Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, la desistenza di uno dei concorrenti deve instaurare, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione degli altri compartecipi, un processo causale che arresti l'azione di questi ultimi e impedisca comunque l'evento; se, invece, essa elimini soltanto gli effetti della condotta individuale, non comporta benefici per gli altri compartecipi, le cui condotte pregresse, conservando intatta la loro valenza causale, hanno prodotto conseguenze ormai irreversibili, funzionali alla consumazione del reato o alla configurazione del tentativo punibile.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2013, n. 48128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48128 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO TO - Presidente - del 13/11/2013
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO OM - Consigliere - N. 2506
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 45200/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RA LO N. IL 15/08/1968;
DI RA NC N. IL 10/07/1972;
DI VA N. IL 05/03/1967;
CC MA N. IL 28/06/1979;
avverso la sentenza n. 8582/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 25/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del Cons. Dr. Enzo Jannelli;
Udita la richiesta a del S. Procuratore Generale, Dr. Riello Luigi, per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Uditi i difensori dell'imputato Di IA CO, avv. Lombardo OM, in sostituzione dell'avv. Magro Maria Beatrice, che chiede l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1 - Con sentenza in data 25.1/5.3.2012 la corte di appello di Napoli, in sede di appello promosso e dal del P.M. e, per quel che in questa sede rileva, da Di IA LO, Di IA CO, ND NI e CO RI, in riforma della sentenza di primo grado, emessa il 10.1.2011 dal tribunale di santa Maria Capua Vetere, dichiarava la colpevolezza di Di IA CO, CO RI e ON CO, già assolti in primo grado dai contestati delitti di tentato omicidio aggravato, tra l'altro, ex L. n. 203 del 1991, art. 7 ai danni di VO IN e di detenzione e porto di due pistole (capi A e B dell'imputazione), in ordine ai predetti delitti e, per l'effetto condannava i primi due, Di IA CO e CO RI, alla pena di anni 16 e mesi sei di reclusione, il terzo ON CO, concessagli l'attenuante della dissociazione attiva ex D.L. n. 152 del 1991, art. 8, alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione;
rideterminava per ND NI, già condannato in primo grado alla pena di anni 21 di reclusione in ordine ai delitti contestati di due tentati omicidi sempre ai danni di VO IN, nonché dei due delitti di detenzione e porto di armi da sparo, strumentali ai tentati omicidi contestati, la pena, riducendola ad anni diciotto di reclusione;
confermava infine a Di IA LO la pena inflittagli in primo grado, anni sette di reclusione, per i delitti di tentato omicidio e porto e detenzione di armi da sparo, capi A) e B) attenuati dalla circostanza di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8. 2- In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di secondo grado:
valorizzando le dichiarazioni auto-accusatorie dei collaboratori di giustizia Di IA LO, del fratello Di IA CC, giudicato separatamente in abbreviato, e di ON NO, queste ultime rese per la prima volta in sede di appello, i giudici del gravame hanno ritenuto che il primo, Di IA LO, avesse organizzato, il secondo, Di IA CC, diretto ed eseguito, insieme a Di IA CO, ND NI, ON NO e CO RI, tutti partecipe del clan camorristico Di IA, una articolata operazione finalizzata all'uccisione di VO IN, vicino ad un gruppo avverso e ritenuto inaffidabile. Gli esecutori si recavano armati a casa del ND NI, che peraltro aveva motivi personali di astio verso la vittima, altro correo, tale AR TO, aveva avuto l'incarico di indurre con una scusa la vittima a recarsi nell'abitazione del predetto ND, dove lo VO sarebbe stato colpito a morte dagli già individuati esecutori materiali del delitto, ivi appostati armati di pistole, per poi sotterrare e nascondere il cadavere in un luogo già programmato ed individuato. Sta di fatto che la persona offesa non raggiungeva in compagnia del AR il luogo programmato, non accettando l'invito di quest'ultimo e rimanendo in casa ovvero - ed è ipotesi alternativa rappresentata in sentenza - interrompendo, scendendo dalla macchina guidata dal AR, il viaggio verso la destinazione programmata. Mentre i giudici di primo grado non ritenevano raggiunta la prova della colpevolezza, tra gli altri, di Di IA CO, ON NO e CO RI per la non sovrapponibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti in ordine alla individuazione delle persone che si erano recate in casa di RD NI per ivi eseguire l'omicidio, i secondi giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni peraltro auto-accusatorie di ON NO, rese per la prima volta in dibattimento di secondo grado, confortassero e coadiuvassero quelle parimenti accusatorie degli altri due collaboratori di giustizia, Di IA LO e Di IA CC. Il secondo tentativo di omicidio ai danni della medesima persona offesa posto in essere però solo da ND NI, che a bordo della macchina esplodeva ai danni di VO IN alcuni colpi di arma da fuoco, i giudici di merito lo traevano dalle concordi dichiarazioni accusatorie, anche se de relato di quattro collaboratori di giustizia, Di IA LO, Di IA CC, IN NI, NE CO, i quali lo avrebbero appreso dallo stesso ND. Da qui la giustificazione della contestazione in ordine al porto e detenzione di armi da sparo di cui al capo D).
3 - Partitamente le ragioni di doglianza mosse dalla difesa dei ricorrenti:
Di IA LO denuncia vizio di motivazione in ordine diniego della prevalenza delle attenuanti generiche nonché in ordine all'aumento, ritenuto eccessivo, conseguente al pur ritenuto nesso di continuazione tra i reati contestati: in proposito richiama la condotta collaborativa che avrebbe dovuto essere considerata influente in modo più incisivo sulla determinazione della pena.
4- Di IA CO muove alla sentenza cinque ragioni di doglianza: Con un primo motivo di ricorso, richiamando l'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), denuncia la mancanza e/o manifesta illogicità della sentenza che non avrebbe preso in esame per nulla la propria posizione, come rappresentata nei motivi di appello, considerandola solo nella parte della decisione relativa alla determinazione della pena.
Denuncia ancora, con un secondo motivo di ricorso, la nullità della sentenza per essere stata rigettata la richiesta di acquisire agli atti la trascrizione integrale dei verbali delle dichiarazioni di ON NO, la cui escussione in dibattimento era potuto avvenire in base ai soli verbali riassuntivi depositati dal P.M.. Denuncia ancora con il terzo motivo di ricorso la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 per essersi la sentenza di condanna basata su chiamate di correo non attendibili dal punto di vista intrinseco, nonché estrinseco per l'omissione della verifica pur doverosa dei c.d. riscontri individualizzanti. In particolare si contesta l'autonomia delle dichiarazioni dei fratelli Di IA LO e Di IA CC, che hanno avuto la possibilità di comunicarsi notizie in merito al tentato omicidio per essere stati ristretti in carcere nello stesso Istituto, se ne contesta anche la spontaneità, condizionate come esse sono dalla decisione di entrambi di collaborare con la giustizia, se ne sottolinea la divergenza dei contenuti sotto importanti profili ed aspetti delle condotte costitutive del tentativo, sia con riferimento al tempus commissi delicti, sia con riferimento alle motivazioni dell'agire, sia con riferimento alle modalità della azione ed ai ruoli che gli imputati avevano deciso e svolto per la commissione del delitto, ancora con riferimento al numero ed alla tipologia delle armi di cui si erano muniti gli imputati impegnati ad eseguire il delitto. Le dichiarazioni poi dei fratelli Di IA non si concilierebbero con quelle di altri collaboratori di giustizia: non con le dichiarazioni di NE CO secondo cui il tentativo di omicidio non fu mai realizzato, ma solo se ne era parlato, con quelle di IN NI che si dimostra ben a conoscenza dei fatti, per avervi o partecipato o per essere stato edotto dai protagonisti ma che non indica, contrariamente alle dichiarazioni dei Di IA, ON NO tra coloro che avrebbero preso parte all'agguato. Ed ancora si contesta la possibilità di ravvisare un riscontro alle dichiarazioni dei Di IA in quelle rese da ON NO, anch' egli collaborante di giustizia e ben a conoscenza dei fatti solo per aver partecipato attivamente a tutta l'istruttoria dibattimentale di primo grado. Con un quarto motivo di ricorso, il ricorrente ritiene che nel caso di specie difettino nella condotta come contestata i requisiti della idoneità e della inequivocità degli atti per l'essere venuto a mancare una circostanza decisiva condizionante la formulazione dell'attualità di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione dell'evento programmato: per l'appunto la presenza sul posto prescelto per l'agguato - l'abitazione del ND NI - della persona offesa che, pur invitato a recarvisi da AR TO, non aveva aderito all'invito, rimanendo nella propria abitazione o, al più, scendendo dalla macchina nel corso del viaggio intrapreso con il predetto AR proprio su invito di quest'ultimo. Con un quinto ed ultimo motivo di ricorso si denuncia carenza di motivazione in ordine e al diniego delle attenuanti generiche ed in ordine alla eccessività della pena.
5 - Sei le ragioni di doglianza del ricorso proposto da ND NI.
La prima ripete le cadenze proprie del terzo motivo di ricorso proposto da Di IA CO con il richiamo alla reiterata violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3: le dichiarazioni dei due De IA LO e Di IA CC, non sono sovrapponibili e non possono riscontrarsi tra loro, perché non spontanee, non autonome, divergenti su circostanze rilevanti in ordine ai tempi, alle modalità, ai luoghi, alle armi utilizzate, alle ragioni sottostanti il tentato omicidio. E la divergenza si coglierebbe anche, quanto alla individuazione delle persone partecipanti al programma criminoso, con le dichiarazioni di altri collaboranti di giustizia, quale IN NI, su punti in tesi qualificanti, quali il tempo, il luogo e le modalità dell'agguato e quale NE CO secondo il quale l'attentato sarebbe stato sì pensato dal Di IA LO, ma non mai eseguito, nemmeno nella forma del tentativo.
La seconda doglianza contesta, in linea di diritto, ed in base alla circostanza pacifica nel senso che la vittima designata non si era recata nel luogo dove era attesa dagli esecutori materiali, la sussistenza del carattere idoneo e non equivoco degli atti esecutivi posti in essere. La terza, subordinata alle altre, rileva la illegittimità della decisione nella misura in cui non ha ravvisato la desistenza volontaria posta in essere una volta che la persona offesa, secondo una versione dell'accaduto, fu invitata a scendere dalla macchina dallo "specchiettista" AR TO per il timore di essere successivamente collegato al delitto. Il quarto motivo di ricorso è volto a contestare la condanna peri delitti di cui capi c) e d) - del tentato omicidio posto in essere dal solo ND e della detenzione e porto di armi in connessione strumentale - rilevando che gli elementi di prova sarebbero costituite sì da quattro dichiarazioni de relato di collaboratori di giustizia, Di IA LO e Di IA CC, IN NI e NE CO, ma contraddittorie tra di loro su l circostanze di spessore e comunque tutte nel senso che la fonte di conoscenza era costituita dallo stesso imputato che aveva confidato ai dichiaranti la commissione del delitto. Peraltro la persona offesa aveva reso dichiarazioni del tutto collidenti con quelle rese dai collaboranti, dichiarando essere stato oggetto di una condotta di rapina da parte di due sconosciuti. Ed infine se pure vi fosse stata una causale per la commissione del delitto, questa sarebbe riferibile al solo Di IA LO per ragioni afferenti agli interessi camorristici della zona.
Le ultime due ragioni di doglianza - la quinta e la sesta- concernono rispettivamente l'una, la contestazione della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per ili delitti di cui ai capi C) e D), per doversi individuare la motivazione della condotta criminosa in ragioni personali collegate al fatto che lo VO IN aveva troncato ingiustificatamente una relazione sentimentale con la sorellastra dell'imputato, l'altra l'omessa totale motivazione in punto di eccessività della pena e di diniego delle attenuanti generiche.
6- Nell'interesse di CO RI sono stati presentati tre atti di ricorso redatti rispettivamente l'uno dall'avv. Saverio Senese, l'altro dall'avv. Fabrizio Iorio, il terzo, infine, dallo stesso CO.
I tre ricorsi possono tra per essere le argomentazioni relative in tutto o in parte sovrapponibili. Le ragioni di doglianza, nel contesto di una premessa generale alla cui stregua in caso di difformità tra le sentenze di merito,il secondo giudici deve affrontare analiticamente e criticamente le divergenze delle due decisioni, prendendo in esame in particolare i rilievi difensivi esposti nelle memorie depositate in sede di appello, possono riassumersi nelle seguenti:
a) inidoneità delle dichiarazioni accusatorie di Di IA LO e CC Di IA, anche a tacere della inattendibilità intrinseca per avere il primo propensione a mentire, di riscontrasi a vicenda per essere discordi in circostanze rilevanti, quali le modalità esecutive dell'agguato, i non autonome, oltre che non essere confortate da oggetti vi riscontri individualizzanti. In particolare la difesa sottolinea la assoluzione in primo grado di Di OM TO e NE CO, pur chiamati in causa insieme a Di IA CC e CO RI da Di IA LO e la contraddittorietà della decisione del secondo giudice di conferma della assoluzione dei primi due ed invece della riforma, con la conseguente condanna, tra gli altri del CO, stante la identifica piattaforma probatoria a suo carico. Ed ancora viene rimarcato che le dichiarazioni di Di IA LO in merito alla fase esecutiva del delitto sono de relato per riferire il collaboratore di giustizia quanto appreso dagli esecutori del tentativo, una volta rientrati a casa del primo dopo il fallimento dell'attentato.
b) inidoneità delle dichiarazioni accusatorie del coimputato ON NO in sede di appello, l'esame della cui credibilità soggettiva ha ingiustificatamente omesso la considerazione della sua condanna all'ergastolo per altro delitto e l'indicazione di circostanze rilevanti negate invece dagli altri collaboratori, quali i due fratelli Di IA, quale quella della partecipazione del CO ad una riunione preliminare in casa di Di IA LO nella quale si decise l'omicidio dello VO. La difesa sottolinea poi il travisamento della prova operato dai giudici di secondo grado che attribuiscono alle dichiarazioni del ON la fornitura delle armi da parte del ND, circostanza che non emerge dal verbale allegato al ricorso.
c) omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, stante la incensuratezza del CO, la sua estraneità a contesti di criminalità organizzata, la risalenza nel tempo dei fatti contestati in violazione del principio giurisprudenziale sull'obbligo di motivazione, anche in mancanza di una esplicita richiesta nel caso di una sentenza di appello di riforma della pregressa assoluzione in primo grado.
d) Mancanza e comunque contraddittorietà della motivazione in ordine alla esclusione della desistenza volontaria per il contrasto delle dichiarazione dei due Di IA LO e Di IA CC, in ordine alla condotta della persona offesa che, all'invito del AR di recarsi a casa del ND, dove si erano collocati gli esecutori del programmato delitto, secondo l'uno declinò l'invito e non discese nemmeno dalla sua abitazione, secondo l'altro, una volta salito in macchina durante il percorso, fu invitata dallo stesso AR a discendere dall'auto.
7- Infondato il ricorso di Di IA LO che lamenta l'eccessività della pena ed il diniego delle attenuanti generiche, tra l'altro sotto il profilo della sua collaborazione. Invero le due attenuanti corrispondono a due differenti e non sovrapponibili valutazioni: in tema di reati di criminalità organizzatala concessione delle attenuanti generiche e la concessione della attenuante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti. Le prime, dunque, non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda. Invero, mentre l'art. 62 bis c.p. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum", ecc), quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 8 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini, nonché della attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa. Occorre anche aggiungere che la meritevolezza di un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Peraltro, nel caso di specie, il dovere di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché sulla entità della pena complessiva, specie fronte dell'omessa indicazione difensiva di aspetti peculiari del fatto o di circostanze comunque attinenti alla personalità dell'imputato, è adempiuto dal giudice ove, con una pur sintetica espressione del tipo "al fine di meglio adeguare la pena al fatto" ovvero "stante la gravità del fatto", dia dimostrazione di avere valutato uno degli indici normativi per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
8 - I ricorsi di Di IA CO, ND NI e CO RI, con riferimento ai capi A) e B) - il tentato omicidio e la detenzione e porto di armi contestati in concorso - possono trattarsi unitariamente perché coinvolgono questioni di fatto e di diritto comuni, ad eccezione del motivo proprio del Di IA CO che denuncia la nullità della sentenza per non essere stata, giusta richiesta della difesa di tutti gli imputati, l'acquisito nel giudizio di secondo grado le trascrizioni integrale dei verbali relative alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ON NO. La censura è del tutto infondata, non essendo prevista, a pena di nullità, la trasmissione della riproduzione fonografica, ove avvenuta, delle dichiarazioni degli imputati, a meno che siano detenuti e se ne faccia al momento espressa richiesta, una volta che le dichiarazioni sono state redatte in forma riassuntiva. Ma anche volendo assumersi, sia pure incidentalmente, l'evenienza della riproduzione fonografica, deve essere ribadito che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, volte a denunciare concrete minorazioni del diritto di difesa, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare. Il mancato assolvimento di tale onere determina infatti la genericità del relativo motivo, che rende per questa parte inammissibile il ricorso.
9 - Quanto poi ai ricorsi dei tre ricorrenti menzionati sub paragrafo 8, occorre rilevare che tutte le ragioni di doglianza in merito alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia svolgono il tentativo di screditarne l'affidabilità sottolineando la divergenza di poche o molte circostanze afferenti al fatto criminoso, relative ora al numero dei partecipanti, alcuni dei quali, quali IN NI, Di OM TO, NE CO, inizialmente imputati, sono stati poi assolti, ora alle modalità, temporali e topografiche delle condotte criminose e quant'altro.
Senonché i pur diffusi rilievi difensivi sul punto omettono di sottolineare, nel tentativo di indurre la Corte a rivisitare sul piano del merito il fatto come contestato, che le chiamate di correo dei due fratelli Di IA LO e Di IA CC, insieme alla terza, intervenuta nella fase dibattimentale del secondo grado, di ON NO, sono a carattere auto-accusatorio e convergenti su un nocciolo duro dell'accadimento criminoso: il gruppo di fuoco si riunisce a casa del Di IA LO, che interviene solo nella fase di ideazione, programmazione e organizzazione, per poi recarsi in casa del ND NI ed attendere, armati di pistole, l'arrivo di VO IN che ivi avrebbe dovuto essere condotto, con una scusa da AR TO, evento ultimo, l'arrivo della vittima sul luogo dell'agguato, che non si era verificato perché la persona offesa non aveva voluto allontanarsi dalla sua abitazione ovvero - e l'alternativa è rimasta nel dubbio - perché durante il tragitto in macchina lo steso AR la avrebbe invitata a scendere dal mezzo e non recarsi più sul luogo dell'appuntamento, per il timore che, ad omicidio avvenuto, potesse essere coinvolto quale partecipe nella commissione del delitto. Ora, se a fronte di plurime e non convergenti dichiarazioni accusatorie sussiste il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o di concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze. Tale obbligo deve ritenersi adempiuto per avere il giudicante, come nella specie, reso giustificazioni in merito alle discordanze logiche e coerenti, sottolineando che del fatto attribuito ad altri i dichiaranti si sono auto - accusati. E le ragioni esposte e valorizzate dai giudici di secondo grado sono nel senso che la divergenza delle dichiarazioni dei due fratelli Di IA riflettono il diverso loro ruolo, per essere stato il primo mero ideatore e programmatore dell'omicidio senza partecipare alla esecuzione, per essere stato invece il secondo, insieme agli altri, presente ed attivo nella fase esecutiva del delitto. Quale suggello al nocciolo duro delle due dichiarazioni, poi, correttamente i giudici di secondo grado hanno valorizzato le dichiarazioni convergenti del terzo collaboratore di giustizia, ON NO, intervenute solo nel corso del secondo grado del giudizio e che i giudici di primo grado non hanno potuto gioco forza valutare. Occorre ribadire in questa sede che nei casi di specie caratterizzate da dichiarazioni complesse che si riferiscono a episodi di vita risalenti nel tempo ed attinenti non solo alle condotte strido iure costitutive dei fatti di reato contestati, oggetto della valutazione sono le dichiarazioni globali dei chiamanti, relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti dallo stesso riferiti. Ne consegue che, per stabilire l'attendibilità di dichiarazioni concernenti più chiamate fra loro strettamente collegate, si può tener conto anche solo di alcuni aspetti significativi di essa, in modo che, una volta effettuata l'operazione con esito positivo, il giudice di merito possa legittimamente riconoscere valore probatorio agli aspetti convergenti ed afferenti alle condotte costitutive di reato, tralasciando l'eventuale discordanza su aspetti non significativi nella prospettiva della affidabilità soggettiva ed oggettiva delle chiamate in correità. Ora le tre chiamate in correità convergono nel coinvolgimento nella partecipazione ai fatti delittuosi di Di IA CO, ND NI e CO RI, non si ravvisano ragioni di interesse per coinvolgere arbitrariamente nella progettazione ed esecuzione del delitto i tre chiamati,nè le loro difese hanno solo tentato di prospettarle,qualsiasi fosse, la sussistenza, l'assoluzione di altri coimputati trova giustificazione nella divergenza delle tre chiamate in correità in merito alla loro stressa partecipazione, le divergenze su aspetti accidentali periferici del fatto - di quale tipologie di pistole, se di due o tre, gli esecutori si fossero armati, la provenienza delle armi, il luogo, in cantina o nel piano superiore della abitazione di ND dove gli imputati si fossero posizionati nell'attesa dello VO IN et similia - non sono state ritenute, con ragionamento inattaccabile sul piano della legittimità, influenti in modo tale da scardinare il nucleo centrale ed essenziale del fatto di reato sotto il profilo della partecipazione soggettiva alla condotta criminosa. Anche sotto il profilo della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 2001, art. 7, le ragioni di doglianza mosse dalla difesa del ricorrente
ND NI, con riferimento ai delitti di cui ai capi A) e B) non colgono nel segno. La difesa sostiene che le ragioni dei due tentati omicidi e dei reati connessi avrebbero dovuto individuarsi nel rancore che l'imputato nutriva per la vittima che, già fidanzato con una sua sorellastra, avrebbe ingiustificatamente interrotto la relazione. Ma, a tacer d'altro, può rilevarsi che l'aggravante è stata contestata, per i delitti in concorso, a tutti gli altri correi, per il rilievo, correttamente valorizzato, dato all'ambiente camorristico delle loro condotte di vita e per il fatto che lo stesso imputato aveva rimarcato l'interesse del gruppo di fuoco facente parte del clan "Di IA" di eliminare lo VO che, appoggiandosi al gruppo dei "Casalesi" minacciava la supremazia del territorio da parte del predetto clan. Ne consegue che la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ha natura oggettiva e deve applicarsi, ex art. 59 c.p., ai concorrenti nel delitto perfino quando questi ultimi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole (in tal senso, Sez. 2,20.12.2012/23.1.2013, Buonanno e a., 254776). Nè può ritenersi una diversa causale con riferimento al tentato omicidio contestato al solo ND NI che sarebbe stato questa volta motivato da sole ragioni personali, come quelle, dianzi indicate: dalla combinazione della motivazione di primo e di secondo grado si evince che l'imputato è inserito, giuste, tra le altre, le dichiarazioni di LO Di IA, nel clan omonimo condividendone la contrapposizione nei confronti del clan dei casalesi, con la conseguenza, che l'affiancarsi alla finalità camorristica di supremazia nel territorio del suo clan una ragione di agire di carattere personale non vale certo ad assorbire ed eliminare la finalità costituiva dell'aggravante contestata. 9 bis) Sempre con riferimento ai reati di cui ai capi A) e B), i ricorrenti, De IA CO, ND NI e CO RI contestano la possibilità di ravvisare l'idoneità degli atti posti in essere ed il ND ed il CO, in subordine, la punibilità per la ricorrenza di un fatto costitutivo di desistenza volontaria. L'inidoneità degli atti dipenderebbe dalla circostanza dell'assenza nel luogo dell'appostamento della persona offesa la quale non vi si era recata malgrado l'invito a farlo del c.d. "specchiettista", AR TO. Sul punto i giudici di merito non hanno preso posizione sulla circostanza prospettata alternativamente in sentenza:
se la persona offesa sia rimasta nella propria abitazione oppure se, aderendo inizialmente all'invito, fosse scesa a macchina durante il tragitto invitata a farlo dallo stesso AR. Ora ai fini della punibilità del tentativo rileva l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori ed atti esecutivi. Nel caso di specie l'idoneità e l'equivocità degli atti sono resi attuali dalla contestuale programmazione dell'arrivo sul luogo dell'appostamento della persona offesa, prelevata, su mandato degli esecutori, da un correo. Il fatto che il contesto programmato dell'azione sia mutato per la decisione della persona offesa di non recarsi sul luogo dell'attentato per un decisione improvvisa di questa di non recarvisi costituisce una circostanza rilevabile ex post e quindi incapace di depotenziare del disvalore giuridico - penale gli atti costitutivi del tentativo posto in essere dagli imputati.
10- La problematica posta dalla difesa di CO RI e ND NI in punto di desistenza merita una soluzione sfavorevole ai ricorrenti. Invero, ove anche si aderisse, il che è costitutivo di un dubbio giudiziale non risolto, alla versione di chi tra i collaboranti, nel caso Di IA CC, ebbe a riferire al fratello Di IA LO che lo stesso AR desistette dall'azione di accompagnare in macchina lo VO perché preoccupato di lasciare così una traccia dalla quale risalire poi alla sua responsabilità, non vi è dubbio di certo che nei confronti del predetto debba riconoscesi la causa estintiva della desistenza volontaria. La ratio del "ponte d'oro" al soggetto attivo del reato è pienamente attuale. Sorge di conseguenza il problema della sua estensione ai concorrenti. E sul punto deve ribadirsi il pacifico indirizzo giurisprudenziale alla cui stregua, in tema di concorso di persone nel reato, la desistenza di uno dei concorrenti deve instaurare, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione degli altri compartecipi, un processo causale che arresti l'azione di questi ultimi e impedisca comunque l'evento (Cass. Sez. 6, 21.10/15.12.1999, Bakhshkon, Rv. 214850). Ma nel caso di specie la desistenza del singolo ha eliminato soltanto gli effetti della condotta individuale, rendendola estranea ed irrilevante rispetto al tentativo di reato commesso dagli altri, con la conseguenza che di tale desistenza non possono beneficiare gli altri compartecipi, le cui condotte pregresse, conservando intatta la loro valenza causale, hanno prodotto conseguenze ormai irreversibili, funzionali alla configurazione del tentativo punibile.
11 - Rimane, in punto di responsabilità dei reati di cui alle lett. C) e D) - tentato omicidio e reati connessi relativi alle armi - contestato al solo ND NI la decisione di questa corte in merito, sollecitata, la corte, dal ricorrente ad una assoluzione per fondarsi il supporto probatorio sulle chiamate in reità, ben quattro, dei collaboratori di giustizia aventi però la comune fonte nelle confidenze rese ad alcuni e non a tutti di loro dello stesso imputato. La circolarità della prova, secondo la difesa dell'imputato, dovrebbe considerarsi evidente nel caso di specie. Ad avviso della Corte la prospettazione difensiva non merita accoglimento. Rileva n proposito richiamare il recente intervento delle sezioni Unite 29.11.2012/14.5.2013, Aqualino e a., Rv. 255143 sulle condizioni di possibile rilevanza di più chiamate in reità de relato. Perché si possa fare affidamento su più chiamate de relato de analogo tenore occorre che vengano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi i reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. Ebbene, nel caso di specie, secondo quanto rilevato dal giudice di appello, il Di RA LO apprese del fatto anche dalla stessa parte offesa, VO IN, la cui smentita, in corso di procedimento, nel senso di essere stato aggredito sì ma di aver subito solo un tentativo di rapina da parte di due sconosciuti non è stata ritenuta credibile dai giudice di appello perché motivata dalla ben nota omertà tipica negli ambienti delinquenziali che vedono fazioni criminali contrapposte come quelle emerse nella indagine. Peraltro a sostegno occorre pur rilevare l'esistenza di una causale che trova la sua origine ed il suo sviluppo nella lotta dei due clan di camorra contrapposte come sopra evidenziate e che hanno giustificato la contestazione dell'aggravante ex art. 7 cit. ai danni dello stesso imputato per il successivo nel tempo, tentato omicidio ai danni della stessa persona offesa di cui al capo A) dell'imputazione. 12 - Devono invece accogliersi i ricorsi i ricorsi di CO RI e ND NI, nella parte in cui rilevano, contestandola, l'omessa motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, richieste da entrambi in sede di dibattimento di secondo grado e dal secondo con uno specifico motivo di gravame. Non invece, per questa parte, il ricorso di Di IA CO che si è limitato a richiedere, in sede di discussione finale nel giudizio di appello, i meri benefici di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di Di IA LO e Di IA CO che condanna al pagamento delle spese processuali.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ND NI e CO RI limitatamente alla omessa statuizione sulle richieste attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Napoli;
rigetta nel resto i ricorsi di ND NI e CO RI.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2013