammissibilità di una duplicità del giudizio arbitrale nelle due diverse sedi previste. Con sentenza 28 aprile/2 luglio 1999 n. 1796 la Corte di appello di Milano ha respinto l'opposizione condannando TE FR al rimborso del- le spese in favore di UB. Avverso la sentenza della Corte di appello, notificatale il 27 ottobre 1999, TE FR propone il presente ricorso per cassazione, con atto ritualmente notificato il 23 dicembre 1999 ad Hu- 5 bei, la quale non svolge attività difensiva nella pre- sente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE La clausola compromissoria di cui all'art. 22 del contratto inter partes è del seguente testuale tenore: "Tutte le dispute connesse con il presente contratto о con l'esecuzione dello stesso dovranno essere risolte in via amichevole mediante negoziazione. Ove non fosse possibile raggiungere un accordo, le dispute saranno sottoposte ad arbitrato, qualora il venditore è il ri- chiedente, l'arbitrato dovrà aver luogo a Stoccolma, Svezia. Ciascuna parte dovrà nominare un arbitro entro trenta giorni dal ricevimento della notifica della par- te opposta e i due arbitri così nominati nomineranno una terza persona come arbitro sopra le parti e formare un collegio arbitrale. Detto arbitro sopra le parti sa- rà un cittadino di nazionalità svedese. Qualora l'acquirente è il richiedente l'arbitrato avrà luogo a Pechino e sarà condotto dalla Commissione per arbitrato del commercio estero del Consiglio della promozione del commercio estero cinese in accordo con le norme di pro- cedura previste, promulgate da detta commissione di ar- bitrato. La decisione della Commissione o del Collegio arbitrale sarà accettata come finale e vincolante da entrambe le parti. Nessuna parte farà ricorso ad una 6 Corte di giustizia o altra autorità per appellarsi alla revisione della decisione". La Corte ambrosiana ha dichiarato infondato quello che era il primo аdedottomotivo sostegno dell'opposizione con il quale TE FR, sul presup- posto della anteriorità della proposizione della pro- pria domanda di arbitrato, assumeva che, instaurato uno dei procedimenti arbitrali previsti, l'accesso all'altro deve ritenersi precluso e l'eventuale promo- vimento di esso deve considerarsi "non conforme all'accordo delle parti", onde al lodo pronunciato a conclusione della procedura arbitrale svoltasi a Pechi- no ad iniziativa di UB non poteva essere dichiarata l'efficacia in Italia ostandovi la previsione dell'art. 840 comma terzo n. 4 C.P.C. Il giudice dell'opposizione non ha condiviso tale assunto, affermando che "la pro- non emerge in alcun modo dalla spettata preclusione clausola compromissoria" la quale delimita "la compe- tenza dell'uno o dell'altro collegio a seconda che deb- bano essere prese in esame le pretese fatte valere in via di azione dal venditore oppure dal compratore"; ha ritenuto che "deve anche escludersi che, una volta CO- stituito, a seguito dell'iniziativa del venditore o del l'altra parte debba compratore, il collegio arbitrale, (logicamente e) necessariamente far valere le sue pre- 7 tese davanti allo stesso collegio, tanto più se si con- necessariamente le domande sidera che non sempre e non dell'una parte interferiscono su quelle dell'altra", rilevando che "allo stesso modo del resto nel nostro ordinamento il convenuto non è tenuto a proporre le sue contrapposte pretese in via riconvenzionale davanti al giudice adito dalla controparte ben potendo far valere tali pretese autonomamente davanti al diverso giudice eventualmente competente, salva ovviamente l'applicazione delle disposizioni degli art. 39 comma secondo e 40 C.P.C."; ha disatteso anche l'argomento che l'opponente traeva dall'espressione contenuta nell'ultima parte della clausola, secondo cui la deci- sione del Collegio arbitrale svedese "ovvero" della Commissione arbitrale cinese "sarà accettata come fina- le e vincolante per entrambe le parti", osservando che tale previsione "sta soltanto a significare, nel conte- sto della pattuizione, che le parti si impegnavano a rispettare le decisioni del collegio arbitrale costi- tuito presso la sede competente a seconda di chi fosse la parte attrice". Il giudice dell'opposizione, poi, esaminando il se- condo motivo di opposizione, ha affermato che il fatto che il lodo di cui si richiede la declaratoria di effi- cacia sia in contrasto con l'altro lodo pronunciato tra 8 le stesse parti e già riconosciuto efficace in Italia, non costituisce ostacolo all'accoglimento della domanda di riconoscimento, non essendo riconducibile ad alcuna delle situazioni ostative contemplate dagli art. 829 ultimo comma n. 1 e 2 e 840 C.P.C., e potendo essere fatto valere, eventualmente, quale motivo di impugna- zione del lodo davanti al giudice dello Stato nel quale eè stato emesso alla stregua delle norme in esso vi- genti, sempre che queste consentano l'esperibilità di tale tipo di gravame e la deducibilità di tale prospet- tato vizio. Con il primo motivo dedotto a sostegno del presente ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa appli- cazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. C.P.C., econ specifico riferimento all'art. 1362 C.C. all'art. 115 C.P.C., nonché, ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C., omessa, insufficiente o contraddittoria moti- vazione circa un punto decisivo della controversia pro- spettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. La ricor- rente denuncia la mancata ricerca, da parte del giudice dell'opposizione (ai fini della verifica della sussi- stenza o meno del rispetto dei limiti posti dalla clau- sola compromissoria, in considerazione della possibile equivocità del tenore letterale della clausola), in ap- che presiedono plicazione delle regole 9 all'interpretazione dei contratti, della reale e comune attraverso il intenzione delle parti, in particolare complessivo anche posteriore ala loro comportamento conclusione del contratto. La ricorrente si duole, in particolare, del fatto che non siano state prese in considerazione le manifestazioni di comportamento poste in essere col reciproco rifiuto dei giudici arbitrali rispettivamente aditi delle parti sul comune presuppo- sto -da opposti versanti invocato- del criterio della prevenzione;
e ricorda che a tale criterio si era affi- data anche UB quando aveva sostenuto davanti al Col- legio di Pechino la priorità del suo atto di accesso all'arbitrato, indicandolo in una comunicazione per te- lefax in data 29 luglio 1992 senza peraltro riuscire a provare documentalmente il proprio assunto;
cosicché la Commissione arbitrale cinese, dopo avere con una prima decisione interlocutoria affermato la propria competen- za per avere UB per prima promosso l'arbitrato (per tal dando a vedere di condividere in linea di principio l'impostazione oggi sostenuta da TE FR e smenti- ta dalla Corte di Milano), con una successiva decisione ancora interlocutoria aveva declinato la propria pote- stas judicandi, di questa infine ritenendo la sussi- stenza sotto diverso profilo in sede di decisione defi- nitiva del merito dell'arbitrato. Si duole, ancora, la 10 ricorrente, del fatto che la Corte ambrosiana non abbia ravvisato, nella già citata espressione finale della clausola compromissoria, manifestazione della volontà delle parti di dar vita ad un unico arbitrato, osser- vando che se così non fosse e quindi se fosse consen- tito alla parte convenuta e soccombente riproporre per la medesima questione l'arbitrato- non si comprendereb- be come la decisione dell'arbitro preventivamente adito possa essere qualificata come "finale". Il secondo motivo ha ad oggetto violazione e falsa applicazione di norme di diritto che vengono indicate nell'art. 840 comma quinto n. 2 e, ancora, contraddit- torietà e illogicità di motivazione in relazione alla prospettata violazione del principio ne bis in idem. La ricorrente ricorda che le domande rispettivamente pro- poste dall'una e dall'altra parte nelle diverse sedi erano speculari e contrarie;
e censura la ratio deci- dendi della Corte ambrosiana circa la non riconducibi- lità alla previsione degli art. 839 comma secondo n. 1- 2 e 840 n. 4 C.P.C. della riconosciuta possibilità di contrasto tra le due decisioni, sostenendo, in contra- rio, che la violazione dei principi inderogabili che sono immanenti nei nostri istituti giuridici integra gli estremi della violazione dell'ordine pubblico rile- vante ai sensi dell'art. 840 comma quinto n. 2; Osserva 11 che proprio tale esigenza di ordine pubblico trova at- tuazione nelle disposizioni processuali di cui agli art. 39 e 40 C.P.C., ricordate ma non adeguatamente va- lorizzate dal giudice dell'opposizione; e assume che 1'imprescindibilità di siffatta esigenza nell'ordinamento italiano non può essere elusa dalla ipotetica tutela conseguibile davanti al giudice stra- niero in applicazione delle norme di uno stato estero circa le condizioni di legittimità dell'arbitrato. Nel terzo e ultimo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 101 e all'art. 840 comma n. 2 Costituzione (menzionati C.P.C. e all'art. 24 della del motivo) ed inoltre agli art. 839 nell'epigrafe quarto comma n. 2 e 840 quinto comma n. 2 (richiamati nello sviluppo dello stesso), nonché illogicità di mo- tivazione, per non avere la Corte di Milano, pur pren- dendo atto della sostanziale coincidenza tra le udienze rispettivamente tenute davanti al giudice arbitrale ci- nese e davanti a quello svedese, ravvisato in tale si- tuazione estremi di impossibilità, per TE FR, di esercitare il proprio diritto di difesa davanti al giu- dice arbitrale di Pechino, per avere implicitamente considerato congruo il termine che risultava disponibi- le in concreto, di soli ventotto giorni, e per non ave- 12 re preso in considerazione il fatto che a favore di Hu- bei era stata ritenuta fondata la richiesta di un ter- mine non inferiore a sessanta giorni. Va ricordato che l'art. 840 C.P.C. prevede, nel terzo comma, cinque ipotesi ostative al riconoscimento del lodo straniero -recepite dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 resa esecutiva i Italia con L. 19 gennaio 1968 n. 62- rilevabili solo ad iniziativa della parte interessata (alla quale incombe l'onere non solo dell'allegazione ma altresì della prova della sus- sistenza delle stesse), e, nel quinto comma, due ulte- riori ipotesi ostative rilevabili d'ufficio. Orbene, l'esame del primo dei suesposti motivi di censura, al quale si accede prioritariamente per ragio- ni di ordine logico più che topografico, conduce a ri- levarne la fondatezza, sotto il profilo della ricorren- za degli estremi di una fattispecie in cui la costitu- zione del collegio arbitrale e il procedimento arbitra- le "non sono stati conformi all'accordo delle parti" secondo la previsione di cui all'art. 840 comma terzo n. 4 prima ipotesi C.P.P., sostanzialmente e inequivo- cabilmente dedotta dalla parte ricorrente, anche se non formalmente indicata nell'intitolazione del motivo, ed espressamente richiamata, del resto, nell'atto di oppo- sizione. Devesi infatti riconoscere che alla omissione 13 del rilievo della sussistenza della suindicata situa- zione ostativa la Corte ambrosiana è slata indotta da falsa applicazione dei canoni ermeneutici rilevanti ai fini della esatta individuazione della volontà negozia- le delle parti, puntualmente lamentata dalla deducente che si è tradotta nella pur concorrentemente denunciata insufficienza di motivazione. Al riguardo, questo collegio ritiene di dover anzi- tutto affermare l'applicabilità, imposta dalla coinci- denza di ratio e da coerenza logica, nel giudizio aven- te ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia del lodo straniero del principio secondo cui l'accertamento dell'esistenza, della validità e dell'efficacia del patto compromissorio, istituzionalmente devoluto alla cognizione del giudice dell'impugnazione in funzione strumentale alla decisione sulla nullità del lodo, com- pete anche alla Corte di Cassazione, la quale dispone pertanto del potere di cognizione diretta dei fatti ri- sultanti ex actis anche al di là del mero controllo di quanto emergente dalla sentenza impugnata- tutte le volte in cui l'interpretazione del negozio compromisso- rio sia richiesta ai fini della risoluzione di una que- stione processuale concernente la deroga alla competen- za del giudice ordinario (v. ex pluribus, Cass. I 22 febbraio 2000 n. 1989). 14 La lettura della riferita clausola compromissoria, alla luce non solo del significato letterale della sua espressione, ma anche e soprattutto -per articolata quanto occorrer possa a superamento di eventuali resi- dui aspetti di equivocità del dato testuale- in fun- zione dello scopo perseguito dagli stipulanti e della finalità propria dell'istituto prescelto nonché del comportamento anche successivo delle parti, impone di ritenere che le parti compromittenti hanno inteso porre le premesse non già di una duplicità di procedimenti arbitrali, suscettibili di essere autonomamente promos- si dall'una e dall'altra delle parti e di risolversi in una pluralità di regolamentazioni (concorrenti ed even- tualmente tra loro confliggenti) del rapporto
contro
- verso, bensì di un solo arbitrato quale strumento defi- nitorio di una determinata controversia insorgente dal contratto. Occorre a questo punto rilevare, sulla scor- ta di dati di fatto incontroversi in giudizio, la spe- cularità (e, per così dire, la sovrapponibilità) del contenuto della materia del contendere dedotta in arbi- trato rispettivamente dall'una e dall'altra parte, es- sendo stata chiesta da TE FR al collegio arbi- trale una decisione declaratoria e sanzionatoria dell'inadempimento di UB al contratto a cui assume di avere dato corretta esecuzione per la sua parte, ed 15 essendo stato per converso l'arbitrato attivato da Hu- bei per sentir dichiarare, a fronte del proprio regola- re adempimento del contratto, l'inadempienza di TE FR, e non potendo la condotta di ciascuna delle parti essere valutata in termini di adempimento o ina- dempimento di un contratto a prestazioni corrispettive separatamente e indipendentemente da quella dell'altra duplicità degli arbitrati, della quale la parte. La Corte ambrosiana mostra di ritenere nella specie la fi- siologica possibilità, non può essere affidata alla in- dicazione di distinte sedi dell'arbitrato e di diverse composizioni del collegio in relazione all'alternativa insita nella legittimazione concorrente dell'una e dell'altra parte al promovimento dell'arbitrato: tutto ciò rientra infatti nell'ambito in cui trova manifesta- zione la libertà, per le parti compromittenti, di rego- lare preventivamente, in questi e in altri aspetti, lo svolgimento del procedimento arbitrale. Per contro, la possibilità di una pluralità di esiti decisionali dif- formi in esito alla stessa materia del contendere si palesa del tutto incongruente rispetto alla natura e alla funzione dell'arbitrato e alla utilità pratica che esso riveste nell'esperienza giuridica anche interna- zionale, in vista della risoluzione definitiva di un conflitto di interessi mediante la decisione di un giu- 16 dice privato anziché mediante la decisione del giudice istituzionale competente secondo l'uno о l'altro degli ordinamenti a cui la controversia appartiene, e non certo mediante la moltiplicazione di conflitti destina- ti ad insorgere in relazione alla problematica esegui- bilità di diverse difformi statuizioni sullo stesso thema decidendum. Nè emergono dalla clausola elementi che possano far ritenere che da tale funzione tipica dell'arbitrato abbiano inteso discostarsi le parti com- promittenti: appare invece logicamente ben comprensibi- le, nella prospettiva della attuazione della suindicata funzionalità dell'istituto, la determinazione alterna- tiva delle parti in considerazione della sensibile di- versità dei contesti socioeconomici e giuridici coin- volti nell'esecuzione del contratto e dell'esigenza di tutela della parte che abbia ragione di dolersi del comportamento inadempiente dell'altra. Una, ed una sol- tanto, è dunque la decisione (del collegio arbitrale svedese ovvero di quello cinese) che le parti si sono impegnate a considerare "finale e vincolante"; né po- trebbero essere previste come tali, a lume di logica, due decisioni in ipotesi tra loro contrastanti. E non si può non osservare, inoltre, che, ove la clausola contrattuale in esame fosse interpretata in modo tale da consentire gli sviluppi anomali che la Corte ambro- 17 siana giudica ammissibili, della clausola stessa po- trebbe fondatamente revocarsi in dubbio la validità giuridica in relazione alalla rispondenza requisito della determinatezza: di qui l'esigenza di non sottova- la rilevanza del principio che imponelutare l'interpretazione della manifestazione della volontà negoziale potius ut valeat quam ut pereat. L'esigenza della determinatezza o quanto meno della determinabili- tà della clausola non risulta, invece, vulnerata dalla previsione di un'alternativa nella composizione del collegio e nella sede dell'arbitrato, da sciogliersi nel momento in cui una delle parti ritenga di accedere all'arbitrato stesso. Se tale era il contenuto della convenzione compro- missoria, ne consegue che, essendo stata preventivamen- te formulata (ciò che è ormai incontroverso) la domanda di arbitrato di TE FR, la resistenza e la con- trapposta domanda di UB non potevano formare oggetto di una successiva autonoma iniziativa di accesso ad ar- bitrato, ma esigevano di essere convogliate nel giudi- zio arbitrale già attivato ed affidato all'organo arbi- trale costituito, in conformità alla suindicata previ- sione, a seguito della prima domanda, esaustiva della devoluzione della specifica materia del contendere al contrario giudizio arbitrale. Non rileva in 18 l'argomento, presente nella censurata motivazione, che nel nostro ordinamento il convenuto non è tenuto a pro- porre le sue contrapposte pretese in via riconvenziona- le davanti al giudice adito dalla controparte, ben po- tendo far valere tali pretese autonomamente davanti al competente salva ovviamente giudice eventualmente l'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 39 comma secondo e 40 C.P.C. La configurazione del proce- dimento arbitrale non è quella del processo civile or- dinario, dalla quale si differenzia, tra l'altro, per la preventiva univoca attribuzione della potestas judi- candi: giova, comunque, ricordare che proprio con rife- rimento all'art. 40 è stato affermato che in presenza di due cause tesicaratterizzate da e richieste con- trapposte, basate su fatti fondamentali che non possono essere ammessi nell'una e negati nell'altra senza in- correre in una contraddittorietà di giudicati che l'ordinamento intende evitare (come dimostra la previ- sione normativa di cui all'art. 395 n. 5 C.P.C.), nelle quali i ruoli delle parti siano rovesciati, di guisa che l'accoglimento totale delle domande proposte da chi è attore in una di esse sia incompatibile sul piano lo- gico e giuridico con la condanna totale del medesimo nell'altra causa in cui egli sia convenuto, non ricor- rere tra le due cause né un rapporto di litispendenza 19 né un rapporto di continenza né un rapporto di accesso- rietà, ma un rapporto di connessione da risolversi, in applicazione del primo comma dell'art. 40 C.P.C., con l'affermazione della competenza del giudice preventiva- mente adito (Cass. 11 agosto 1994 n. 5353). Alla consapevolezza, e all'accettazione, del prin- coerente la condotta cipio della prevenzione appare processuale delle parti nel rifiutare reciprocamente, proprio con riferimento a tale criterio, i collegi ar- bitrali aditi: in particolare, la condotta di UB che inizialmente come poi è (ma infondatamente, stato ac- certato) ha opposto pregiudizialmente alla domanda di arbitrato di Thema FR l'asserita priorità tempora- le della propria analoga iniziativa. E tale circostan- attesa la natura convenzionale della fonte attribu- za, tiva della potestas judicandi agli arbitri, non può es- sere pretermessa -come è stata invece pretermessa dalla Corte di Milano- la rilevanza sul piano interpretativo ai sensi dell'art. 1362 secondo comma C.C. Non é pertinente il rilievo, da parte della Corte ambrosiana, della estraneità al novero delle cause ostative al riconoscimento della contraddittorietà tra lodi pronunciati in Stati diversi, dappoiché l'abnormità del risultato a cui conduce la ratio deci- dendi censurata viene in considerazione, in questa se- 2 20 0 de, solo come argomento dotato di significativa rile- vanza ai fini della individuazione della corretta VO- lontà negoziale in via di interpretazione logica e te- leologica. E se il vizio denunciato sussiste, come sus- risulta radicalmente inficiato l'accesso al siste, ne secondo procedimento arbitrale;
non può perciò apparire appagante rimedio alla situazione conseguita a tale procedimento (al fine di prevenirne gli effetti nell'ambito dell'ordinamento italiano) la ipotetica possibilità di deduzione della stessa quale motivo di nullità alla stregua neldell'ordinamento quale quel lodo originariamente si colloca. in base alle conside- Si perviene, conclusivamente, alla constatazione che la costitu- razioni suesposte, zione del collegio arbitrale cinese e lo svolgimento davanti a questo del procedimento arbitrale promosso da UB non sono rispondenti alla convenzione compromis- soria, e che la sentenza della Corte di appello è vi- ziata da errore di diritto in ordine all'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 840 comma terzo n. 4 C.P.C. L'accoglimento del primo motivo esplica rilevanza assorbente rispetto alle ragioni di doglianza espresse dalla ricorrente nel secondo e nel terzo motivo;
e com- porta la cassazione della impugnata sentenza della Cor- 21 te di Milano. Non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, questo Collegio può accedere, nell'esercizio del potere che gli compete a norma C.P.C. nel testo di cui dell'art. 384, primo comma, all'art. 66 della L. 23 novembre 1990 n. 353, alla de- cisione della causa nel merito, che si risolve, in di- con le considerazioni retta conseguenzialità logica precedentemente nellasvolte, reiezione della domanda di UB e quindi nel rifiuto del riconoscimento del lodo. Alla luce dell'esito finale della causa, UB va condannata al rimborso in favore di TE FR sia delle spese del giudizio davanti alla Corte di Cassa- zione sia delle spese del pregresso giudizio davanti alla Corte di appello.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di cui al ricorso;
dichiara assorbiti il secondo motivo e il terzo mo- tivo;
cassa la impugnata sentenza;
e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 pri- mo comma seconda parte C.P.C., rifiuta il riconoscimen- to del lodo;
condanna UB AC RY ND CO. Ltd al 22 rimborso in favore di TE FR s.p.a. delle spese del giudizio davanti alla Corte di appello che liquida in lire 1.900.000 per esborsi, lire 7500.000 per di- ritti e lire 20.000.000 per onorari, e delle spese del presente giudizio che liquida in lire 240.000 per esborsi e in lire 15.000.000 per onorari. Roma, 26 ottobre 2000. IL PRESIDENTE ESTENSORE Vincenzo Ferro ELLERIA C N 2001 A C IL CANCELLIERE IN FEB бльзо SITATA Maria Di Nuzzo, E -7 R дарань Dr EPO IE arie L D L o ggi, zz E C u N N O i A D C ria IL a M 120000 370000 LA 2 22 MAR 2001 370002 recentsettantou RO ala.13884 P M O R % 0 0 L . L E D