Sentenza 20 dicembre 1999
Massime • 1
Nel procedimento pretorile, poiché la sottoscrizione, da parte dell'ausiliario del pubblico ministero, del decreto di citazione a giudizio non è funzionale a conferire esistenza giuridica, e quindi piena efficacia, all'atto, bensì ad attestarne ufficialmente l'autenticità, e cioè la riferibilità, in termini di certezza, al magistrato da cui esso proviene, la sua mancanza non ne determina, a differenza dell'assenza di sottoscrizione da parte del P.M., la nullità, ma costituisce solo un'irregolarità formale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/1999, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 20/12/1999
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROSSI BRUNO " N. 1174
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 33986/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
CORTE APPELLO di SALERNOnei confronti di:
OZ NA N. IL 18.05.1950
avverso sentenza del 31.05.1999 CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno avverso la sentenza emessa il 28.6.1999 dalla predetta Corte, con la quale è stata dichiarata la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo aveva definito, emessa il 26.3.1996 dal Pretore di Salerno - Sez. Dist. di Roccadaspide - affermativa della responsabilità di PO RO in ordine al reato di danneggiamento seguito da incendio, commesso in Felitto il 15.9.1992.
La Corte salernitana aveva rilevato che il decreto di citazione a giudizio, emesso dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Salerno, era mancante della sottoscrizione dell'ausiliario del P.M., e che tale vizio costituiva nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ai sensi degli artt. 178, lett. b), e 179 c.p.p., risolvendosi in un difetto della iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale. Denuncia il P.G. ricorrente violazione di legge, rilevando che la decisione poggiava su una erronea interpretazione di alcuni arresti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità, dovendosi invece ritenere, anche alla luce della giurisprudenza di questa stessa Corte, che la mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario in un atto del processo, lungi dal comportare una nullità assoluta ed insanabile, costituisce null'altro che una semplice irregolarità dell'atto stesso.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è fondato e va accolto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Appello di Salerno, la sottoscrizione dell'ausiliario del P.M. sul decreto di citazione a giudizio, previsto dall'art. 126 c.p.p., applicabile nella specie in via analogica, non è finalizzata a conferire esistenza giuridica e, quindi, piena efficacia all'atto, bensì ad attestarne ufficialmente l'autenticità, ossia la riferibilità, in termini di certezza, al magistrato da cui esso proviene.
Nella specie la sicura provenienza dell'atto in questione dal sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Salerno non era stata messo in dubbio da alcuno, tanto più che sul documento era stato apposto un timbro con la indicazione del nome e del cognome del magistrato che aveva provveduto alla sottoscrizione del decreto di citazione, attribuibile quindi con certezza alla paternità di un magistrato in servizio presso la suddetta Procura Circondariale.
Ora, essendo l'autenticità dell'atto pacifica ed incontestata, la mancata assistenza da parte dell'ausiliario, prevista in via generale dall'art. 126, non può integrare, in mancanza di una specifica disposizione che la preveda, una nullità dell'atto stesso ne' relativa, ne' di tipo intermedio, ne', tanto meno, assoluta, come invece affermato dalla Corte di Appello di Salerno.
L'esattezza di tale affermazione si ricava anche dal contenuto dell'art. 555 c.p.p. che, alla lettera "h", qualifica la sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio avanti il pretore, oltre che da parte del pubblico ministero, anche da parte dell'ausiliario come uno dei requisiti di tale decreto, ma non la ricomprende tra quelli, la cui mancanza determina, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 555, la nullità del decreto.
Vi è dunque una chiara voluntas legis tesa ad escludere dal novero delle nullità la mancata sottoscrizione del decreto di citazione da parte dell'ausiliarlo del P.M.-
Nè può equipararsi la mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario all'assenza di quella del pubblico ministero. Mentre, infatti, la mancanza della sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero determina - essa sì - la nullità assoluta dell'atto, oltre che in virtù del principio generale ricavabile dagli artt. 110 e 142 c.p.p., anche ai sensi dell'art.179, primo comma c.p.p., in quanto concernente l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, la mancata apposizione della sottoscrizione da parte dell'ausiliario, in assenza di una disposizione che la preveda, non comporta alcuna nullità, e rappresenta soltanto una irregolarità formale.
Ciò si ricava indirettamente e per implicito anche dalla giurisprudenza di questa Corte che, in relazione alla mancata sottoscrizione dei verbali di udienza o dei verbali di dichiarazioni rese al GIP o al P.M., redatti e sottoscritti dal solo magistrato ma non anche dall'ausiliario, ha statuito che non sussiste alcuna ipotesi di nullità, ma si configura una mera irregolarità, dal momento che, ai fini della efficacia giuridica dell'atto, è richiesta, a pena di nullità, soltanto la sottoscrizione del pubblico ufficiale da cui l'atto proviene (v., fra le tante, Cass., Sez. IV, sent. n. 3352 del 11-02-1998, Baci;
Sez. VI, sent. n. 7577 del 29.7.1996, Aragozzini ecc.). Gli arresti giurisprudenziali cui si fa riferimento nella sentenza impugnata vanno correttamente interpretati come affermanti il principio secondo cui il decreto di citazione a giudizio avanti il pretore ha efficacia interruttiva della prescrizione solo a partire dalla data di sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario, e non hanno affrontato affatto, ex professo, il tema relativo agli effetti della sottoscrizione dell'atto da parte del solo pubblico ministero.
In particolare, la frase contenuta nella sentenza n. 13390 del 18-12- 1998 delle Sez. Un., ric. Boschetti, secondo cui "la sottoscrizione dell'ausiliario è volta a certificare l'autenticità dell'atto anche avuto riguardo alla data", non va estrapolata dal contesto, ma va inquadrata nel caso specifico, nel quale il decreto era stato regolarmente sottoscritto anche dall'ausiliario, e va inserita nel discorso complessivo seguito dalla Corte Suprema, il cui significato è stato riassunto nella massima ufficiale come segue: "Nei procedimenti pretorili il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione, che deve individuarsi in quella in cui l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, secondo quanto prevede l'art. 555 del codice di procedura penale, comma primo, lett. h), e non già dalla data della sua notificazione".
In altri termini si è voluto soltanto sottolineare che la interruzione della prescrizione si verifica alla data della sottoscrizione dell'atto, così come di norma deve avvenire, da parte del P.M. e dell'ausiliario, ma non addirittura che il decreto di citazione acquista giuridica esistenza con la sottoscrizione anche dell'ausiliario.
Si tratterebbe di una affermazione in contrasto, oltre con i principi generali che presiedono alla formazione degli atti, con il principio della tassatività delle nullità espressamente enunciato dal vigente codice di rito.
Avuto quindi riguardo alle argomentazioni di cui sopra, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno ed in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno, che si uniformerà ai principi come sopra stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000