Sentenza 2 luglio 2003
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, deve ritenersi "atto sessuale", previsto dall'art.609 bis cod.pen., oltre al coito di qualsiasi natura, ogni atto diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente. Ne consegue che per la configurabilità del reato occorre la contestuale presenza di un requisito soggettivo, consistente nel fine di concupiscenza (ravvisabile anche nel caso in cui l'agente non ottenga il soddisfacimento sessuale), e di un requisito oggettivo, consistente nella concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o soddisfare la brama sessuale dell'agente (in applicazione di tale principio la Corte ha ravvisato il suddetto reato nella condotta dell'agente consistita in toccamenti e palpeggiamenti in zone erogene della vittima non consenziente, in quanto invasiva dell'altrui sfera sessuale e motivata da finalità di libidine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2003, n. 36758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36758 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento