Sentenza 15 dicembre 1998
Massime • 1
In materia di udienza preliminare, è abnorme il provvedimento con cui, a chiusura della discussione, il Giudice non provveda in ordine alla richiesta del P.M. pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio (salvo che dichiari la propria incompetenza). Ciò in quanto l'ordinamento non riconosce, al giudice dell'udienza preliminare altro potere per concludere la fase processuale in oggetto (Fattispecie in cui il G.U.P., non si era pronunziato su alcune delle richieste del P.M. ritenendo che in ordine ad esse occorresse attendere l'esito del dibattimento relativo alle altre imputazioni per le quali era stato disposto il giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/1998, n. 6806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6806 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 15.12.1998
1. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco Marini " N.6806
3. " EL Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N.33118/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica pressi il Tribunale per i minorenni di Cagliari;
avverso decreto del Giudice per le indagini preliminari dei minorenni di Cagliari che ha disposto il rinvio a giudizio di MA RI e CA EL per l'udienza dibattimentale del 4.11.1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 23.5.1997 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale dei minorenni di Cagliari, pronunciando sulla richiesta di rinvio a giudizio di MA RIe CA IC in ordine ai reati di lesioni personali, porto abusivo di coltello, autocalunnia e favoreggiamento personale - in relazione ad episodio di accoltellamento di tale AN NC - ha disposto il rinvio a giudizio inanzi il Tribunale dei minorenni di Cagliari solamente quanto alla prima e seconda imputazione, "potendo la sussistenza dei reati indicati ai successivi capi C e D, formulati alternativamente dal P.M., essere valutata solo all'esito di un compiuto accertamento dibattimentale in ordine all'estraneità degli imputati ai reati per i quali viene oggi disposto il giudizio".
Il detto provvedimento è oggetto del ricorso per cassazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari.
Il ricorrente, ricordato che gli imputati si erano autoaccusati dell'accoltellamento pur se le indagini avevano condotto a ravvisare la responsabilità di diversa persona e cioè del maggiorenne FA MA (con il coinvolgimento di altra persona, tale CC pure maggiorenne) e che, pertanto, era stata formulata contestazione alternativa dei reati di autocalunnia e favoreggiamento personale (in favore dell'effettivo responsabile del fatto di lesioni), deduce come abnorme il provvedimento del giudice che ha omesso totalmente di provvedere in ordine a tali ulteriori imputazioni, e ne chiede quindi l'annullamento; in via subordinata, ove ravvisabile un implicito proscioglimento in ordine ai detti ulteriori reati, il ricorso viene proposto ai sensi dell'art.428 co.4 c.p.p., sostenendosi le imputazioni confortate da significativi riscontri. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte, richiamato il concetto di provvedimento abnorme elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.IV, 15.6.92, P.M.
contro
Rivellini;
Sez.V 25.10.94, P.M.
contro
Carbone), ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto relativamente ai capi C) e D) dell'imputazione.
Il ricorso appare fondato.
Rileva infatti la Corte che ai sensi dell'art.424 co.1 C.P.P., dichiarata chiusa la discussione nell'udienza preliminare, il giudice è tenuto, salvo che non dichiari la propria incompetenza per materia o per territorio (art.21 c.p.p.), ad emettere sentenza di non luogo a procedere ovvero decreto che dispone il giudizio;
nella specie, il Gup presso il Tribunale dei minorenni di Cagliari ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati per i soli reati di lesioni e porto del coltello ma non si è pronunciato in ordine agli ulteriori di autocalunnia e favoreggiamento personale (capi C e D), rimandando, con la motivazione sopra riportata, ogni ulteriore valutazione di tali imputazioni all'esito del giudizio in punto di responsabilità quanto alle prime due.
Dal testo del provvedimento si ricava indubitabilmente che il giudice non ha pronunciato sentenza di proscioglimento degli imputati in ordine all'alternativa contestazione dei reati di autocalunnia e favoreggiamento personale - secondo un metodo di contestazione ritenuto perfettamente legittimo e rispondente alle esigenze della stessa difesa (Cass.Sez.V, 21.6.1997 n. 6018, Montanelli ed altri), pervenendo sul punto unicamente ad una decisione di non liquet "nell'attesa" della definizione del procedimento (indubbiamente connesso) per i reati di lesioni e porto del coltello, cui è stato finalizzato il decreto "per la parte" di rinvio a giudizio. Esclusa, pertanto, la subordinata prospettazione di un implicito proscioglimento per i reati di autocalunnia e favoreggiamento, avendo il GUP preso netta posizione negatoria "allo stato" della necessità di una qualsiasi pronuncia sul punto, deve osservarsi che, per quanto il decreto stesso non sia soggetto ex se ad impugnazione in ragione del principio di tassatività di cui all'art.568 c.p.p., nella presente specie è però realmente riconoscibile un provvedimento abnorme, di per ciò stesso ricorribile in cassazione (Cass.Sez.I, 12.11.1996, Vitalone;
Cass.Sez.VI, 12.9.96, Dinacci). Senza pretese di completezza, per risolvere il caso in esame, va ricordato come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia elaborato il concetto di abnormità del provvedimento includendovi quello che, per propria singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito del sistema processuale ovvero che, pure essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass.Sez.V 11.2.94, P.M.
contro
Marino);
l'abnormità si fa consistere, in sostanza, nell'estravaganza dell'atto stesso rispetto al sistema della legge processuale e dei poteri che questa conferisce al giudicante (Sezioni Unite, 9.11.97, Quarantelli), ed ancor più recentemente si è chiarito che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per propria singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del Processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sezioni Unite, 10.2.98, Di Battista), così da giustificare l'immediato intervento della cassazione nella necessità di espungere 2a911 atti processuali l'atto non altrimenti impugnabile, al fine di evitare la paralisi del procedimento. Tenendosi conto di tale consolidato indirizzo, deve riconoscersi che al decreto impugnato si attaglia la qualifica di provvedimento abnorme, sulla fondamentale considerazione che nella specie non è certamente posto in discussione il potere di rinvio a giudizio come quello di emettere pronuncia di proscioglimento, entrambi previsti dall'art.424 c.p.p. quale snodo fondamentale del procedimento, quanto il fatto che, in chiusura di discussione della udienza preliminare, il giudice (competente a trattare il procedimento) non si è espresso in tali unici modi in cui si traduce il potere stesso: il sistema processuale non riconosce possibile al GUP, all'esito della discussione, richiesto dal P.M. in ordine alle accuse formulate, altro provvedimento se non quello che si risolva nella chiusura totale o parziale allo sbocco al dibattimento ovvero, ugualmente in tutto o in parte, nell'accesso al medesimo, non prevista una via "intermedia" che congeli la richiesta dell'accusa. L'esclusione di un simile potere in capo al GUP appare perfettamente in linea con il sistema che qualifica il P.M. come dominus dell'azione penale ed attribuisce all'udienza preliminare la funzione di filtro delle imputazioni;
ammettere che per taluno dei capi di accusa possa consentirsi al GUP di non eseguire alcun filtro, rimandando l'esame a successivo momento, equivarrebbe ad autorizzare lo stesso giudice ad un intervento paralizzante o, se si vuole, sospensivo dell'esercizio dell'azione penale che, viceversa, compete al P.M. articolare e sviluppare nei tempi e nei modi ritenuti più convenienti nonché secondo una propria strategia che non potrebbe soffrire, in esito all'udienza preliminare, altra limitazione o "compressione" che non sia quella che si risolva nel rigetto della richiesta di rinvio a giudizio.
Il provvedimento oggetto di ricorso si presenta quindi come del tutto atipico, affetto da un vizio strutturale che lo pone al di fuori dello schema del processo, cui è del tutto estranea una ipotesi di sospensione dell'esercizio dell'azione penale, ma altresì da un conseguente vizio funzionale per l'indubbia stasi processuale, sulle imputazioni formulate dal P.M., cui viene in definitiva opposta una sorta di inammissibile e non prevista pregiudizialità nell'esame dei temi di accusa che questi, viceversa, intende, in forza della richiesta di rinvio a giudizio per ogni imputazione, trattare unitariamente;
ne' potrebbe ravvisarsi una compatibilità del provvedimento impugnato con il sistema processuale, sostenendosi un effetto di stasi "non irreversibile" per l'ipotizzabilità di una prosecuzione del processo sui temi accusatori "accantonati" in esito alla trattazione dibattimentale dei reati alternativi per i quali è stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio, di per ciò stesso che nella fattispecie il giudizio di possibilità di ripresa del processo (peraltro costituente un "unicum", nella costruzione che intende dargli la pubblica accusa, che non tollera separazioni al di fuori dei casi normativamente regolati dall'art.18 C.P.P.) risulterebbe negato nell'ipotesi di affermazione di responsabilità per i reati portati "immediatamente" in giudizio.
L'impugnata ordinanza - esclusa la necessità di esame della subordinata prospettazione del ricorrente - deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'omessa decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio per i capi C) e D) - indubbiamente connessi alle imputazioni di cui ai capi A) e B) e prospettati dall'accusa con riferimento a circostanze in fatto che indicherebbero nel FA l'effettivo responsabile dell'accoltellamento - e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Cagliari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente all'omessa decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi C) e D); ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, all'udienza in Camera di Consiglio, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1999