Sentenza 5 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5402 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 05402 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto F- Lavoro Composta dagl Dott. Ettore MERCURIO Presidente- R.G.N. 15883/ F -11925 BATTINIELLO Dott. Bruno Consigliere | Cron. -- Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI UA.29/11/02 J. - Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO |.. ha pronunciato la seguente SEN TENZA -- sul ricorso proposto da: - - -- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA !-- - - SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro | -- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA | --- FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, ! rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 11 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro | FOSSATI PIETRINA 0 PIERINA, già elettivamente I domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo ― -- dell'avvocatostudio 2002 SALVATORE CABIBBO, che la -- ---- ― e difende, giusta delega in calce alla rappresenta 4971 -1- + copia notificata del ricorso, e da ultimo d'uffico | presso la Cancelleria della Corte Suprema di -- | Cassazione;
resistente con mandato -- avverso la sentenza Π. 268/00 del Tribunale di I -- ALESSANDRIA, depositata il 16/05/00 R.G.N. 1687/99; -- ! udita la relazione della causa svolta nella pubblica -- 'udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni ■ AMOROSO;
一十 --- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore + -- - -- Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -+ -1 --! -2- 15883/2000 r.g.n. ud. 29 novembre 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso in data 20.12.1999 1'I.N.P.S. proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza del giudice del lavoro presso il tribunale di Alessandria, n. 331/99 del 19.10.1999, con cui, in accoglimento del ricorso presentato da Fossati Pietrina, I'L.N.P.S. veniva condannato a corrispondere alla ricorrente sulla pensione indiretta n. 1068326 gli aumenti percquativi a decorrere dal 1.1.1996, data alla quale l'aumento era stato negato dall'I.N.P.S. in base al divieto del cumulo tra rendita I.N.ALL. e pensione indiretta, introdotto dall'art. I comma 43 della legge 8.8.1995 n. 335. Si costituiva in giudizio Fossati Pictrina, sostenendo la infondatezza dell'impugnazione ed evidenziando che il divieto del cumulo invocato dall'I.N.P.S. non era applicabile alla fattispccie;
la pensione indiretta, di cui essa cra titolare, quale coniuge superstite, non aveva infatti a presupposto lo stesso evento invalidante (infortunio sul lavoro) che aveva determinato l'attribuzione della rendita I.N.A.I.L. al coniuge deceduto e, dopo la morte di questi, alla moglie superstite. Il tribunale con sentenza 31 marzo -16 maggio 2000 rigettava l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese di giudizio. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'Istituto con un unico motivo di impuguazione. L'intimata ha depositato solo la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia la violazione dell'art. 1, comma 43, della legge n.335 del 1995. Secondo la difesa dell'INPS deve ritenersi opcrante l'incumulabilità della pensione ai superstiti con la rendita INAIL prevista dall'art. 1, comma 43, Icgge 335/95 citata. 15883/00 r... 3 ed. 29 nov. 2000? Infatti la richiamata disposizione stabilisce che la pensione di reversibilità è incunulabile con la rendita INAIL, quindi non può fare riferimento all'evento morte, riconducibile al fatto invalidante. Erroneamente il Tribunale ricollega l'inapplicabilità della norma in questionc alla circostanza che il dante causa risulta titolare di una pensione di vecchiaia per cui "I'Istituto è obbligato alla prestazione in favore dei superstiti a ragione e conseguenza dell'anzianità anagrafica c/o contributiva del loro dante causa". -Tale rilievo secondo la difesa dell'TNPS non è convincente in quanto, pure nella fattispecie della pensione ai superstiti proveniente da pensione di invalidità, l'INPS è obbligato alla prestazione in conseguenza dell'anzianità contributiva del dante causa.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. L'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (rocante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nel disegnare il sistema di calcolo dci trattamenti pensionistici obbligatori c requisiti di accesso ed il regime dei cumuli, prevede - al 43° comma che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malaltia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Aggiunge poi, con disposizione a carattere transitorio, che sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge medesima con riassorbimento sui futuri miglioramenti, Sosticrie la difesa dell'INPS che il divieto di cumulo riguarderebbe anche i trattamenti di riversibilità di vecchiaia i quali non potrebbero concorrere con le rendite INAIL spettanti ai superstiti ex art. 85 t.u. n.1124/65 ove l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'assicurato. 158830.g.n. + 29 20002 Tale tesi interpretativa però come già più volte ha ritenuto questa Corte (Cass. n. 14033 del 27 settembre 2002; n. 16105 del 20 dicembre 2001; n. 7331 del 29 maggio 2001; n. 16129 del 22 dicembre 2000) non può essere accolta perché contrasta sia con L la ratio che con la lettera della disposizione sottoposta al sindacato di legittimità di questa Corte.
2.2. Lo scopo della incumulabilità (totale o parziale), prevista dall'art. 1, comma 43, I. n.335/95, cit., tra prestazione INPS (di inabilità, di reversibilità o assegno ordinario di invalidità) e rendita INAIL è quello di impedire che vengano erogate prestazioni a carico di enti diversi quando tali prestazioni siano originate dal medesimo eventu invalidante c siano liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Ciò risponde ad una scelta del legislatore, ispirata essenzialmente ad un notevole rigore finanziario e giustificata dall'esigenza di contenimento della spesa previdenziale, accentuatasi all'epoca della riforma pensionistica. In mancanza di questa previsione espressa, opererebbe normalmente il cumulo, trattandosi di due assicurazioni distinte (quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quella per invalidità, vecchiaia o superstili), alimentate da distinte contribuzioni, tanto più che le prestazioni a carico dell'INAIL hanno una connotazione marcatamente risarcitoria, che non hanno i trattamenti di inabilità a carico dell'INPS. Però, in un momento contingente di difficoltà della finanza pubblica, il legislatore può porro la regola secondo cui il lavoratore assicurato e parimenti i suoi superstiti possono, per così dire, spendere l'inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale una sola volta, senza che da quella inabilità derivino, come conseguenza sul piano previdenziale, due distinte attribuzioni patrimoniali in senso lato compensative della medesima riduzione di capacità lavorativa e di guadagno. Una finalità analoga ma con una portata più limitata cra già stata perseguita dal legislatore allorché, con l'art. 6 della legge n.222 del 1984, ha previsto l'esclusione del diritto all'assegno privilegiato di inabilità, per causa di servizio, quando per lo stesso evento derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici. 15883/00 rg.n. jul. 20 mm 70001 Non è quindi irragionevole (ex art. 3 Cost.), né viola il procetto dell'art. 38 Cost. una disposizione che, a fronte di un evento invalidante del lavoratore assicurato, appronti un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale, sicché manifestamente infondati sono i dubbi di illegittimità costituzionale dei divieto di cumulo in sé; mentre - può subito dirsi anticipando un rilievo che sarà svolto in seguito tali dubbi insorgerebbero ove il divieto di cumulo fosse esteso si da operare anche tra il trattamento derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionalc ed altra prestazione previdenziale, quale il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia, del tutto indipendente da quell'infortunio o da quella malattia.
2.3. Orbene, perché operi il divieto di cumulo in esame, occorre che ci sia la stesso evento invalidante , quale ceniera tra le due prestazioni previdenziali che altrimenti concorrerebbero tra loro. Ossia occorre che l'inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, rilevante al fine di far insorgere il diritto alla rendita INAIL, sia la stessa che viene valutata al fine della spettanza, o meno, di (analoga) prestazione previdenziale a carico dell'INPS. Orbene la morte del lavoratore assicurato, mentre può costituire l'evento di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, non costituisce mai un evento invalidante nel sistema dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti, bensì l'ordinario presupposto del trattamento di reversibilità dei superstiti. L'inabilità, rilevante in tale sistema e che non può concorrcrc con quella presa in considerazione dal parallelo sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è quella derivante da un evento diverso dalla morte ed affcrente direttamente al lavoratore assicurato;
la quale poi, in caso di morte di quest'ultimo, può comportare un'attribuzione patrimoniale indiretta in favore dei superstiti (quale appunto il trattamento di reversibilità delle pensioni di inabilità) ed è questa che conscrva, anche in capo ai superstiti, quella connotazione di sovrapposizione al trattamento riconosciuto all'INAIL in conseguenza dello stesso originario evento invalidante. 15883/00 r.g.n. d. 29 Nov 20002 Ed allora quando il cit. comma 43 dell'art. 1, nell'elencare le prestazioni a carico dell'INPS, considerate in riferimento al divieto di cumulabilità così posto, richiama le pensioni di reversibilità (unitamente alle pensioni di inabilità e all'assegno ordinario di invalidità), non si riferisce agli ordinari trattamenti di reversibilità delle pensioni di vecchiaia, in quanto appunto la morte del pensionato di vecchiaia non può considerarsi evento invalidante>>, nè il trattamento è dovuto solo a condizione che l'evento- morte sia legato con nesso di causalità all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale del titolare della pensione diretta, così come invece l'art. 1, comuna 43, cit. richiede che sia. L'evento-morte nel trattamento di vecchiaia è un fatto neutro che non altera il regime di cumulo del quale in ipotesi si trovi a beneficiare il titolare della pensione diretta che sia anche titolare di rondita vitalizia a carico dell'INAIL. Non rileva affatto, al fine della spettanza del trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia, distinguere secondo che il titolare diretto, già parimenti titolare di rendita INAIL, sia deceduto proprio a causa dei postumi dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, ovvero per una causa del tutto diversa. In entrambe le ipotesi spetta indistintamente il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia ai superstiti, mentre il quid pluris costituito eventualmente dal nesso di causalità tra la morte e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale rileva unicamente sul versante della spettanza, o meno, della rendita vitalizia INAIL ai superstiti (art. 85 d.P.R. n. 1124/65). Quindi il riferimento del comma 43 dell'art. I alla reversibilità deve intendersi come fatto solo a quella originata dalla titolarità del dante causa di trattamento a carico dell'INPS (quale appunto la pensione di inabilità) derivante da infortunio o malattia professionale che abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL. In tal caso la morte del pensionato per ragioni legate con nesso eziologico all'infortunio o alla malattia professionale lascia persistere il divieto di cumulo anche per i superstiti che, al pari del titolare diretto, si trovano a bencficiare contemporancamente del trattamento di reversibilità e della rendita a carico dell'INAIL. Il cit. comma 43 dell'art. 1 non si riferisce invece alla pensione di vecchiaia: come il pensionato diretto cumula talc trattamento con l'(eventuale) rendita vitalizia a carico dell'INAIL, cosi i suoi superstiti cumuleranno tali due trattamenti sempre che ricorrano i distinti presupposti per la loro attribuzione. 15833/00 ... 7 4 23 nov. 20007 2.4. Non senza consideraro poi sul piano più strettamente dell'interpretazione letterale che il riferimento ai trattamenti di reversibilità è preceduto da quello alle pensioni di inabilità e seguito da quello all'assegno ordinario di invalidità, collocazione questa che mostra una matrice comune (quello del trattamento di inabilità) ed un'esigenza più mirata: quella di estendere il regime del divieto di cumulo dai trattamenti diretti a quelli indiretti, ma sempre aventi come presupposto l'inabilità o non già la vecchiaia perché è l'inabilità, e (ovviamente) non la vecchiaia, che può trarre origine da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale come richiesto, sempre sul piano dell'interpretazione letterale, dalla disposizione in esame che appunto parla di trattamenti di pensioni di (...) di reversibilità (...), liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale>>. D'altra parte, quando il legislatore ha invece inteso riferirsi al regime di cumulabilità del trattamenti di riversibilità in generale, liquidati a prescindere dal fatto che la morte sia, o meno, conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, lo ha fatto espressamente come nella fattispecie del precedente comma 41 del medesimo art. 1. 2.5. Il ricorso devo pertanto essere respinto. Non occorre provvedere sulle spese in mancanza di difesa della parte intimata.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle speso. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2002 Consigliere cstensore 11 Presidente ** (Ettore Mercutморе GiovanniGiovanni Amoroso в IL CANCELLIERT Depositato in Cancelleria 5 APR 2003 999), CANCELLIERE 815353/00.g.n. 20 ms