Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
Il diritto reale d'uso riconosciuto, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 765 del 1967, a vantaggio dell'unità abitativa ed a carico dell'area accessoria destinata a parcheggio (nella fattispecie, un box appartenente a tale area) esclude che la suddetta area divenga oggetto di proprietà comune dei proprietari delle unità abitative, atteso che la disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, non imponendo la cessione in proprietà di esse unitamente a quella dell'unità abitativa (realizzandosi le finalità di interesse pubblico solo con l'imposizione del vincolo di destinazione ed il riconoscimento del diritto reale d'uso), non incide sul potere di disporre delle dette aree separatamente dall'unità abitativa, consentendo, quindi, pur nel rispetto del vincolo, di riconoscere, su di esse, la titolarità del diritto di proprietà in capo a soggetti diversi da coloro che ne hanno il godimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12342 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA NN RI, in qualità di procuratore generale della figlia TI RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO ROSSI, che la difende unitamente all'avvocato VINCENZO CAMERINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IM CO, IM GIOVNN, MA NN RI, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore IM. IO, elettivamente domiciliati in ROMA PLE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIRGILIO GAITO, difesi dagli avvocati ANDREA PETRACCIA, GIUSEPPE MALIGNANO STUART, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 256/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 25/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato Adriano ROSSI, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del 1^ motivo, accoglimento per quanto di ragione per il 2^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.6.1989 AN RI CA NT, procuratrice generale di NT AF, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Pescara, RI MI perché fosse condannato al rilascio del box adibito a ricovero di auto, sito in Pescara alla via Benedetto Croce n. 197.
Costituitosi, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda eccependo in via riconvenzionale di essere titolare di un diritto reale d'uso sul box de quo ai sensi dell'art. 18 l. 765/67, avendo acquistato dall'attrice l'appartamento sito al primo piano dello stabile di via Benedetto Croce 197, dove abitava, ed al cui servizio era posto il box, prima da lui condotto in locazione.
Riassunta la causa davanti al Tribunale di Pescara, indicato dal Pretore come competente, con sentenza 28.12.93 lo stesso Tribunale accoglieva la domanda attrice e condannava il convenuto a riconsegnare il box, precisando che, mentre risultava pacificamente dimostrato dall'attrice il diritto alla riconsegna del bene di sua proprietà, il convenuto non aveva fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per la applicazione dell'art. 18 l. 76 del 1967. Su impugnazione principale di RA e GI MI, nonché di CA AN RI in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minore AN MI e sull'impugnazione incidentale della NT per l'omesso esame della domanda di danni, la corte di appello de L'Aquila, con sentenza 25.5.1999, in totale riforma respingeva la domanda della NT CA AN RI quale procuratrice generale di AF NT, condannando l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ritenuto, in linea di fatto, che il fabbricato in cui è sito l'appartamento acquistato dal MI è stato realizzato successivamente alla entrata in vigore della legge 765/67; e che un'area di mq 966, nella quale è ricompresa quella su cui è stato costruito il box, è stata sottoposta a vincolo di destinazione a parcheggio a favore del fabbricato, afferma la corte che MI RI e per lui i suoi eredi, acquistando l'appartamento (già dal medesimo condotto in locazione) da NT AF, ha acquisito dalla stessa data (rogito Not. Scoccia 21.12.88) il diritto reale di uso a parcheggio sul box, a vantaggio dell'unità abitativa, in virtù dell'inserimento automatico del vincolo, previsto dall'art. 18 l. 765/67, nel contratto di compravendita.
Non disponendo l'attrice, per tali ragioni, al momento della proposizione dell'azione di rilascio, della proprietà del box, la domanda a parere della corte, non poteva essere dalla stessa esercitata.
Dichiarava, infine, la corte l'assorbimento di tutti i restanti motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione AN RI NT CA. Resistono con controricorso i MI e la CA in proprio e n.q..
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la ricorrente a motivi di impugnazione:
1) - la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c. e 18 l. 765/67 nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
per avere la Corte d'appello erroneamente affermato che il box oggetto di causa è stato costruito sull'area sottoposta a vincolo di destinazione a parcheggio, senza accertare se l'area sulla quale insiste il box è ricompresa nei mq. 966 vincolati, circostanza contestata dalla ricorrente (sulla scorta della relazione dell'arch. Santeusanio e delle planimetrie ad essa allegate), per essere stata vincolata a parcheggio, con l'atto Not. Rozzi del 20.12.72, da parte dei costruttori solo l'area di mq. 966 campita in colore arancione nella planimetrica allegata al rogito e non altre tre zone (compite in giallo) dell'area esterna pertinenziale al condominio, su una delle quali, non vincolata, è stato costruito il box;
2) - la violazione degli artt. 18 l. 765/67, 1021, 817 c. civ. nonché la contraddittorieta della motivazione,
per aver la corte d'appello, dopo aver affermato che MI RI con l'acquisto dello appartamento aveva, in pari data, in forza di legge automaticamente acquisito il diritto reale di uso sul box, contraddittoriamente dichiarato che la NT non disponeva più della proprietà del box al momento dell'esercizio dell'azione di rilascio e quindi non poteva proporre la domanda;
ciò senza considerare che, anche a ritenere il box gravato del diritto reale d'uso a favore del MI, la ricorrente resta titolare della proprietà sul box e come tale ha diritto di ricevere dal titolare del diritto d'uso, la somma corrispondente al valore di tale diritto.
Il ricorso è infondato.
La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, nel censurare la decisione impugnata, perché fondata su una circostanza di fatto contestata (l'inclusione nei mq. 966 sottoposti a vincolo dell'area sulla quale è stato costruito il box), lamenta che la corte territoriale, omettendo di dar conto degli elementi sulla base dei quali gli appellanti avrebbero fornito la prova, su loro incombente, dell'insistenza del box sull'area vincolata a parcheggio, avrebbe disapplicato il principio che regolamenta l'onere della prova di cui all'art. 2697 c. civ., e, conseguentemente fatto erronea applicazione dell'art. 18 l. 765/67. La censura di cui al primo motivo, va disattesa in quanto la corte di merito ha ritenuto provata la circostanza su menzionata, desumendola, implicitamente, dall'esame della documentazione citata in sentenza, e cioè dalla nota dell'arch. Santeusano 29.6.90, e dagli atti e planimetrie ad essi allegati, nonché dal rogito Not. Rozzi del 20.12.72 e relativa planimetrica, esame che l'ha portata ad affermare con certezza che il box insisteva sulla area vincolata. Contro l'accertamento operato in sentenza, la ricorrente basandosi sulla stessa documentazione, solo apparentemente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione indicati, inesistenti nella specie. Essa, in realtà, sostanzialmente deduce una cattiva lettura del rogito 20.12.72 e della relativa planimetria da parte della corte, che sarebbe caduta in errore nell'individuare come vincolata una delle aree colorate in giallo nella planimetria allegata al rogito, area invece, secondo la ricorrente esente da vincoli e sulla quale era stato costruito il box.
La censura, così configurata, è però inammissibile, trattandosi di errore revocatorio non deducibile in questa sede.
Il motivo di ricorso esaminato va, pertanto, respinto. Quanto al secondo motivo, va rilevato che il diritto reale d'uso riconosciuto al MI, ai sensi dell'art. 18 l. 765/67, a vantaggio della unità abitativa ed a carico dell'area accessoria (e quindi del box che a tale area accede) esclude che la suddetta area (ed il relativo box) divengano oggetto di proprietà comune dei proprietari delle unità abitative (v. Cass. 2036/97). Infatti, la disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, non imponendo la cessione in proprietà di esse unitamente a quella della unità abitativa, realizzandosi le finalità di interesse pubblico solo con l'imposizione del vincolo di destinazione ed il riconoscimento del diritto reale d'uso, NON incide sul potere di disporre delle dette aree separatamente dall'unità abitativa, consentendo, quindi, pur nel rispetto del vincolo, di riconoscere, su di esse, la titolarità del diritto di proprietà in capo a soggetti diversi da coloro che ne hanno il godimento.
Nella specie, pertanto, essendo pacificamente riconosciuto il diritto di proprietà della ricorrente sull'area oggetto di causa e quindi sul box che ad essa accede, deve esserle corretta la motivazione della sentenza nel punto in cui si afferma che l'attrice (AN RI CA NT n.q.), in seguito al riconoscimento del diritto reale d'uso a favore del MI, non dispone più della proprietà del box.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata, così corretta nella motivazione.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso:
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003