Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
È illegittimo ma non abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga restituzione degli atti al P.M. per accertamenti sull'identità dell'imputato. (In motivazione la Corte ha sottolineato che la regressione del procedimento non è caratterizzante di abnormità posto che l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli e non determina la stasi del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2013, n. 48830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48830 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 14/11/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 2247
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 16246/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Rimini;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 03/10/2012 dal giudice monocratico del Tribunale di Rimini;
nel procedimento a carico di:
1. ZA LI nata il [...];
2. TR IA RG nata il [...];
Visti gli atti l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO
1. Con ordinanza del 03/10/2012, il giudice monocratico del Tribunale di Rimini - nel procedimento penale a carico delle imputate TR AN RG e TR LI - dichiarava la nullità, ex art. 552 c.p.p., comma 2, del decreto di citazione a giudizio relativo a TR AN RG sul presupposto che la medesima non era stata identificata in modo certo e, per l'effetto restituiva tutti gli atti processuali - quindi anche quelli relativi a TR LI - al Pubblico Ministero.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento sotto il profilo dell'indebita regressione del procedimento sia nei confronti di TR AN RG che di TR LI. Il ricorrente, in punto di fatto, espone quanto segue: "a) in data 15 marzo 2011 è stato emesso decreto di citazione per le imputate;
b) il decreto di citazione reca, in epigrafe, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita di TR AN RG e TR LI;
c) il nome TR AN RG è ripetuto per intero anche prima dei capi d) ed e), contestati a lei sola;
d) dopo i capi di imputazione e le paro/e "dispone la citazione" il decreto reca le seguenti parole "di TR ZA LI", quindi senza indicazione del nome "AN RG" dopo il primo "TR"; e) il 15 novembre 2011 si è tenuta fa prima udienza, è stata dichiarata senza eccezione alcuna la contumacia di entrambe le imputate, il procedimento è stato rinviato per astensione dei difensori;
f) in data 26 aprile 2012 è stata tenuta la seconda udienza con l'indicazione delle prove: g) in data 3 ottobre è stata tenuta la terza udienza, è stata iniziata l'istruttoria e dopo l'audizione un testimone il Giudice ha emesso l'ordinanza che qui si impugna".
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che l'asserito vizio di notifica rilevato dal giudice nei confronti di TR AN RG è del tutto ininfluente nei confronti di TR LI, nei cui confronti la notifica era perfettamente regolare:
di conseguenza, il giudice, erroneamente, aveva disposto la regressione del processo anche nei suoi confronti avendo dovuto, piuttosto, al più, procedere alla separazione delle due posizioni processuale e continuare il processo nei suoi confronti. Quanto alla TR AN RG, il Pubblico Ministero osserva che "la semplice lettura del decreto di citazione a giudizio, anche nella sola epigrafe, consente, senza alcuno sforzo ermeneutico, di comprendere che le imputate sono due, TR IA RG e TR LI, e che alle stesse sono ascritti i primi tre capi di imputazione, mentre la prima deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme: infatti dopo il capo e) vi è, in neretto maiuscolo, la dicitura "per la sola TR IA RG".
D'altro canto in epigrafe le due imputate sono ben indicate, con nome, cognome, luogo e data di nascita.
Ne consegue che l'omessa indicazione del solo nome proprio, dopo le parole "dispone la citazione di", non impedisce l'identificazione dell'imputata, e dunque non costituisce nullità e non consente fa regressione del procedimento, per compiere nuovamente attività processuali che si sono già svolte regolarmente".
DIRITTO
1. Il ricorso nei confronti di TR EL è fondato in quanto questa Corte, in fattispecie simili, ha affermato il principio di diritto, che qui va ribadito, secondo il quale "è abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale - previa declaratoria di nullità di atti concernenti taluni imputati - disponga, per motivi di opportunità connessi alla ritenuta inscindibilità delle posizioni di tutti gli imputati, la restituzione degli atti al P.M. anche per le posizioni soggettive non attinte dalle predette nullità, determinando così un'indebita regressione nel procedimento, non solo nei confronti di questi ultimi - in quanto contrastante con il principio di irretrattabilità dell'azione penale nonché con il principio logico che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti - ma anche nei confronti delle posizioni concernenti le predette nullità trattandosi, nella specie, di attività procedimentali (quali il rinnovo di notifiche ecc), spettanti al giudice del dibattimento": Cass. 610/2011 Rv. 251939;
Cass. 36933/2011 riv 251352 che, sebbene in un caso inverso, ha affermato il medesimo principio avendo statuito che: "deve ritenersi legittimo e non abnorme, in quanto esercizio di un potere attribuito dalla legge, il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare rilevata la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini nei confronti di alcuni imputati, dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio limitatamente a tali posizioni e disponga la separazione dei procedimenti connessi, con la restituzione di parte degli atti al pubblico ministero".
2. Il ricorso, invece, quanto a AN IA RG è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Le SS.UU hanno affermato il seguente principio di diritto: "non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del P.M. di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento": SS.UU n 25957/2009.
Ad avviso delle SS.UU, infatti, "... fa corretta applicazione dei principi processuali, come sopra evidenziati, ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare, dunque, l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L'abnormità funzionale, riscontrabile, come si è detto, nei caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. In tal senso si è innovativamente determinato il vigente codice di rito in cui, a proposito dei "casi analoghi" di conflitto (art. 28 c.p.p., comma 2), si è affermato, nella Relazione al progetto preliminare del Codice (pag. 16): " Si è volutamente evitato qualsiasi riferimento a casi di contrasto tra pubblico ministero e giudice, proprio per sottolineare che eventuali casi di contrasto non sono riconducigli alla categoria dei conflitti, e ciò anche in considerazione della qualità di parte - sia pure pubblica - che il pubblico ministero ha nel contesto del nuovo sistema processuale".
Non è invece caratterizzante dell'abnormità la regressione del procedimento, nel senso di "ritorno" dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari. L'esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione. Se si consente al pubblico ministero di invocare il sindacato della Cassazione in ogni caso in cui essa è stata disposta dal giudice, si rende possibile tale sindacato avverso tutti i provvedimenti di siffatto tipo, eludendosi così il principio di tassatività delle impugnazioni. Deve, quindi, ribadirsi che se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme". Ora, nel caso di specie, quand'anche si dovesse ritenere fondata la doglianza del ricorrente, tuttavia, l'ordinanza in questione non può ritenersi ne' abnorme sotto il profilo strutturale (in quanto, rientrando nei poteri del giudice la remissione degli atti al P.m., non ci si trova di fronte ne' ad un caso di carenza di potere in astratto o in concreto) ne' sotto quello funzionale (in quanto, non imponendo al P.M. un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo, non ha determinato la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo atteso che riprenderà regolarmente il suo corso una volta che il P.M. abbia provveduto alla correzione del capo d'imputazione): il provvedimento, quindi, deve ritenersi solo illegittimo ma non abnorme: in terminis Cass. 22382/2009 Rv. 244133; Cass. 17198/2010 Rv. 246989; Cass. 10128/2013 Rv. 254979. Alla stregua della suddetta giurisprudenza, formatasi a seguito del principio di diritto enunciato dalle cit. SSUU, la sentenza (Cass. 6260/1999 Rv. 215404), invocata dal Pubblico Ministero ricorrente secondo la quale "è abnorme, per l'inammissibile regressione del procedimento che ne deriva, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo nel contempo la restituzione degli atti al pubblico ministero, a causa dell'inesattezza lessicale del nome e dell'erronea indicazione della data di nascita dell'imputato allorché sia certo che si tratti della persona fisica identificata come autore del reato contestato;
in tali ipotesi, invero, preso atto degli errori eventuali nell'identificazione anagrafica dell'imputato, il giudice deve adottare i consequenziali provvedimenti correttivi, ordinando anche la rinnovazione della citazione ove appaia probabile che l'interessato non ne abbia avuto conoscenza": deve, quindi, ritenersi superata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente a TR LI e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Rimini.
Dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013