Sentenza 12 marzo 2001
Massime • 1
In tema di delitti contro la fede pubblica, la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione può competere anche al denunziante. Tale categoria di reati infatti, essendo idonea a ledere anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l'atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere, ha carattere plurioffensivo, che li rende non assimilabili, sotto tale profilo, ai delitti contro la amministrazione della giustizia. Questi ultimi, integrano fattispecie lesive dell'interesse della collettività al corretto procedere della giurisdizione, con la conseguenza che l'interesse del privato può assumere rilievo solo riflesso e mediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2001, n. 25143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25143 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 12/03/2001
Dott. RENATO CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - N. 1553
Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAURIZIO FUMO est - Consigliere - N. 24076/2000
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Sul ricorso proposto da:
ZA OR, nato e AN DO 20.1.1957
Avverso il decreto di archiviazione del GIP presso la Pretura di Bergamo del 23.3.1999, nel proc. pen. A carico di DI GI Sentite la relazione fatta dal Consigliere Dott. Maurizio Fumo, Letta la requisitoria scritta del PM che ha concluso per la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento di spese e somma e favore delle cassa delle ammende,
osserva la Corte.
Con il provvedimento impugnato, il GIP archiviava, senza dare avviso alla persona offesa, ai sensi dell'art. 408 cpp, gli atti relativi ad uno denunzio presentate da AF OR, il quale aveva esposto di aver "scoperto" di essere iscritto, suo malgrado, al partito politico denominato FORZA ITALIA;
precisava, infatti, che una falsa firma recente il suo nome ed il suo cognome risultava opposte su di un modulo di adesione al predetto partito. Avendo appreso che "socio presentatore" figurava tale DI GI, responsabile provinciale di FORZA ITALIA, aveva presentato atto di denunzia- querela nei confronti del predetto e degli altri responsabili territoriali della sopra indicata fazione politica. Con il ricorso, AF lamenta violazione, appunto, del dettato dell'art. 408 cpp, dal momento che egli, pur avendo fatto esplicito istanza di notifica dell'eventuale richiesta di archiviazione, non aveva avuto alcuna comunicazione. Il ricorso è fondato. L'avviso in questione è dovuto alla persona offesa dal reato che ne abbia fatto richiesta. Ora, è ben vero che i reati di falso sono qualificati come reati contro la fede pubblica;
ciò non toglie che gli stessi siano, il più delle volte, reati plurioffensivi (da ultimo ASN 200005525 - RV 215569), in quanto idonei a ledere anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l'atto, il documento o la dichiarazione falsa sono fatti volere. Trattosi, insomma, di una categoria di reati niente affatto assimilabile e quella dei reati contro la amministrazione della giustizia, cui il PG, nella sua requisitoria scritta, ha fatto riferimento. In tale ultimo caso, infatti, le fattispecie criminose che vengono in rilievo sono lesive dell'interesse della collettività al corretto procedere della giurisdizione, relativamente al quale, l'interesse del privato assume (può assumere) rilievo solo riflesso e mediato (da ultimo ASN 200104627 - RV 217936).
Tanto premesso, poiché è pacifico che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione, nei casi in cui è dovuto, lede il diritto della P.O. di proporre opposizione, detta omissione comporta nullità del provvedimento, che è ricorribile per Cessazione (cfr. ASN 9900611 - RV 214601 e SU ASN 9600002 - RV 204132).
Il decreto de quo va dunque annullato con rinvio al GIP presso il Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
la Corte annulla il decreto impugnato con rinvio al GIP presso il Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2001