Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di truffa consumata all'estero, nell'ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzione in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dello Stato, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in applicazione degli artt. 6 e 9, comma primo, cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la competenza del tribunale del luogo in cui la parte offesa aveva effettuato il bonifico, destinato ad un conto corrente aperto su una banca estera). 594
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- 1. Art. 6 c.p.p. Competenza del tribunalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 9 c.p.p. Regole suppletivehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Sulla competenza territoriale in materia di truffa con bonifico online.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 17 novembre 2021
Nota a Cass. pen., Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2021) dep. 04-11-2021, n. 39738. di Francesco Vantaggiato SOMMARIO: 1. Il caso e il conflitto di competenza. – 2. La decisione della Suprema Corte: il locus commissi delicti nella truffa con bonifico online. – 3. La giurisprudenza sul distinguo con i pagamenti “Postepay” o irreversibili. *********** 1. Il caso e il conflitto di competenza. La Procura della Repubblica di Trieste citava a giudizio Tizio con l'accusa di truffa contrattuale, ex art. 640 c.p., per avere indotto, con artifici e raggiri, la persona offesa Caio ad acquistare un bar, con induzione in errore circa la redditività dell'attività e circa la sua reale situazione …
Leggi di più… - 4. Truffa online, bonifico e competenza del giudice: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2017, n. 14744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14744 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
14744-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01.02.2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 209 Presidente Giovanni DIOTALLEVI Consigliere Marco Maria ALMA Consigliere REGISTRO GENERALE Stefano FILIPPINI N. 33659/2016 Giuseppe COSCIONI Rel.Consigliere Giuseppe SGADARI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR ZO, nato il [...] avverso la sentenza n. 427/2014 in data 28/10/2015 della Corte di Appello di TRENTO, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Im RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 28 ottobre 2015 la Corte di Appello di Trento 1. confermava la sentenza del Tribunale di Trento con la quale AT ZO era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 400,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di truffa in danno di GA RA, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile 1.1Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il difensore di AT deducendo come erroneamente fosse stata ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Trento anziché quella del Tribunale di Mantova, luogo di residenza dell'imputato; infatti, la consumazione del delitto di truffa postulava che il profitto dell'azione truffaldina fosse entrato nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente, e quindi quando i bonifici effettuati da GA erano arrivati alla banca di Londra, non essendo sufficiente la fuoriuscita dello stesso da quella della persona offesa;
visto che il reato si era consumato all'estero, si doveva fare riferimento ai criteri di cui all'art.9 cod.proc.pen., ma la Corte di appello aveva errato nel ritenere che, essendo la stipula del contratto di finanziamento avvenuto in Trento, fosse quello "l'ultimo luogo in cui era avvenuta una parte dell'azione", atteso che il suddetto luogo doveva essere riferito ad una azione posta in essere dall'imputato e non dalla persona offesa;
tra l'altro, la stipula del contratto di finanziamento era una condotta successiva alla data di commissione del reato e non era menzionata nel capo di imputazione, ma emersa successivamente, per cui era stato violato il principio secondo cui la competenza per territorio deve essere determinata ex ante;
inoltre, la stessa Corte aveva escluso che il contratto di finanziamento avesse svolto efficacia causale nella determinazione di GA ad eseguire i bonifici, salvo recuperare tale circostanza al fine di individuare il giudice territorialmente competente. Pertanto, facendo riferimento al criterio previsto dal comma 2 dell'art. 9 cod.proc.pen. essendo AT residente in un comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova, era il suddetto tribunale ad essere competente;
erroneo era anche il riferimento all'art. 6 cod.pen., posto che la norma applicabile era semmai l'art. 10 comma 3, che prevede che nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso in parte all'estero, la competenza deve essere determinata ai sensi degli artt.8 e 9 cod. proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 L'ar. 6 comma 2 cod.pen. prevede che "Il reato si considera commesso nel territorio dello stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi 2 funим avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione ° dell'omissione", mentre l'art. 9 comma 1 cod.proc.pen. dispone che "Se la competenza non può essere determinata a norma del'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione." Come già rilevato da giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. 13916/2014), il delitto di truffa deve essere configurato come un reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata, posto che la condotta è destinata necessariamente a protrarsi nel tempo prima che il reato si sia perfezionato in tutti i suoi elementi: infatti, come correttamente argomentato dal giudice di primo grado, vi sono quattro elementi costitutivi del reato, da individuarsi negli artifici e raggiri, nell'induzione in errore del soggetto passivo, nell'atto di disposizione patrimoniale da parte di quest'ultimo e nell'ingiusto profitto conseguito dal soggetto attivo;
la truffa è pertanto un reato a condotta frazionata, nel senso che è caratterizzata da eventi che continuano a prodursi nel tempo, sorretti da una iniziale ideazione. Così ricostruita la fattispecie criminosa, e quindi appurato che la stessa è composta da eventi diversi che si succedono nel tempo, (artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto), si deve rilevare come i tre primi eventi sopra indicati si siano sicuramente verificati nel territorio dello Stato, posto che il ricorrente ha dapprima posto in essere gli artifici e raggiri qualificandosi come imprenditore in grado di procurare finanziamenti a buone condizioni, inducendo quindi la persona offesa GA a stipulare un contratto di finanziamento e ad effettuare quattro bonifici del'importo di € 120.000,00 in favore di AT;
trovano quindi applicazione sia l'art. 6 cod.pen. sopra richiamato, in quanto parte dell'azione è avvenuta in Italia, sia il primo comma dell'art. 9 cod. proc.pen., con conseguente competenza del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione, e cioè del luogo in cui è stato effettuato il bonifico (Trento); il criterio indicato dal 2° comma dell'art. 9 cod. proc.pen. è infatti residuale rispetto a quello del primo comma, opera cioè solo quando (e non è questo il caso in esame) cui non sia possibile determinare la competenza a norma del primo comma del citato articolo. Deve quindi essere enunciata la seguente massima: "nel caso in cui anche uno solo degli eventi del reato di truffa (artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dello stato, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti eventi" 3. Il ricorso,pertanto, deve essere rigettato. fm Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 01/02/2017 hoteller Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Giovanni Diotallevi ІН ИЛ DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 MAR. 2017 MAD Cancelliere CANCELLIERE Claudia Planetli T O N An 4