Sentenza 8 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2003, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
UD. 02.10.2002 Reg. Gen. N. 4436/00 REPUBBLICA ITALIANA 1 0 0 0 64 /03 SUPREMA DI CASSAZIONE LA Слои 65 SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 28 Presidente Dott. Mario SPADONE Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 4436/00 proposto Oggetto: Ripristino servitù passaggio. da VA AN e NE NA ved. VA, elettivamente domiciliate in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Ripa di Meana che uni- tamente all'Avv. Domenico Piacenza le difende come da procu- ra a margine del ricorso. RICORRENTI
contro
MO RE e UT AR in MO. INTIMATI 1268/02 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di To- rino n. 7/99 del 13.10.1998 / 07.01.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02.10.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Stefa- no Schirò che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 13.06.1995, OR LV e NA EL convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Tori- no ND OM e MA CA esponendo che con atto 31.5.1984 VI LV (dante causa di OR LV) e NA EL avevano venduto ai convenuti una casa sita in Torino strada Settimo n. 104, riservandosi il diritto di ser- vitù di passaggio pedonale e carraio per accedere a detta stra- da a favore di un locale adibito ad autorimessa di loro pro- prietà che si affacciava sul cortile venduto unitamente all' im- mobile. Assumevano gli attori che i convenuti, dopo l'acquisto, avevano innalzato alcuni bassi fabbricati restringendo di fatto lo spazio di manovra degli autoveicoli nell'entrare e uscire dall' autorimessa ed avevano successivamente ampliato tali fabbri- cati rendendo quasi impossibile la manovra di uscita. Chieda- no, pertanto, la condanna dei convenuti alla rimozione delle costruzioni che rendevano impossibile o comunque difficoltoso 2 l'esercizio della servitù di passaggio, con ripristino dello stato dei luoghi. Costituitisi, i convenuti contestavano la domanda negando di aver costruito i bassi fabbricati di cui all'atto di citazione. Assumevano che in loco prima dell'acquisto esisteva soltanto un basso fabbricato che non era stato menzionato nell'atto di compravendita perché abusivo ma che era stato condonato nel 1986. Tale basso fabbricato non era stato modificato e le at- tuali dimensioni corrispondevano a quelle originarie. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva esple- tata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale condannava i convenuti a smussare lo spigolo della tettoia del suddetto bas- so fabbricato ed ad arretrare il bordo dell'aiuola, con relativa variazione dell'angolazione del bordo stesso, così come indi- cato dal c.t.u. e poneva le spese del giudizio a carico dei con- venuti. Con sentenza n. 7/99 del 13.10.1998/07.01.1999, la Corte d'appello di Torino rigettava il gravame della LV e dalla EL, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale, anche se con diversa motivazione, e, in accoglimento dell' ap- pello incidentale del OM e della CA, compensava per intero le spese del giudizio di primo grado, ponendo quelle di secondo grado a carico delle appellanti principali. A fondamento della sua decisione, la Corte distrettuale as- sumeva che il primo motivo d'appello non poteva essere ac- colto in quanto non sussisteva il dedotto vizio di contradditto- rietà, avendo il Tribunale affermato essere ininfluente accerta- re le dimensioni originarie del basso fabbricato perché con le modifiche proposte dal c.t.u. era comunque garantito il pas- saggio conforme al titolo. Anche il secondo motivo era infon- dato perché il dedotto capitolo di prova (n. 4 circa l'attuale im- possibilità di passaggio) non poteva essere ammesso in quanto generico e contenente giudizi;
in ogni caso risultava contrad- detto dall'esperita c.t.u. che aveva accertato essere il passaggio praticabile e l'uscita possibile con manovra di retromarcia uti- lizzando un'autovettura di dimensioni medie. Pure il terzo motivo era da respingersi perché - pur non essendo irrilevante, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, conoscere lo stato dei luoghi esistente al momento della costituzione della servitù, con riferimento sia alla capienza del fondo dominante (garage) sia alla concreta possibilità di passaggio e di manovra con autovettura - tuttavia le appellanti nessuna prova avevano dato sullo stato dei luoghi al momento della costituzione della servitù e il c.t.u. aveva stabilito l'impossibilità di un simile ac- certamento. Il modulo della servitù era quello risultante dall' attuale stato dei luoghi, non essendo stato provato che, al momento della costituzione del diritto, il basso fabbricato avesse minori dimensioni in modo tale da rendere più agevole la manovra di uscita con l'autovettura dal garage delle appel- lanti. Infine la Corte d'appello riteneva irrilevante che il fondo dominante (garage) avesse dimensioni tali da poter ospitare un'autovettura di maggiori dimensioni rispetto a quella fornita dalle appellanti al c.t.u., dal momento che quando fu costi- tuita la servitù esisteva già nel cortile un basso fabbricato di cui senza dubbio le parti avevano tenuto conto, poiché nel ti- tolo avevano fatto espresso riferimento alla situazione di fatto dell'immobile ed avevano limitato la costituzione della servitù al passaggio “sull'area destinata a cortile” (e, non quindi sull' area occupata dal basso fabbricato), passaggio che avrebbe dovuto essere esercitato "in modo da arrecare il minor danno possibile al fondo servente". Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassa- zione OR LV e NA EL in base a cinque moti- vi, illustrati da memoria. Gli intimati ND OM e MA CA non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE A sostegno dell'impugnazione le ricorrenti deducono:
1. Errore in procedendo e conseguente errore in giudicando. Vizio radicale della parte motiva (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Le ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per aver rite- nuto: a) che non era stata richiesta la prova per interpello e testi sul capo n. 3, senza considerare che la menzione ai capi 2-4 (e non 2 e 4) includeva anche il capo n. 3; b) che l'espres- sione "innalzare un basso fabbricato" era equivalente a quella di "esistenza di un manufatto amovibile" e che detto manu- fatto "amovibile” non era stato modificato dai coniugi OM dopo la costituzione della servitù di passaggio;
c) che la tettoia costruita dai OM era al momento della vendita già esistente e nelle stesse dimensioni spaziali attuali.
2. Irrazionalità e manifesta contraddittorietà della parte motiva della impugnata decisione. Violazione di legge sotto di- versi profili. Assumono le ricorrenti che la decisione della Corte d'appello soffre di irrazionalità e contraddittorietà laddove ha ritenuto da un lato che l'accertamento della situazione dei luoghi al momento della costituzione della servitù era irrilevante e dall'altro che la situazione attuale era conforme al titolo, ri- prendendo e facendo proprio il ragionamento del Tribunale, senza considerare che la conformità al titolo presupponeva che i luoghi non fossero stati mutati.
3. Ulteriore errore in procedendo (art. 360 n. 3 c.p.c.) per le non corretta valutazione delle risultanze di causa e per errata reiezione degli incombenti istruttori ritualmente formulati. 6 Conseguente errore in giudicando vizio motivazionale e per contraddittorietà (art. 360 n. 5 c.p.c.). Secondo le ricorrenti, la Corte d'appello, nell'asserire che la tettoia dei OM sarebbe esistita già al momento della costru- zione della servitù, non avrebbe spiegato da dove avrebbe tratto tale convincimento. Al riguardo la Corte d'appello avrebbe dovuto ammettere la prova per interpello e per testi formulata ai capi 3) e 4), essendo incongrua la motivazione con cui ha ritenuto inammissibile simile prova, perché era da escludere l'ipotesi della tardività in ordine al capo 3); mentre risultava errato, contraddittorio ed illogico l'assunto che il ca- po 4) era generico e relativo a valutazioni o giudizi. Altro errore commesso dalla Corte d'appello sarebbe quello di non aver ammesso un supplemento o rinnovo della c.t.u. al fine di ac- certare le modalità d'esercizio della servitù in relazione alla dimensioni del fondo dominante.
4. Erronea valutazione delle risultanze di causa: errore mo- tivazionale per irrazionalità e contraddittorietà manifesta. La Corte d'appello mentre da un lato ha ritenuto che non era irrilevante conoscere lo stato dei luoghi esistente al mo- mento della costituzione della servitù, dall'altro ha affermato che le appellanti LV e EL nessuna prova avevano fornito di tale originario stato dei luoghi, senza considerare che era stato prodotto in giudizio il titolo costitutivo della ser- 7 vitů, dal quale risultava l'assoluta inesistenza di qualsiasi basso fabbricato posizionato nel cortile e in particolare l'as- soluta inesistenza del basso fabbricato poi costruito dai con- venuti. La Corte d'appello senza valutare l'esibito titolo docu- mentale in tutta la sua effettiva portata si è limitata sempli- cemente a dar rilievo alla sola frase che “La servitù dovrà esse- re esercitata in modo da arrecare il minor danno possibile al fondo servente", dimenticando che il fondo servente era il cor- tile, dove non esisteva alcuna costruzione né legale né abusi- va. Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che al momento della costituzione della servitù esisteva un basso fabbricato (tettoia); ma quant'anche effettivamente esistente, non ne poteva tener conto perché le parti nel rogito non ne avevano fatto alcuna menzione né diretta né indiretta, ed ave- vano espressamente escluso che la vendita andasse oltre quanto emergente dai precisi dati catastali menzionati nell' atto pubblico.
5. Violazione di legge sotto diversi profili ed in particolare dell'art. 15 della legge n. 10/1997 (vecchio testo). Ulteriore vi- M zio motivazionale. La Corte d'appello non ha considerato che il basso fabbri- cato (tettoia) essendo abusivo non avrebbe potuto avere alcun effetto in riferimento alla determinazione dei limiti dell' eserci- zio della costituenda servitù, essendo giuridicamente inesi- 8 stente ex lege (art. 15 1. n. 10/97). Conseguentemente la Corte d'appello non poteva ritenere indifferenti le dimensioni del fondo dominante ed il suo possibile utilizzo con un'autovettu- ra di grandi dimensioni in base all'originaria esistenza sul cortile del basso fabbricato (tettoia), dato che tale fabbricato era tam quam non esset dal punto di vista del diritto. Infine la tesi della Corte d'appello appare ancora contrad- dittoria laddove da una parte assume che l'esercizio della ser- vitù deve avvenire con il minor danno possibile al fondo ser- vente (quindi senza rimuovere la tettoia), e dall'altro sostiene che la tettoia non faceva parte del fondo servente, essendo un'area a parte, insistendo la servitù di passaggio solo sul cortile. A) I primi quattro motivi, da trattare congiuntamente in ra- gione della loro connessione, sono infondati perché, sotto l'apparente profilo di errori in procedendo e in giudicando ov- vero di vizi motivazionali, prospettano una diversa lettura degli atti processuali e della realtà fattuale. A.1) Invero, per quanto riguarda le risultanze processuali, in particolare i mezzi di prova, correttamente la Corte d'appello in ordine al capo 4) non ha ammesso le circostanze dedotte per- ché ritenute, oltre che tardive, generiche e implicanti valuta- zioni e giudizi. Le contestazioni delle ricorrenti sono sterili 9 perché sollecitano un inammissibile nuovo riesame e apprez- zamento. Del pari giustamente la Corte d'appello ha ritenuto inam- missibile il capo 3) perché questo non aveva formato oggetto di deduzione probatoria e perché, in ogni caso, si riferiva a circo- stanze smentite dalle stesse appellanti nell'atto di appello, do- ve (pag. 4) avevano dato per pacifico che originariamente, quando fu costituita la servitù, già esisteva un basso fabbri- cato sull'area cortilizia. Le ricorrenti non hanno contestato tale ultima affermazione. A.2) In ordine alla realtà fattuale la Corte d'appello, dopo aver spiegato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tri- bunale, non era affatto irrilevante accertare lo stato dei luoghi esistente al momento della costituzione della servitù, con rife- rimento sia alla capienza del fondo dominante (garage) sia alla concreta possibilità di passaggio e manovra con autovettura, ha osservato che le appellanti LV e EL nessuna prova avevano dato di tale stato dei luoghi al momento della costituzione della servitù, aggiungendo che il c.t.u. aveva evi- denziato l'impossibilità di un simile accertamento, non essen- do stata, tra l'altro, allegata all'atto pubblico la planimetria, ed era giunto alla conclusione che le dimensioni attuali del basso fabbricato erano quelle che esistevano al momento della co- stituzione della servitù di passaggio. In conseguenza di ciò la 10 Corte d'appello ha ritenuto che il modulo della servitù era quello risultante dall'attuale stato dei luoghi, non essendo stato provato che, al momento della costituzione del diritto, il basso fabbricato avesse dimensioni minori in modo da rendere più agevole la manovra di uscita con l'autovettura dal garage. Aggiungendo che tale stato dei luoghi non era impeditivo ma soltanto ostativo all'esercizio della servitù e che al riguardo erano sufficienti le opere proposte dal c.t.u., dovendo il pas- saggio essere esercitato, secondo il titolo, in modo da arrecare minore danno possibile al fondo servente. Alla luce di tali considerazioni sono, pertanto, da escludere sia i dedotti errori in procedendo e in giudicando sia i pro- spettati vizi motivazionali. A.3) Per il resto è sufficiente osservare che tutti gli altri rilie- vi delle ricorrenti cadono o su circostanze irrilevanti o su ar- gomentazioni estranee a quelle svolte dalla Corte d'appello. Rientra poi nel potere discrezionale del giudice di merito di- sporre o non un supplemento di perizia ovvero una nuova c.t.u, anche perché il giudice non è tenuto ad ammettere ulte- 洲 riori accertamenti, allorché sulla base degli elementi già acqui- siti al processo sia in grado di formarsi un convincimento (Cass. 20.6. 1994 n. 5925); e nella specie la Corte d'appello ha ritenuto di poter sicuramente decidere sulle modalità di eser- 11 cizio della servitù in base agli accertamenti del c.t.u., i cui ri- sultati sono stati pienamente condivisi. B) Il quinto ed ultimo motivo è inammissibile perché pro- spetta questioni totalmente nuove in ordine alla natura abusi- va del basso fabbricato (tettoia) e sue conseguenze, mai prima dedotte, rimaste completamente estranee al giudizio e mai portate alla cognizione dei giudici di merito che al riguardo nessuna indagine hanno potuto svolgere. E' principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questo Supremo Collegio che i motivi del ricorso per cassa- zione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che siano già state dibattute tra le parti, che abbia- no formato oggetto del giudizio di gravame e che siano dunque già comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle richieste delle parti (Cass.
9.12.1999 n.13819;10.5.1995 n.5106). C) In base alle considerazioni svolte il ricorso va rigettato. ተያ Non si deve provvedere sulle spese di giudizio perché gli in- timati OM e CA non hanno svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 2 ottobre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Elefunk Правни 12 % оди DEPOSITATA ANCELLERIA 2003 Oggi, IL CANCELLIERE a zzo IL CANCELLIERE MA Di Nuzzo Have CORTE SUPREMA CASSAZIONE delle Entrate di Roma 2 il 17-3-2003 presso l'Agenzia Si attesta la registrazione versate del 10 apposta in calce alla copla autentica serie 4 al n. (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) COLLABUNATURE DPCANCELLERIA Roberto Bicch