Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
L'ordine di demolizione dell' opera abusiva si configura come una sanzione amministrativa e, pertanto, non è inscrivibile nel novero delle pene accessorie, tassativamente previste. Ne consegue che la sospensione condizionale della pena, estendendo i propri effetti solo alle pene accessorie, non è applicabile all'ordine di demolizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/1999, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Umberto PAPADIA Presidente del 18.6.99
Dr. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 2294
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo FIALE Consigliere N. 8039/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI AV
contro l'ordinanza n. 54/98 Inc. Esec., emessa dal Pretore di Pesaro in funzione di Giudice dell'esecuzione in data 28 gennaio 1999, con la quale sono state le modalità di esecuzione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza Pret. Pesaro 7 giugno 1996 n.847;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Lette le conclusioni del P.G., in persona del Dr. Bruno RANIERI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza sopra indicata, con la quale sono state adottate le modalità esecutive dell'ordine di demolizione come sopra emesso nei suoi confronti, AV NE propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
violazione di legge e inosservanza dell'art.166 c.1 c.p., il quale prevede che la sospensione condizionale della pena si estenda anche alle pene accessorie, tra le quali deve ritenersi compreso l'ordine di demolizione;
esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge agli organi amministrativi;
mancanza della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla fonte che attribuisce al pubblico ministero e al giudice il potere di eseguire l'ordine di demolizione.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. È principio acquisito che l'ordine di demolizione delle opere abusivamente costruite in difetto della concessione o dell'autorizzazione richieste dalle norme urbanistiche, emesso ai sensi dell'art.7 u.c. L.28 febbraio 1985 n.47, pur avendo natura formalmente giurisdizionale, per il suo contenuto materiale si configura come una sanzione amministrativa e non può farsi rientrare, per la preclusione del principio di tassatività, fra le pene accessorie, che sono tipiche e legislativamente elencate (Cass., Sez. III, 18 marzo 1993 n. 1969, ric. Colpo e altro;
16 marzo 1994 n. 268, ric. P.M. in proc. Oppio e altro). Ne consegue che detto ordine resta escluso per sua natura dall'effetto estensivo della sospensione condizionale della pena, previsto dall'art.166 c.p. solo per le pene accessorie (Cass., Sez. III, 12 giugno 1992 n. 703, ric. Rizzo).
Di qui la manifesta infondatezza, oltre che del primo, anche del secondo motivo d'impugnazione.
Il fatto che non sia pena accessoria, ma sanzione amministrativa, non significa che l'ordine di demolizione costituisca esercizio di parte del giudice di una potestà riservata dalla legge agli organi amministrativi, come pretende il ricorrente. Si è da tempo chiarito che, pur sostenendosi la natura amministrativa dell'ordine di demolizione, non è dato concludere che tale potere possa essere considerato quale potestà residuale ovvero sostitutiva rispetto a quella sanzionatoria del sindaco.
Infatti, mentre il potere sanzionatorio attribuito al sindaco riceve dalla norma un'organica articolazione, ...., l'ordine di demolizione che il giudice penale ha il potere-dovere di emettere con la sentenza di condanna non trova altra condizione applicativa che l'attuale permanenza dell'opera abusiva. Il che trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla sentenza di condanna (art.7 ult.c. L.n.47 del 1985) e quindi alla sua catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali (Cass., Sez. U. 19 giugno 1996 n. 15, ric. P.M. in proc. Monterisi).
Quanto alla "fonte" che attribuisce al pubblico ministero e al giudice il potere di eseguire l'ordine di demolizione, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria riguardo all'esecuzione dell'ordine di demolizione è conseguente alla caratterizzazione che tale provvedimento riceve dalla sede in cui viene adottato, non essendo neppure ipotizzabile che l'esecuzione di un provvedimento adottato dal giudice venga affidata alla pubblica amministrazione, salvo che la legge disponga altrimenti...(Cass., Sez. U. 1996 n. 15 cit.). Quanto alle modalità di esecuzione ed agli organi preposti, ..., essendo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile, comprensiva dell'ordine di demolizione, l'organo promotore dell'esecuzione va identificato nel pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, non potrà che investire il giudice dell'esecuzione, al fine della fissazione delle modalità di esecuzione. Non resta quindi che applicare all'esecuzione dell'ordine di demolizione il procedimento attinente all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali: il pubblico ministero "cura di ufficio l'esecuzione ... (art.655 cod. proc. pen. e 29 reg.): ove sorga una controversia concernente non solo il titolo ma le modalità esecutive viene instaurato dallo stesso pubblico ministero, dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione (artt.665 ss. cod. proc. pen) (Cass., Sez. U., 1996 n.15 cit.).
Il giudice dell'esecuzione è investito autonomamente, dalle norme del processo penale, della funzione di coordinare il provvedimento di demolizione con le deliberazioni comunali di prevalente interesse pubblico alla permanenza dell'immobile e con i provvedimenti concorrenti del giudice ordinario o amministrativo (Cass., Sez. III, 7 agosto 1996 n. 2870, ric. P.M. in proc. Petrino;
Sez. III, 23 marzo 1999 n. 36099 ric. P.M. in proc. Mundo). La coordinazione tra l'intervento specifico giudiziario e quello generale amministrativo si realizza non a livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento giurisdizionale di demolizione con le determinazioni dell'Amministrazione Comunale per decidere se vi siano i presupposti per metterlo in esecuzione e con quali modalità.
Il Pretore nella motivazione del provvedimento impugnato si è rifatto espressamente alla citata Cass., Sez. U., 19 giugno 1996 n.15, ric. P.M. in proc. Monterisi e ai principi in essa esposti a sostegno dell'affermazione, assolutamente corretta, che l'ordine di demolizione, quale sanzione amministrativa irrogata dal giudice mediante un provvedimento giurisdizionale, dev'essere eseguito dal pubblico ministero e dal giudice dell'esecuzione secondo i rispettivi ruoli, per cui la carenza di motivazione lamentata nel terzo motivo d'impugnazione è chiaramente priva di qualsiasi fondamento.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1999