Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2001, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
047 59 /0 1 E N O I Z её A R T S I G E IR.G.N. 5997/98 R . R t . A P A T . D . D B L E A E A T T D I N 1 Ud. 22/2/2001 I REPUBBLICA ITALIANA R E S 3 S E 1 N E E T . S Cron. 10 176 A N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE TRIBUTARIA composta dai signori: dott. Enrico PAPA presidente dott. Enrico ALTIERI consigliere dott. PE MARZIALE cons, relatore dott. Antonio MERONE consigliere dott. PE FALCONE consigliere Tributi/IVA/attività ha pronunciato la seguente: d'impresa/ debitore d'imposta /affitto SENTENZA d'azienda sul ricorso proposto da: IO ROTUNNO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo n. 33, presso lo studio dell'avv. Franca Faiola, unitamente all'avv. Walter Tammetta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliața in Roma, Via dei Portoghesi . N PE AL 1 3 3 3 n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende giusta come per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 8/37/98 del 26 febbraio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2001 dal relatore cons. dott. PE AL;
Uditi, per le parti, l'avvocato Tammetta e l'avvocato dello Stato De Bellis;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con cinque avvisi di accertamento emessi îl 22 novembre 1982, l'Ufficio Provinciale IVA di Latina accertava a carico del signor VA NO per gli anni 1976-1981 maggiori imposte dovute ai fini IVA in relazione ad operazioni imponibili ONE non dichiarate effettuate nell'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti;
che il contribuente, con ricorsi depositati il 15 marzo 1983, impugnava tali avvisi, deducendo, in particolare, che la stazione PE AL 2 di servizio era stata da lui data in affitto fin dal 1967 e che pertanto i redditi conseguiti dalla sua gestione non potevano essere a lui riferiti;
che all'udienza del 24 gennaio 1997 il suo difensore chiedeva termine a difesa, anche al fine di depositare motivi "aggiunti" ai sensi dell'art. 24, terzo comma, d.lgs. n. 546/92; che la Commissione, senza pronunciarsi esplicitamente su tale richiesta, rigettava il ricorso;
che il contribuente proponeva appello dolendosi, in particolare, che la (implicita) reiezione dell'istanza di rinvio lo aveva privato della possibilità di essere adeguatamente assistito dal proprio difensore;
che la Commissione tributaria regionale respingeva l'appello, senza tuttavia pronunciarsi su tale questione preliminare;
che il contribuente chiede la cassazione di tale sentenza con tre motivi di ricorso, al cui accoglimento l'Amministrazione finanziaria resiste. Motivi della decisione che, con il primo motivo, il ricorrente - denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 12, 24, 34, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 assume: a) che il mancato accoglimento, da parte - PE AL 3 della Commissione provinciale, della richiesta di rinvio della trattazione della causa finalizzata alla presentazione di motivi aggiunti aveva determinato la nullità della sentenza successivamente emessa per vizio del contraddittorio;
b) che la causa avrebbe dovuto essere quindi rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 59, primo comma, lett. b); c) che, avendo invece la Commissione tributaria regionale trattenuto la causa e deciso nel merito, anche tale seconda sentenza sarebbe ritenersi viziata da nullità; che, da quel che si ricava dal verbale dell'udienza del 24 gennaio 1997, la richiesta di rinvio formulata in quell'occasione dal difensore del contribuente era stata giustificata dall'esigenza di "meglio predisporre la difesa" e non era stata quindi riferita specificamente riferita alla presentazione di "motivi aggiunti" ai sensi dell'art. 24, terzo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; che, non essendo pertanto il rinvio obbligatorio, la denunziata nullità della sentenza impugnata non sussiste;
che del pari infondati sono il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, con i quali il contribuente il contribuente denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1350 c.c. e dell'art. 16, d.l. 26 ottobre PE AL 4 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 134, nonché vizio di motivazione -censura la sentenza impugnata per non aver considerato: - che l'affitto degli impianti può risultare anche da un accordo verbale;
che la mancata concessione della licenza all'affittuario non priva tale intesa del proprio valore giuridico;
che l'affidamento della gestione dell'impianto ad un terzo trasferisce all'affittuario tutti i poteri inerenti alla direzione dell'impresa, con autonomia rispetto al concedente é la conseguente assunzione del rischio di impresa;
che, dovendo le operazioni di carico e scarico del carburante + essere effettuate in nome del gestore dell'impianto titolare della licenza di esercizio (art. 16, non comma, d.l. 745/70, cit., in relazione all'art. 3, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, ora abrogato dall'art. 68, d.lgs. 26 AZION ottobre 1995, n. 504), il rilascio di quest'ultima costituiva il presupposto per l'imputazione giuridica di tali operazioni anche agli effetti dell'IVA, essendo l'applicazione di tale imposta riferita al soggetto in nome del quale le operazioni imponibili sono effettuate (artt. 17, 21, n. 1, d.p.r. 633/72); PE AL L che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto, con apprezzamento di fatto la cui esattezza non può essere riconsiderata in questa sede di legittimità, non raggiunta la prova che la gestione dell'impianto fosse effettuata in nome dell'affittuario, invece che del NO;
che la stessa Commissione ha dato conto, in modo congruo, delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, ponendo in evidenza che la licenza era stata sempre intestata al NO e che quest'ultimo, dopo la verifica della Guardia di Finanza, aveva "impiantato" la contabilità IVA;
che le sentenze di questa Corte richiamate dalla difesa del ricorrente sono inconferenti, in quanto esse si riferiscono alla diversa ipotesi in cui l'impianto di distribuzione sia stato affidato in gestione ad un terzo da parte del concessionario, secondo quanto previsto dall'art. 16, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034; che anche il secondo e il terzo motivo sono pertanto infondati;
che il ricorso deve essere quindi rigettato in ogni sua parte;
che le spese seguono la soccombénza e possono essere liquidate come in dispositivo. PE AL 6
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questa ulteriore fase, che liquida in complessive L. 2.650.000, oltre quelle prenotate a debito, ivi comprese L.
2.500.000 per onorari. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2001. Il Presidente L'estenfytury Zmico щих IL CANCELLIERE C1 Osvaldo CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 30 MAR. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 OsvaldoCA O I Z A S E N 6 8 O 9 I 5 1 Z . / A 4 N / R - 6 A T 2 I S B . I R . R G . L A P E L . T R A D U . L B B A E I A D D T R A I E S I T 1 T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A PE AL 7 M