Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2011, n. 13069
CASS
Sentenza 16 febbraio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra gli estremi dei reati di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) ed in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di titolare di scuola guida, falsifichi rispettivamente il registro delle presenze dei frequentanti e l'attestato finale di frequenza dei corsi per il recupero dei punti della patente a seguito di infrazioni del codice della strada, stante la natura pubblica di siffatta duplice attività di attestazione delle autoscuole - dotate delle necessarie autorizzazioni amministrative - che debbono consegnare l'attestazione finale anche ai competenti uffici amministrativi per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, il quale dipende, pertanto, dalla attività delegata alle scuole guida per consentire ai soggetti interessati di ritornare in possesso dei punti persi.

Commentari2

  • 1Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Scuola guida: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 agosto 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2011, n. 13069
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13069
Data del deposito : 16 febbraio 2011

Testo completo