Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B' 0335 3 /0 1IN NO REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU Oggetto Lanaroprevidenza sociale SEZIONE LAVORO Contributi omern Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: prescrizione - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 13171/98 cron. 6016 Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Dott. Paolo STILE Rep.Consigliere Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere Ud. 19/12/00 M Consigliere Dott. Maura LA TERZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 22 SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L.
8. MAR. 2001 MONOLO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE GIANCARLO BITOSSI 22, presso lo studio dell'avvocato DE SALVO PLACIDO, rappresentato e difeso dagli avvocati SCUDIERI ALFONSO, SCUDIERI RAFFAELE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2000 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 5559 rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO -1- DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 4648/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 29/04/98 R.G.N. 719/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SCUDIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 -2- Ritenuto che contro la sentenza pretorile di conferma del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la condanna a pagare all'INPS somme aggiuntive su contributi previdenziali non versati, LO MO proponeva appello, insistendo nell'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'Istituto; che, sentenzacon del 29 aprile 1998, il Tribunale di Milano rigettava l'impugnazione, rilevando che l'art. 3, comma 9, 1. 8 agosto 1995 n.335, invocato dall'appellante, aveva bensì abbreviato la prescrizione dei crediti previdenziali, ma il successivo comma 10 aveva mantenuto la prescrizione decennale nella ipotesi di procedure iniziate, come nel caso di specie, nel rispetto della normativa preesistente;
che, pertanto, l'eccezione di prescrizione era priva di fondamento non già perché la domanda di condono, presentata dal MO nel 1987, avesse esplicato efficacia interruttiva ex art. 2944 cod. civ., come ritenuto dal Pretore, bensì perché essa aveva iniziato una procedura capace di conservare la prescrizione decennale;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il MO, mentre l'INPS controricorre.
Considerato che
i primi due motivi di ricorso (vizi di motivazione;
violazione della 1. n.48/1988; violaz. degli artt. 29 43 e 2944 cod. civ.) sono inammissibili per difetto del presupposto. Essi infatti presuppongono impugnata abbiaerroneamente che la sentenza escluso la prescrizione breve del credito vantato dall'INPS a causa di un atto interruttivo ossia della domanda di condono, intesa quale atto di riconoscimento del credito ex art. 2944 cit. mentre essa è in realtà motivata col riferimento all'art. 3, comma 10, 1. n.335 del 1995; che, secondo tale disposizione, "i termini (di prescrizione) di cui al comma 9 (ossia quelli abbreviati) si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti о di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente"; che esattamente il Tribunale ha considerato la domanda di condono, presentata nel 1987, come atto di inizio di una procedura idonea a conservare il previgente termine lungo di prescrizione (Cass. 6 giugno 2000 n.7623); che il terzo motivo, con cui il ricorrente, denunziando la violazione dell'art. 3, comma 9, 1. ult. cit., sostiene essere la procedura de qua iniziata soltanto con l'emissione del decreto ingiuntivo pretorile, ossia prima dell'entrata in vigore della legge del 1995, non è fondato, poiché il decreto ingiuntivo venne emesso a seguito della procedura iniziata con la domanda di condono;
che il credito in questione, avente ad oggetto le somme aggiuntive, nacque con l'inadempimento del debito contributivo, vale a dire, ancora, prima della legge n.335 del 1995; che la condanna al pagamento delle spese processuali, emessa dal Tribunale, è legittima in quanto conforme al principio della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.), donde la manifesta infondatezza del quarto motivo, con cui il come necessaria la ricorrente sostiene compensazione;
che il medesimo principio induce alla condanna a pagare le spese anche di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lire 19000 oltre a lire duemilioni per onorario. 5 Così deciso Il Relatore rederico Routhi in Roma il 19.12.2000. ✓ Presidente Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 28 MAR. 2001 oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E T R O 7 C A S I S 3 D A 3 , T 5 0 , O 1 A . L . S L N T E O R P B S 3 A I ' I 7 - L D N L 8 G - E A O 1 T D 1 S I A O S D E P N E E G M , I S G O I R E A T A L D S I E O G A T T E L T N I R L E R E S I E D D O 9