Sentenza 3 maggio 2017
Massime • 1
In tema di rescissione del giudicato, è configurabile un'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato alloglotta ove si sia proceduto in sua assenza sul presupposto di un verbale di identificazione e dichiarazione di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non tradotto nella lingua a lui conosciuta, nonostante dagli atti emergesse che lo stesso non comprendeva la lingua italiana.
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- 1. Art. 420-quater - Sospensione del processo per assenza dell’imputatohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Sospensione del processo per assenza dell'imputato (art. 420-quater) Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Gli indici di conoscenza previsti dal secondo comma dell'art. 420-bis, infatti, vanno …
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- 3. Art. 420-bis - Assenza dell’imputatohttps://www.filodiritto.com/
1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2017, n. 36166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36166 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2017 |
Testo completo
36 166 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/05/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIACOMO FUMU -Presidente SENTENZA Rel. Consigliere - 982 N. Dott. GIOVANNA VERGA N. 8153/2017- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - Dott. FABIO DI PISA Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HM NO N. IL 29/12/1982 avverso il provvedimento n. 3573/2015 TRIBUNALE di GENOVA, del 15/02/2017 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Moricia Di an · l'mammissibilità del che Le chiest ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore munito di procura speciale, HM AN con richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625 ter avverso la sentenza di condanna emessa, per violazione degli artt. 633, 639 bis e 635 co 2 c.p., dal Tribunale di Genova in data 16.12.2016, irrevocabile il 14.1.2017 nei cui confronti si è proceduto in assenza per tutta la durata del processo, sostenendo che l'assenza era stata determinata da una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo a causa della mancata traduzione del verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio e nomina del difensore, nonostante fosse emerso chiaramente dagli atti che non comprendeva la lingua italiana. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Sul piano generale, la nuova disciplina introdotta con la L n. 67 del 2014 che ha ridisegnato i presupposti, in presenza dei quali, il processo può essere celebrato in assenza dell'imputato, prevede tre situazioni che possono presentarsi, in sede di udienza preliminare o dibattimentale, al momento della costituzione delle parti: 1) vi è la prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data della udienza e questi ha espressamente rinunciato a parteciparvi;
2) non vi è la prova certa della conoscenza dell'imputato della data della udienza, ma vi sono una serie di "fatti o atti" da cui far discendere, direttamente o indirettamente, la prova che l'imputato è a conoscenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi;
3) non vi è la prova certa della conoscenza da parte dell'imputato né della data dell'udienza, né della esistenza del procedimento penale. Con riferimento alla situazione sub 1), ove si abbia la prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data della udienza e vi sia rinuncia ad assistervi, il processo potrà essere celebrato in assenza. Quando, invece, in relazione alla situazione sub 2), si abbia la prova della sola conoscenza da parte dell'imputato della esistenza del procedimento penale, il novellato art. 420 bis, cod. proc. pen., fa conseguire la possibilità di celebrare il processo in assenza, ma, al contempo, prevede rimedi restitutori ove si dimostri la incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo (art. 420 bis, comma 4). Alla terza situazione consegue la sospensione del processo (art. 420 quater cod. proc. pen). In particolare, il processo deve essere celebrato in "assenza" se: 1) nel corso del procedimento l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio. 2) l'imputato sia stato, nell'ambito del procedimento, arrestato, fermato ° sottoposto a misura cautelare. 3) se l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia. 4) se risulti "comunque" con certezza che l'imputato sia a conoscenza del procedimento о che l'imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Ciò premesso deve rilevarsi che nel caso in esame si è proceduto in assenza dell'imputato, assistito da difensore d'ufficio, sul presupposto di un verbale di identificazione del 24.5.2011 dei Carabinieri di Genova-Rivarolo, che riporta in calce la firma dell'HM, nell'ambito del quale avrebbe eletto domicilio presso il nominato difensore d'ufficio, verbale che non risulta essere stato tradotto al prevenuto nella lingua da lui conosciuta. E' infatti accertato in atti che il ricorrente, alla data del verbale di identificazione, non conosceva la lingua italiana, come risulta dalla dichiarazione di identità personale compilata in pari data dalla Questura di Genova. Se è vero che dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento è pur vero che nel caso in esame non può affermarsi che l'imputato abbia avuto contezza della nomina di un difensore d'ufficio e dell'elezione di domicilio presso costui, stante l'accertata non conoscenza della lingua italiana e la mancata traduzione dell'atto. Può quindi affermarsi che l'assenza è stata dovuta ad un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Deve pertanto revocarsi la sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 16.12.2016 nei confronti di HM AN e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per il giudizio. Deve essere ordinata la scarcerazione del predetto se non detenuto per altra causa. L'accoglimento del motivo assorbe la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza.
P.Q.M.
2 Revoca la sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 16.12.2016 nei confronti di HM AN e dispone la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il giudizio. Ordina la scarcerazione del predetto se non detenuto per altra causa Così deliberato in Roma il 3.5.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo FUMU Giovanna VERGA DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 LUG. 2017 IL EMADE "CANCELLIERE R P Claudia Planelli 3